I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
Questi temini possono essere, su istanza di parte, abbreviati fino alla metà dal presidente con decreto motivato e steso in calce alla citazione. In tal caso i termini di cui all'articolo precedente sono ridotti alla metà.
I termini suindicati possono essere prorogati, od anche abbreviati, dal Direttore superiore della circoscrizione doganale, quando si tratta di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.