Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.