Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

ITTIG

Risultati per: abilitati

Numero di risultati: 19 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

42099
Stato 16 occorrenze

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.

L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.

Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.

I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto: a) dell'ente o impresa da cui dipendono; b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti; c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell'Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all'Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell'Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell'attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l'attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all'Ufficio e al Consiglio dell'ordine, cui spetta l'attività di controllo del rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente; c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive; d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo; e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c) e d), se impossibilitati.

Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il Consiglio dell'ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale; e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione; f) adotta i provvedimenti disciplinari; g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207; h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale; i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento; l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti; m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione; n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione; o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri; p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

Necessità di una rilettura della normativa che disciplina la vendita di quotidiani e periodici di cui al d.lgs. 170/2001 - abstract in versione elettronica

88305
Cardosi, Gianfranco 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

L'emanazione di quest'ultimo provvedimento non ha certo dissipato dubbi ed incertezze operative che, già all'epoca di vigenza della l. 108, portarono alla emanazione della circolare n. 3842/C/2000, con la quale si tentò di chiarire alcuni dei punti più controversi della normativa che, com'è noto, riguardavano la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi abilitati a vendere sia i quotidiani che i periodici; il decidere se "l'ovvero" usato dal legislatore nell'individuare i punti non esclusivi significasse "in alternativa" oppure "e", e se "per l'aver effettuato" valesse anche "il tentativo di aver effettuato" ed altri ancora. Chi sperava in un chiarimento dalla l. 170, di riordino del sistema, è rimasto, a nostro avviso, assai deluso. Oggi che la competenza esclusiva in materia di commercio è delle Regioni si è cercato, con questi appunti, di porre alla loro attenzione il problema affinché, nel disegno di rilettura in atto di tutta la normativa di settore, per farla propria - vedasi la normativa del commercio, pubblici esercizi, carburanti ecc. - anche in vista della raccolta in codici e t.u., non si dimentichi il comparto della stampa quotidiana e periodica e lo si doti, finalmente, di una legge chiara, leggibile, facilmente interpretabile e applicabile.

Abilitati anche i commercialisti all'assistenza fiscale - abstract in versione elettronica

89962
Fanelli, Roberto 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Abilitati anche i commercialisti all'assistenza fiscale

Adempimenti, controlli, sanzioni e compensi per la trasmissione telematica - abstract in versione elettronica

89967
Trevisani, Andrea 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

Per assicurare il corretto funzionamento degli obblighi legati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati, le Direzioni regionali delle entrate svolgono numerosi controlli su tali soggetti, di norma con riferimento all'ultimo periodo d'imposta oggetto di invio telematico e concordando previamente la data della verifica con gli intermediari per arrecare loro il minor disagio possibile. Per quel che riguarda le sanzioni applicabili ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, particolare rilievo assumono le novità contenute nel disegno di legge sulla competitività, che consentono l'applicazione, ove compatibile, di tutte le disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Cerca

Modifica ricerca

Categorie