Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

UNIPIEMONTE

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Tecnica delle autopsie per riscontro diagnostico

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Giacomo Mottura 2 occorrenze

Dove invece si parla di autopsie (art. 44), si dice che «anche se ordinate dall'autorità giudiziaria ... devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale». Ma non si dice quali «autopsie» possano essere ordinate da altri. Per quanto concerne il riscontro diagnostico, all'art. 36 è detto che «è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. - Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura». Quando si parla di autopsia (art. 36) non si trova ripetuta alcuna di queste prescrizioni che riguardano: la presenza del primario o medico curante (non comprendendosi del resto se l'espressione «ove questi lo ritenga necessario» si riferisca alla propria presenza o al doversi fare il riscontra nelle cliniche o negli ospedali); la prerogativa esecutiva da parte dell'anatomopatologo; il dovere di evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte e di ricomporre il cadavere con la migliore cura. Invece riscontro diagnostico e autopsia si trovano accomunati nell'obbligo di comunicare i risultati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte (articoli 38e 44), di seguire le prescrizioni di legge nel caso che il cadavere sia portatore di radioattività (articoli 37 e 44), di denunciare l'eventuale malattia infettiva o diffusa che risulti come causa di morte (articoli 36 e 44), di sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria quando, nel corso di riscontro diagnostico (art. 38) come pure nel caso di autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria (art. 44), si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Agli artt. 1 e 2 si nomina «l'autopsia» a scopo di riscontro diagnostico. Pare dunque implicito che lo scopo anche per l'autopsia è l'accertamento della causa di morte. Le differenze letterali si riassumono nei seguenti termini: la mancata specificazione su chi faccia o debba fare la richiesta di autopsia, qualora non si tratti dell'autorità giudiziaria; la non dichiarata sede naturale delle autopsie, che per i riscontri diagnostici invece è l'ospedale o la clinica; la presenza (obbligatoria?) del primario o medico curante al riscontro diagnostico, senza analoga prescrizione a proposito dell'autopsia; la qualifica di anatomopatologo universitario od ospedaliero o altro sanitario competente incaricato del servizio per chi eseguisce il riscontro diagnostico e il dovere di essere medico legalmente abilitato all'esercizio professionale per l'autopsia (che cosa implica questa discriminazione?); infine, il dovere di evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie.

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Dove invece si parla di autopsie (art. 44), si dice che «anche se ordinate dall'autorità giudiziaria ... devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale». Ma non si dice quali «autopsie» possano essere ordinate da altri.

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Problemi della scienza

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Federigo Enriques 2 occorrenze

Il correlativo di «spiegare», cioè «comprendere», significa per gli uni per gli altri essere abilitati a certe previsioni, ma queste non si aggirano ugualmente per tutti nel medesimo campo.

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relativamente generali, acquisite mediante il confronto dei documenti, attinenti ad un periodo o ad un ambiente; essi si valgono di queste come di un mezzo interpretativo e correttivo dei documenti stessi, e vengono così abilitati a completare con opportune supposizioni i fatti bruti già acquisiti, e ad intenderli nel loro significato. In tanto dunque la conoscenza storica ha valore scientifico, in quanto vale in un certo senso a prevedere quale possa essere il resultato di indagini che concernono lo stesso passato, in quanto cioè essa è capace di dirigere l'ulteriore ricerca storica.

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