Una nota società, attiva nel campo della produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento, ha chiesto una valutazione del rischio di confondibilità/associazione tra due marchi contenenti la parola "penny", e il Tribunale di Napoli, ha ritenuto che l'uso di una parola straniera, pur avente contenuto descrittivo noto (il significato del termine inglese penny, infatti, è comprensibile ai più), come marchio di un bene il cui ambito merceologico non è in alcun modo rapportabile al contenuto concettuale del termine stesso, conferisce al marchio da esso costituito un forte potere individualizzante, derivante dalla "creazione immaginifica del contenuto ideologico espressivo".