Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
La giurisprudenza contabile qualifica abitualmente il danno all'immagine della P.A. come un danno-evento di natura esistenziale. Tale ricostruzione della fattispecie desta numerose perplessità, anche alla luce della più recente giurisprudenza ordinaria in tema di danno non patrimoniale, in generale, e di danno esistenziale, in particolare.
Tuttavia, mentre la detassazione è limitata sia temporalmente sia per l'ammontare, la soppressione della disposizione sulle erogazioni liberali e sussidi è definitiva con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le aziende dovranno confrontarsi con una tassazione (e una contribuzione) anche su somme abitualmente erogate in regime di esenzione e che spesso hanno finalità assistenziali nei confronti di dipendenti che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà.
La questione oggetto della sentenza in commento è se il comportamento di lavoratore di pubblica amministrazione (nella specie, professore universitario) che registra clandestinamente colloqui con colleghi, al fine di precostituirsi prove da utilizzare in un eventuale giudizio penale, possa essere sanzionato disciplinarmente per condotta abitualmente irregolare e debba essere considerato lesivo della dignità e dell'onore dell'istituzione, oppure debba essere considerato quale legittimo esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Questa seconda tesi, avallata dal Consiglio di Stato nella pronuncia de qua, non risulta in realtà esente da critiche.