., ritiene che questo strumento, pensato dal legislatore quale "abito" flessibile per le PMI, possa per un verso non diffondersi adeguatamente a causa del rischio di ingovernabilità; per altro verso, invece, la nuova S.r.l. rischia di divenire ricettacolo di attività spericolate anche per l'eccessivo ambito di esonero dall'obbligo del collegio sindacale.
E' indagine che va condotta attentamente, caso per caso, considerando che, in molte ipotesi, l'IRAP è un "abito stretto" per i lavoratori autonomi, fatto che bene si coglie se, con riguardo ad essa, si procede senza pregiudizi ideologici o sociologici.
Abito cristallino, granulometria e brevettabilità
L'accertamento del nesso eziologico e del carattere colposo della condotta si esaurisce così in un mero giudizio di normalità-eccezionalità rispetto all'area di rischio caratterizzante l'attività lavorativa; in questo perimetro vige il principio del "versari in re illecita" che, anziché presentarsi "mascherato" come sovente accade, indossa qui il più elegante abito della pregnanza dell'interesse protetto e della posizione di garanzia caratterizzante il datore di lavoro.
Le osservazioni svolte sono frutto dell'esperienza svolta a Milano come Fondazione Casa della carità, che è un luogo di ospitalità, dove si abita, dove abito anch'io. Attualmente ci sono 130 tra uomini e donne di tante nazionalità (oltre 70) e anche persone e famiglie Rom, accolte dopo uno dei tanti sgomberi. Ma siamo presenti anche nei diversi non luoghi della metropoli, con un approccio di mediazione, di attenzione al contesto, di sviluppo di patti di socialità e legalità. Le osservazioni non sono peraltro solo una testimonianza, perché in quei luoghi si sviluppano saperi, una domanda culturale e crescono riflessioni, inquietudini, interrogativi, soprattutto in questa fase.
Non è immune da dubbi la tesi che sorregge il nuovo corso della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, secondo cui la rivalsa è espressione di un diritto esercitato nell'abito di un rapporto di tipo privatistico, cui resterebbe estraneo l'esercizio del potere impositivo. Più convincente sembra la conclusione che il ruolo del sostituito si colora anche di venature pubblicistiche, tali da utilizzare la riproposizione della risalente concezione di soggetto intermediario, ovvero di organo della riscossione, fermo restando che la legittimazione passiva all'azione di rimborso compete unicamente all'Amministrazione finanziaria in qualità di accipiens del versamento indebito.
Vistosi sono, inoltre, i difetti di coordinamento tra la disposizione in esame e i previgenti istituti di diritto fallimentare presidiati da apposite norme incriminatrici. Un primo problema esegetico consiste nel definire, anche sul piano temporale, l'ambito di operatività dell'art. 217 bis l. fall., limitato ai "pagamenti" e alle "operazioni" realizzati in "esecuzione" di un piano o di un accordo. Ulteriore questione meritevole di approfondimento attiene ai requisiti di validità dei richiamati istituti introdotti in sede di riforma delle procedure concorsuali, in relazione ai poteri del Tribunale fallimentare in sede di omologa dell'accordo e alle verifiche da compiere ex post in caso di fallimento dell'impresa nell'ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta, con specifico riguardo alla veridicità dei dati aziendali forniti nell'abito del piano, dell'accordo o del concordato.
La Suprema Corte sembra aver colto una nuova occasione per confermare che il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico non può mai essere stravolto, nemmeno quando il cittadino indossa l'odioso abito dell'evasore fiscale.
Si ritiene che il contratto di rete sia un abito confortevole per chi abbia già assorbito il valore profondo della cooperazione inter-aziendale, che consiste nelle ragioni strategiche per cui un certo numero di piccole imprese può acquisire un vantaggio aggregandosi. L'aggregazione deve fondarsi su un progetto concreto e condiviso che indirizza e dà priorità all'azione delle imprese. Dopo avere introdotto il contratto di rete nel percorso di crescita tipico della piccola e media impresa italiana (il modello di crescita relazionale), il lavoro evidenzia come il contratto di rete possa impattare sulle dinamiche relazionali proprie delle reti inter-organizzative che vedono coinvolte le imprese sul mercato. Si mettono in luce le caratteristiche principali e le criticità delle reti inter-organizzative e si evidenzia come il contratto di rete possa consentire di superare queste criticità. Successivamente si sottolineano i punti di forza delle reti tra imprese e si discutono le trappole da evitare qualora le imprese si relazionano a mezzo di contratti di rete.
La giurisprudenza, pronunciandosi soprattutto nellabito della questione - diversa, anche se di confine - dell'ammissibilità a sanatoria, ai sensi dellart. 167, comma 4, del codice, di interventi "abusivi", posti in essere senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, appare oscillante, tra posizioni più rigide e rigoriste e posizioni più elastiche di buon senso.
Viene esposto il contenuto di alcune pubblicazioni di Ignazio Maria Marino inerenti problematiche di diritto comunitario e si evidenzia che la dimensione europea gli consente di manifestare, anche in questo ambito, le sue profonde convinzioni etiche che affondano le radici nelle libertà, nel riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, nell'uguaglianza e nella non discriminazione, nella dignità umana, nella solidarietà, nella valorizzazione delle istanze sociali, nel rilievo determinante dato alle autonomie locali. Questi valori possono realizzarsi con la democrazia che, per il Marino, non consiste solo nell'esercizio del diritto di voto e nella nomina dei rappresentanti negli organi deliberativi e di governo, ma si sostanzia in tutte le funzioni espresse dai poteri ad ogni livello e negli aspetti della vita sociale e deve essere un abito mentale, da nutrire quotidianamente, attraverso l'effettiva azione di ogni individuo.