Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato
L'esercente il servizio ha diritto di chiedere all'abbonato la assunzione in abbonamento di altre linee qualora accerti che il numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per l'occupazione delle linee di cui già dispone, risulti così elevato da compromettere il regolare svolgimento del servizio.
Secondo il Tribunale di Roma, il generare livelli di traffico anomalo determina un obbligo di informazione da parte del gestore e un corrispondente diritto dell'abbonato ad essere informato. La ratio è la seguente: se l'abbonato è tempestivamente informato del realizzarsi di un livello anomalo di traffico telefonico può, in caso di illecito, prendere tempestive contromisure, riducendo od azzerando il danno. Se non è tempestivamente informato, non è in grado di assumere efficaci contromisure. In quest'ultimo caso, il danno resta allocato sul gestore, che è responsabile dell'inadempimento dell'obbligo di informazione.