Quando si tratta di agevolazioni prima casa, è da escludere un'automatica "simmetria" tra acquisti di abitazioni con sentenza di usucapione ed acquisti di abitazioni mediante trasferimenti a titolo oneroso. È questa la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione sul rilievo che l'equiparazione delle aliquote applicabili, ai fini dell'imposta di registro, ai trasferimenti immobiliari per usucapione ed a quelli a titolo derivativo non implica anche l'assoggettamento ad un eguale regime di favore. Da un lato, la natura eccezionale delle agevolazioni fiscali ne consente la fruizione nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge; dall'altro, l'estensione dei benefici trova un ulteriore ostacolo nella differente natura (derivativa e a titolo originario) delle due diverse fattispecie traslative considerate.
Lo scritto affronta quindi la problematica dell'applicabilità della nuova legge in caso di lontananza delle abitazioni dei genitori.
Il d.l. n. 93/2008 ha escluso dall'ICI le abitazioni principali dei contribuenti, portando a compimento un processo di progressiva diminuzione del carico tributario su tali immobili, già caratterizzato da aliquote agevolate e detrazioni d'imposta, che era proseguito con l'ulteriore detrazione dell'1, 33 per mille della base imponibile configurata dalla Finanziaria 2008, ora assorbita nell'azzeramento del tributo. L'individuazione dell'esatto ambito applicativo delle disposizioni di esonero offerta dal testo normativo, che in proposito opera un rinvio a norme di legge e ai regolamenti locali, non è però sempre impeccabile, rendendo necessario risolvere svariati problemi interpretativi, a cui ha cercato di far fronte il Dipartimento delle Finanze.
Il legislatore, infatti, si occupa di definire l'ambito oggettivo di applicazione, escludendo, da un lato, le abitazioni signorili (AI), le ville (A/3), ed estendendo, dall'altro, l'esenzione agli immobili assimilati alle abitazioni principali per previsione legislativa o con regolamento comunale. Nulla viene precisato, invece, con riguardo alle pertinenze della disciplina alla luce non solo delle regole dettate dal codice civile, ma anche delle specifiche previsioni contenute nei regolamenti comunali.
L'esenzione da ICI delle abitazioni principali e di quelle assimilate alle stesse disposta da d.l. n. 93/2008 risulta apprezzabile, in quanto con la stessa viene superata una censura di incostituzionalità della disciplina dell'imposta. La legge di conversione ha risolto un dubbio interpretativo che era emerso dalla prima analisi della novità normativa e ha inoltre introdotto una sanatoria che ha permesso ai contribuenti che non abbiano correttamente interpretato la normativa agevolativa in sede di prima applicazione della stessa di regolarizzare la propria posizione senza essere sanzionati.