Allineandosi al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'Agenzia delle entrate precisa che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico deve essere in ogni caso determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l'immobile, indipendentemente dalla eventuale locazione del bene ad un canone superiore: la disciplina agevolativa non è applicabile però agli immobili che non sono classificati come fabbricati ad uso abitativo. Nessun rimborso in vista, quindi, nel caso di unità immobiliari vincolate, quali, ad esempio, i fabbricati concessi in locazione e classificati catastalmente come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio o immobile a destinazione speciale.