Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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La definizione celsina del diritto nel sistema giustinianeo e la sua successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del presente - abstract in versione elettronica

137143
Gallo, Filippo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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L'A. mette in luce l'avvenuta rimozione, nella tradizione romanistica occidentale, della definizione celsina del diritto, indicandone alcune persistenti conseguenze negative. Preliminarmente rileva che non sempre i romanisti hanno recato l'apporto di loro competenza alla storia giuridica europea. Un riflesso può vedersi nelle tesi, presentate come pacifiche dal Sacco, secondo le quali Giustiniano con il "Corpus iuris" non creò niente di nuovo e l'idea di un potere legislativo assoluto venne elaborata per la prima volta in Francia al tempo della rivoluzione. Emerge uno stravolgimento storico. Le fonti a noi note rendono infatti sicuro che già Giustiniano aveva teorizzato la spettanza in via esclusiva all'imperatore del potere legislativo, unitamente all'elaborazione dottrinale, immedesimata nelle "leges". Confutate alcune posizioni della scienza romanistica suffraganti le tesi del Sacco, l'autore delinea la menzionata rimozione. Nel sistema della compilazione giustinianea gli elementi enunciati nella definizione celsina (artificialità e "bonum et aequum"), riflettono ancora, da un punto di vista formale, la situazione in atto. Tuttavia le "leges" sono sottratte a ogni critica e valutazione; non ne è neppure consentito il libero commento. E i giudici, ove ritengano che, per i casi a loro sottoposti, esistano lacune o incertezze nelle "leges", devono chiedere la soluzione all'imperatore. Nella nuova situazione l'artificialità e il "bonum et aequum" non hanno più la funzione, di fondamentale rilievo, che avevano avuto nell'antico diritto. La definizione celsina non è più riferita nelle Istituzioni; i commissari preposti alla loro stesura sostituirono ad essa, per indicare l'oggetto dello studio del diritto, i "tria praecepta" ("honeste vivere", "alterum non laedere", "suum cuique tribuere") di stampo giusnaturalistico. Dopo il Mille, in Italia e poi in Europa rifiorì, con lo studio del "Corpus iuris civilis", la scienza giuridica. Il messaggio giustinianeo della "legum doctrina", pur non senza oscillazioni, contrasti e deviazioni, si rivelò vincente nella tradizione romanistica. La definizione celsina venne estromessa dall'elaborazione dottrinale e non è più stata recuperata. Se pure il dato non è percepito, l'influenza della "legum permutatio" giustinianea e della ricordata estromissione ha valicato la fase delle codificazioni e persiste ancora al presente. Ad esempio, per la consuetudine, la rimozione dell'artificialità (coinvolgente la sovranità popolare) inficia la sua configurazione come diritto involontario, diritto spontaneo e, da ultimo, come diritto muto. A causa della stessa rimozione la dottrina pura del diritto ne ha cercato, con un'intrinseca contraddizione, il fondamento della validità nella "Grundnorm", non esistente nella realtà, ma inventata. In dipendenza della rimozione del "bonum et aequum" la medesima dottrina ha sostenuto la validità di ogni norma posta nelle forme debite dal legislatore, pur se prescrivente un comportamento criminoso o insensato. Inoltre, per la salvaguardia della purezza del diritto, ne esclude - riproducendo al livello del sapere giuridico il divieto legislativo giustinianeo - ogni valutazione, in contrasto con quanto è opportuno o necessario fare e si fa abitualmente.

Studio pilota sui problemi etici emergenti fra i medici di base in Italia - abstract in versione elettronica

140113
Tambone, Vittoradolfo; Piccinocchi, Gaetano; Vitali, Massimiliano Andrea 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Si può affermare, in base ai dati raccolti, che i problemi legati alla comunicazione (che in Letteratura rappresentano circa il 5% rispetto a quelli abitualmente considerati prioritari nel dibattito bioetico - quali aborto, fecondazione in vitro ed eutanasia) e quelli derivanti dalla difficoltà nel relazionarsi con i problemi accessori a quelli strettamente sanitari, come ad esempio i problemi familiari associati alle dipendenze, sono prioritari nella percezione degli intervistati. È emerso, inoltre, che il sentire la necessità di acquisire strumenti formativi in ambito etico è correlato all'esperienza della difficoltà ad interagire con questa tipologia di problematiche che non varia in funzione degli anni lavorativi trascorsi. Infine è emerso che le attività formative preferite (corsi residenziali, ECM [educazione continua in medicina] e Master) Sono quelle che permettono maggiore relazione formativa interpersonale sia con docenti (relazione verticale), sia con colleghi (relazione orizzontale). Tale tendenza suggerisce di dedicare maggiore attenzione alla formazione relazionale, probabilmente inserendo nella didattica formale moduli specifici di Psicologia Sociale e di Antropologia.

Attività occasionali e forza attrattiva della posizione IVA del soggetto passivo - abstract in versione elettronica

144659
Sirri, Massimo; Zavatta, Riccardo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Il giudice europeo attrae nel sistema impositivo IVA le attività occasionali poste in essere da persone fisiche aventi una posizione IVA, senza che assuma alcun rilievo la connessione di tali attività con quella tipica svolta abitualmente dal soggetto passivo. Tale conclusione, che potrebbe avere effetti dirompenti nell'ordinamento interno, se recepita in modo troppo rigoroso, deve essere letta coerentemente con i precedenti interpretativi della stessa Corte di giustizia riguardanti la definizione di attività economica, idonei ad evitarne un impatto generalizzato.

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