Il presente lavoro espone i risultati di una ricerca empirica condotta sui rendiconti di un campione casuale stratificato di 30 Enti locali italiani con popolazione superiore ai 40.000 abitanti. I risultati non sono incoraggianti: i documenti di sintesi della contabilità economico-patrimoniale presentano numerosi tassi di errori formali, voci dubbie per la loro frequente omissione o la loro inattesa rilevanza, e si caratterizzano per un basso tasso di disclosure. La ricerca evidenzia che l'introduzione della contabilità economica pone sicuramente problemi di carattere tecnico-pratico, ma la questione di fondo da affrontare riguarda l'impostazione concettuale della riforma dell'ordinamento contabile degli Enti locali. Finché i processi decisionali e i controlli esterni sono completamente legati alla contabilità finanziaria, mentre alla contabilità economica viene riservato un ruolo secondario, l'intervento sui soli aspetti tecnici e operativi non può che produrre effetti marginali.
A livello di programmazione esiste una palese ed ingiustificata disparità di situazioni giuridiche tra Comuni, rispettivamente, sopra e sotto i 10 mila abitanti in quanto i primi hanno potuto, volendolo, sottrarsi al parere, obbligatorio e vincolante, della commissione comunale, mentre i secondi, che rappresentano la maggioranza, devono ancora sottostare al parere della commissione provinciale. Nel momento in cui l'orizzonte normativo ed il quadro delle competenze sono stati chiaramente delineati e definiti dalla decisione della Corte Costituzionale n. 306 del 2001 e dall'art. 117 Cost., riformulato dalla l. cost. 3/2001, si rende necessario ed urgente rimodulare, da parte delle Regioni, competenti in materia, la normativa di settore. Scopo dell'A. è quello di sollecitare il legislatore regionale ad attivarsi in merito tenendo conto, tra l'altro, che il comparto dei pubblici esercizi non è da meno di quelli dell'ambulantato, del commercio a posto fisso tradizionale, dei giornali, dei carburanti, più volte regolamentati, anche a distanza di poco tempo, dal legislatore regionale.