Con un elemento di novità, purtroppo appena abbozzato. La questione di costituzionalità è accolta ma- si potrebbe dire - la lesione del giudicato non rileva in sé, ma in quanto da essa possa trarsi la precisa volontà del legislatore di interferire con l'esercizio della potestas iudicandi. Anche senza giungere a considerare tale menomazione del giudicato alla stregua di una figura sintomatica del discusso vizio di eccesso di potere legislativo (pure evocato dalla terminologia impiegata dalla Corte), la sentenza sembra confermare che l'unica via percorribile per censurare interventi retroattivi di questo genere resta quella del giudizio concreto sulla ragionevolezza e la non arbitrarietà delle scelte del legislatore.