Non è immune da dubbi la tesi che sorregge il nuovo corso della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, secondo cui la rivalsa è espressione di un diritto esercitato nell'abito di un rapporto di tipo privatistico, cui resterebbe estraneo l'esercizio del potere impositivo. Più convincente sembra la conclusione che il ruolo del sostituito si colora anche di venature pubblicistiche, tali da utilizzare la riproposizione della risalente concezione di soggetto intermediario, ovvero di organo della riscossione, fermo restando che la legittimazione passiva all'azione di rimborso compete unicamente all'Amministrazione finanziaria in qualità di accipiens del versamento indebito.