Raccomando poi alla Giunta di mettere in correlazione più esplicita quest'articolo 3 coll'articolo 12, che sembra, ma non è chiaro, che stabiliscano ipotesi diverse, ed in tal caso presentano la stessa ragione perla facoltà di abbreviare il termine, forse pericoloso, almeno inutile.
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Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.»
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Pare a lui che l'ultima parte dell'articolo 11 sia in contraddizione del già citato articolo 6: ma egli deve riflettere che in questo articolo undicesimo è detto come il prefetto «dietro richiesta del comune o consorzio, e dove le circostanze lo richieggano» possa abbreviare i termini, e modificare le condizioni già fissate in via normale nell'articolo 6; si tratta adunque di straordinari provvedimenti in caso di necessità, mentre rimane ferma la disposizione dell'articolo 6 come regola generale.
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