Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
Le visite effettuate dagli uffici medico-legali oppure, nei casi previsti dal comma 4, da commissioni mediche devono essere integrate da visite psicologiche effettuate da psicologi abilitati all'esercizio della professione.
I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.