Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.