La cauzione deve rappresentare il valore: di L. 15,000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti; di L. 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti; di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti; di 3000 lire per tutti gli altri notari.
L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.
Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.