La suprema Corte, abbracciando l'orientamento affermatosi negli ultimi anni, ribadisce che anche le opere realizzate nel sottosuolo di zone vincolate senza la prescritta autorizzazione, se attuate con un invasivo intervento strutturale, possono integrare il reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lg. n. 42 del 2004, confermando così la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" per l'emissione del decreto di sequestro preventivo e la natura di reato di pericolo astratto di tale delitto.