Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».
Il Tribunale ordinario di Firenze, adito in fase cautelare per far cessare le immissioni acustiche provocate da manifestazioni musicali nella storica piazza di Santa Croce e subite da abitanti, negozianti, pubblici esercenti e ministri di culto, ha affermato la propria giurisdizione, evidenziando la natura fondamentale dei diritti pregiudicati dalle immissioni, così respingendo l'eccezione proposta dall'Amministrazione locale sulla base della nota formula retorica del giudice amministrativo quale "giudice del potere pubblico".
La "sclassificazione" richiede di ponderare il danno che un cambio di destinazione apporterebbe negli interessi degli abitanti a fronte della utilità che si conseguirebbe per effetto della innovazione impressa al bene, incompatibile con gli usi civici. I fondi sottoposti a tali usi non possono sottrarsi alla loro destinazione con la sola determinazione dell'ente locale (Comune), né soddisfa l'accondiscendenza della variazione il solo vantaggio derivante dal nuovo impiego del fondo.
A partire dal corrente esercizio finanziario sono assoggettati alle disposizioni sul patto anche i comuni con popolazione superiore ai mille abitanti. In attesa della completa riscrittura delle norme in materia, si registra, inoltre, lo scorrimento del triennio della spesa corrente, sul quale applicare le nuove percentuali fissate dal 2013 al 2016.
Pertanto la scissione tra proprietà dei beni, che compete agli abitanti del luogo, ed amministrazione degli stessi, che compete all'ente esponenziale della collettività, caratteristica degli usi civici, può contribuire nel rispetto del principio di sussidiarietà ad una definizione della possibile disciplina dei beni comuni.
La votazione di ballottaggio è procedimento che si verifica con una certa frequenza nelle votazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Mentre negli altri enti al ballottaggio si ricorre soltanto nell'ipotesi in cui i candidati alla carica di Sindaco conseguano la parità dei voti. La legge elettorale disciplina il turno di ballottaggio con una procedura particolare, attesa la rilevanza che esso riveste ai fini della scelta del nuovo Sindaco e della composizione del Consiglio comunale. Nel lavoro si esamina il procedimento, quale risulta dalla normativa e dalle Istruzioni ministeriali, ponendo in luce le varie problematiche che ne conseguono, anche tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali, cui si dedica apposito paragrafo.
A tale regola non sfugge la composizione degli organi di revisione così come stabilita dall'art. 1 comma 732 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria del 2007), cosicché essa è monocratica anche negli enti locali della Regione Siciliana con popolazione superiore a cinquemila abitanti ed inferiore a quindicimila.
Il d.l. n. 174/2012 ha introdotto una nuova procedura di riequilibrio finanziario (accompagnata dalla previsione di un fondo per garantire un sostegno immediato in termini di cassa) a favore dei comuni con più di 20.000 abitanti e delle province che presentano gravi squilibri strutturali di bilancio. La misura non si applica agli enti già in dissesto, a favore dei quali sono però state dettate altre misure di sostegno finanziario.
Dalla ricerca emerge, innanzitutto, che una buona parte dei Comuni con più di 15. 000 abitanti negli ultimi anni ha investito nei "social media", riconoscendone il potenziale innovativo. Questi enti locali vi hanno però investito con relativa cautela, soprattutto al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi di comunicazione con i cittadini, mentre risultano ancora poche le esperienze che sfruttano i "social media" per avviate dibattiti e discussioni in una logica di "e-Democracy".