In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (cfr., “in terminis”, Cass. Sez. III civ., sent. n. 4205 del 19.XII.1975).