In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In attuazione di detti principi, le regioni dovranno definire, per competenza propria, i programmi dei corsi di formazione professionale per l'ottenimento della nuova qualifica o abilitazione di acconciatore e per l'esercizio delle funzioni da parte dei comuni. La nuova legge non prevede più l'intervento della commissione comunale nella gestione delle procedure autorizzatorie. Queste ultime dovranno essere disciplinate dal comune, tenuto conto dei principi regionali che devono, comunque, garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore. Purtroppo è assai scarna e non articolata la parte della legge relativa alle sanzioni amministrative e nulla si dice, ad esempio, in materia di sospensioni, revoche od altre misure interdittive ed accessorie. Nulla si precisa, purtroppo, neanche a livello di indirizzi, in materia di orari di attività. Con questa breve nota si sono voluti tratteggiare i tratti salienti e più significativi della nuova normativa, cercando di raffrontarla con la disciplina previgente, in modo da poterne mettere meglio in luce gli aspetti più innovativi e significativi.