E' noto che entrambe le Camere (come altri Organi costituzionali) hanno Organi di giurisdizione interna, abilitati a dirimere le controversie tra esse stesse Amministrazioni ed i rispettivi dipendenti ovvero i terzi che con le Camere vengano in contatto; in altre parole questi ultimi per la soluzione delle relative controversie, si possono rivolgere "solo" a tali organi giudiziali domestici; un giudice - quello "domestico" - che è ritenuto il "giudice naturale" dei dipendenti camerali, che valuta legittimità e merito dell'azione amministrativa dell'Amministrazione medesima, e che è altresì il giudice della costituzionalità dei provvedimenti normativi / regolamentari dalla stessa Amministrazione adottati.
Tale principio ha introdotto per tutti i soggetti abilitati che effettuano revisioni legali, indipendentemente dalla grandezza dell'ente revisionato o dal fatto che il revisore faccia riferimento o meno ad una società di revisione, l'obbligatorietà di istituzione di un sistema di controllo interno della qualità. Il sistema di controllo interno della qualità dovrà essere documentato e manutenuto nel tempo. Tale principio, unitamente alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2010 e a quanto stabilito dall'ISA Italia 220, tende a costruire il sistema di controllo della qualità della revisione legale.