Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non è stato ancora designato a norma dell'articolo 171 e non è possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione è eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui egli abitualmente esercita la sua attività professionale, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente con lui, o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.