Abbracciando l'orientamento consolidatosi in sede comunitaria, il TAR di Milano riconosce impugnativa autonoma a ciascuna delle imprese formanti il RTI, non inibita dall'intervenuta formazione del raggruppamento temporaneo, sul raffronto dispositivo tra le direttive "ricorsi" (in materia di appalti) e le direttive "appalti", al cui esito la Corte di Giustizia ha inteso assegnare preminenza ai valori dalla prima tutelati.