Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.
Senza permesso scritto dell'Autorità che ha emesso il mandato o l'ordine ovvero del giudice istruttore o del pretore del luogo in cui deve essere eseguito, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.