In particolare, la sentenza del TAR Abruzzo accoglie una nozione di DIA come atto abilitativo tacito che si forma a seguito della dichiarazione del privato e della successiva inerzia della p.a.; la sentenza Cons. Stato, sez. IV, 220 luglio 2005, n. 3909 fa il punto sulla possibilità, per il terzo danneggiato, di attivare il silenzio rifiuto a seguito di un'istanza volta a sollecitare l'esercizio, da parte della p.a., dei poteri di autotutela, al fine di rimettere in discussione delle concessioni edilizie divenute inoppugnabili. La decisione del TAR Calabria si sofferma sulle novità apportate allo speciale rito del silenzio, previsto dall'art. 21-bis, l. n. 1034/1971, dal d.l. n. 35/2005, come convertito dalla l. n. 15/2005, novità ignorate, invece, dal Consiglio di Stato con la pronuncia 28 luglio 2005, n. 4004 in quanto non applicabili, ratione temporis, alla fattispecie sottoposta al suo esame