In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.
Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.