La disciplina del procedimento di mediazione è affidata dal d.lg. n. 28/2010 a una duplice fonte: la normativa statale primaria e secondaria e l'autonomia regolamentare degli organismi, soggetti peraltro a un controllo pubblico in sede di abilitazione. Il procedimento di mediazione si caratterizza per la sua informalità e rapidità. L'accesso avviene mediante il deposito di un'istanza che deve contenere elementi minimi; non vi sono regole di competenza territoriale; la mediazione ha durata massima di quattro mesi; mira a facilitare un accordo amichevole tra le parti, ma può concludersi con una proposta non vincolante di soluzione della lite.
La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio", ha dettato delle norme generali in tema di abilitazione di persone fisiche ed imprese all'esercizio dell'attività di revisione controllo pubblico sull'esercizio dell'attività di revisione cooperazione tra Stati membri dell'U.E. e con paesi terzi, in materia di esercizio dell'attività di revisione. Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre ha approvato, in prima lettura, lo schema di Decreto legislativo oggetto di commento. L'attuazione della direttiva rappresenta l'occasione per il legislatore per effettuare una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale relativa all'esercizio dell'attività di revisione contabile, accorpando in un testo unico tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando e/o coordinando le disposizioni attualmente frammentate in numerosi testi di legge. Scopo del lavoro è una preliminare analisi del contenuto dello schema di decreto legislativo segnalando le principali novità - anche radicali - rispetto all'attuale disciplina contenuta nel codice civile e nelle leggi speciali per fornire una prima panoramica di come a breve cambierà l'attività di controllo legale dei conti.
Il d.m. 7 agosto 2009 n. 143 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre n. 241 disciplina il regolamento professionale per il tirocinio dei dottori commercialisti per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lg. 28 giugno 2005, n. 139. In questo articolo riassumiamo gli aspetti principali a confronto con la disciplina precedente e compariamo il tirocinio per revisore contabile con quello dei dottori commercialisti rivisto in base alle nuove norme.
Lungi dall'introdurre e disciplinare una nuova professione, la l. reg. n. 26/2008, le cui disposizioni sono state dichiarate incostituzionali, si limitava a contemplare figure, già munite di una propria abilitazione, riconosciuta in virtù di provvedimenti normativi di fonte statale. Tali figure, destinate ad operare all'interno di istituzioni pubbliche, erano deputate, anziché ad eseguire prestazioni nell'esclusivo interesse di uno o più soggetti determinati con i quali fosse stato volontariamente costituito un rapporto professionale, a curare interessi pubblici, svolgendo compiti prestabiliti dalla legge al fine di attuare "la diffusione della cultura della mediazione familiare".
Registro dei revisori: abilitazione, competenza e indipendenza
Abilitazione forense, sufficienza della valutazione numerica, ordinanze propulsive e vizi di legittimità