Da ultimo, la stessa Corte di cassazione ha peraltro espresso difforme avviso; si è infatti statuito che le indennità di cui si discute (percepite in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991) sono soggette a ritenuta solo quando acquisite in dipendenza di procedimenti ablatori perfezionatisi successivamente al 31 dicembre 1988 (Cass. civ. sez. I, 29 dicembre 1999, n. 14673).
L'A. si sofferma, in particolare, sulla possibilità del difensore dell'amministrazione espropriante di avanzare senza specifico mandato tale domanda di esclusione nell'ambito del giudizio di ottemperanza iniziato dal proprietario in seguito all'annullamento degli atti ablatori condividendo, nella sostanza, la soluzione espressa dal TAR.
Ne scaturiscono alcuni interrogativi, che investono sia la composizione del conflitto tra istituti ablatori, che la reale efficacia applicativa dell'art. 12 sexies in un contesto di reati riconducibili, tradizionalmente, alla criminalità dei "colletti bianchi".
Il percorso evolutivo della confisca nel diritto penale è sintesi di un ampio movimento di patrimonializzazione della risposta all'illecito e di un progressivo dilatarsi della latitudine applicativa dei provvedimenti ablatori. In un contesto di larga emersione della confisca, i contatti con situazioni giuridiche vantate da soggetti estranei al reato o alla diversa fattispecie che legittima la misura assumono importanza sempre maggiore. Ai diritti dei terzi coinvolti nella pretesa ablativa va dunque posta la dovuta attenzione.
Cancellata dal diritto positivo l'acquisizione sanante per la dichiarazione di incostituzionalità della norma che la disciplinava nel T.U. espr., gli interessi dei proprietari dei fondi «edificati» ricevono tutela con la reintegrazione in forma specifica. L'acquisizione sanante fu creata dal legislatore delegato per eccesso di delega, in controtendenza con l'art. 1 del I Prot. addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il legislatore delegato non poteva innovare e derogare ai vincoli posti dalla delega, sicché l'acquisizione sanante, scaturita dalla inosservanza dei princìpi voluti dalla legge delega o deducibili aliunde, non è soluzione scevra da perplessità, né potrebbe sostenersi l'acquisto di fondo solo connesso a fatti occupatori. Con l'istituto in parola, l'A. superava ab extra l'obbligo di restituzione del bene al privato, acquisendolo al proprio patrimonio indisponibile. L'atto di acquisizione senza contraddittorio era rimesso alla discrezionalità dell'ente, che occupava per interesse pubblico, senza valido, efficace provvedimento di espropriazione. Questo è ora scandito dai quattro sub procedimenti dettati dall'art. 8 d.P.R. n. 327 del 2001, in assenza dei quali la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa è manifesta. Impossibile non garantire sufficiente certezza nei procedimenti ablatori e permettere all'A. di usare a proprio vantaggio situazioni di fatto derivanti da azioni illegali. Per il principio di legalità la P.A., quale autorità, ha un vincolo nella legge, sicché può adottare solo gli atti autoritativi da questa preveduti. L'apprensione di fondi privati per opera pubblica, non legittimata da provvedimento ablatorio, costituisce attività materiale sine titulo, lesiva dei diritti soggettivi ed integra fatto illecito, la cui consumazione si determina con la realizzazione dell'opera.