Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abilitazione

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Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

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Stato 10 occorrenze

Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; b) avere superato l'esame di abilitazione; c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18; f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale; h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esercizio abusivo della professione medica e i danni alla salute collettiva (art. 348 c.p.) - abstract in versione elettronica

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Introna, Francesco 1 occorrenze
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Per i laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi dentale, la garanzia di un'adeguata professionalità deriva dal diploma di laurea, dal superamento dell'esame di Stato (abilitazione) e dall'iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale. All'Ordine professionale lo Stato ha conferito il potere d'intervento disciplinare quando è violato il codice deontologico (il più recente è del 1998). Solo questi laureati possono fare diagnosi e cura, ma non per un "monopolio" ad essi conferito, bensì per garantire ai cittadini che il livello di prestazione professionale è quantomeno sufficiente. Coloro che non fanno parte di questa categoria commettono il reato di esercizio abusivo (art. 348 c.p.) e quindi pongono in pericolo la salute individuale e la salute collettiva. Le sentenze della Corte di Cassazione (il massimo livello giudiziario) hanno stabilito, salvo rare decisioni difformi, che l'esercizio è abusivo anche quando il non laureato impiega mezzi di diagnosi e/o di cure diversi da quelli della Medicina "scientifica". Infatti l'art. 348 c.p., esistente come garanzia per i cittadini, si riferisce (anche se in modo implicito) al "fine" della prestazione medica (difesa della salute) indipendentemente dai "mezzi impiegati per raggiungere lo scopo". In questi ultimi decenni l'esercizio abusivo ha assunto dimensioni gravissime e l'art. 348 c.p. non è più sufficiente per prevenire e per reprimere.

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