Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

18920
Regno d'Italia 7 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Tale pena si applica inoltre a chi: 1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2° dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

La persona di età minore o in stato d'infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

32098
Regno d'Italia 11 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale ogni enunciazione a cui abbiano interesse e che non sia contraria alla legge. L'enunciazione deve essere contenuta entro i limiti strettamente necessari.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della libertà personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo e, se non è dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in libertà la persona detenuta o sequestrata.

Le persone condannate per alcuno dei reati indicati nel numero 4° dell'articolo 554 non possono essere assunte come testimoni, periti o interpreti dalla corte di cassazione, dal suo consigliere delegato o dal giudice di rinvio, salvo che abbiano pienamente confessato il reato commesso.

Qualora più persone abbiano prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto, che può farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutte sottoscritto, senza che l'omissione del referto da parte di taluno degli obbligati possa in alcun caso ritardare l'azione dell'Autorità giudiziaria.

L'ordinanza, con la quale si prescrive che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, è emessa in pubblica udienza; essa è revocata, quando sono cessati i motivi del provvedimento, con dichiarazione del presidente o del pretore da inserirsi nel processo verbale. Le porte della sala d'udienza sono riaperte al pubblico immediatamente dopo la revoca.

Salvi i casi in cui è obbligatorio di mantenere il sequestro, le cose sequestrate, quando non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere restituite, anche prima della sentenza a chi prova di averne diritto e ne fa istanza. Il giudice prescrive a costui, se occorre, di presentare ad ogni richiesta le cose restituite ed a tal fine può imporgli cauzione o malleveria.

Nella flagranza del reato o nel caso d'evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali atti osservano per quanto è possibile le norme sull'istruzione formale.

Il presidente o il pretore può tuttavia disporre anche d'ufficio con ordinanza che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, quando la pubblicità, a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone, può nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o può eccitare riprovevole curiosità, ovvero quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento.

E' pure permessa la lettura degli atti predetti e del sommario interrogatorio dell'arrestato compiuti ad iniziativa di ufficiali di polizia giudiziaria, salvo che il pubblico ministero o le parti private abbiano chiesto la citazione degli ufficiali medesimi, nel qual caso la lettura è vietata a pena di nullità. Nondimeno, se l'ufficiale è presente, la lettura di tali atti è permessa, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni, o per aiuto alla memoria.

Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.

Il giudice procura quindi la presenza di altre due o più persone che abbiano qualche somiglianza con quella che è oggetto dell'esperimento. Questa deve essere possibilmente presentata nelle stesse condizioni in cui può essere stata veduta dalla persona chiamata alla ricognizione. Dopo che la persona da riconoscere ha scelto il suo posto, chi deve eseguire la ricognizione è introdotto e il giudice lo invita a dichiarare se fra i presenti riconosca con sicurezza la persona. In caso affermativo lo invita a indicarla. Della risposta è fatta menzione, a pena di nullità, nel processo verbale.

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