Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: