E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimità della linea doganale, nell'àmbito dei porti e dei punti di approdo, nonché di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.