In un contesto in cui la dottrina italiana stava abbracciando con decisione la nuova scuola tecnico-giuridica, Rava si è fatto promotore di un indirizzo moderno e interdisciplinare, favorevole alla contaminazione tra le scienze giuridiche e altre scienze sociali.
Da un lato, il "tipo criminoso" selezionato dal riformato art. 318 c.p. non è omogeneo, abbracciando comportamenti dal contenuto di disvalore e anche dai connotati criminologici profondamente eterogenei come la corruzione impropria per atto conforme ai doveri d'ufficio e la corruzione per "asservimento della funzione". Dall'altro lato, il requisito dell'esercizio delle funzioni o dei poteri non riesce a perimetrare con sufficiente precisione i confini della prestazione del pubblico agente e conseguentemente la latitudine applicativa della nuova disposizione incriminatrice. In particolare, non è agevole stabilire: se rientri nel raggio d'azione della nuova fattispecie incriminatrice l'ipotesi in cui il patto corruttivo abbia ad oggetto un'''attività'' del pubblico agente che al momento del patto risulti "illegittima" ancorché non sia determinato lo specifico atto in cui essa si concretizzerà; se la sostituzione del riferimento alla retribuzione con la locuzione "denaro o altra utilità" emancipi la prestazione del corruttore dal necessario carattere retributivo; se nella sfera di operatività della fattispecie sia riconducibile anche la forma susseguente.