Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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XI Legislatura – Tornata del 4 febbraio 1874

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Biancheri 19 occorrenze
  • 1874
  • politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Noi dobbiamo esaminare se, viste le condizioni presenti del credito dello Stato quali che ne sieno le cagioni, se ritenuta l'impossibilità, o per meglio dire la difficoltà di soddisfare per il momento il debito che abbiamo verso la Banca, ciò che ha reso necessario il corso forzoso, e visto l'aggio crescere

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Spesso mi è occorso sentire che la cagione sola che dà luogo a che l'aggio si produca consista in ciò che, dovendosi per deficienza di esportazione saldare in oro il supero delle importazioni, e l'oro mancando alla circolazione interna perchè supplito dai valore cartaceo che noi vi abbiamo introdotto, questa deficienza è la causa dell'elevazione del prezzo.

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Or bene, che cosa abbiamo fatto con una legge posteriore? Noi abbiamo menomato il valore dato in garanzia, poichè abbiamo sostituito alle obbligazioni ecclesiastiche dei titoli di rendita sul Gran Libro.

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Ma a che riandare il passato, a che portare in esempio il fatto di altri Governi, mentre noi stessi, per la circolazione cartacea da noi introdotta, abbiamo menomato una delle garanzie che noi già avevamo data per legge? Ed invero rammenterete che, contemporaneamente all'istituzione del corso forzoso, si dava in pegno alla Banca per tanto valore di obbligazioni ecclesiastiche quanto bastava a garantire materialmente l'importare della somma emessa.

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Ora chi non vede che così facendo noi abbiamo sostituito ad un titolo più accreditato, un altro che deve necessariamente avere un credito minore, dappoichè le obbligazioni ecclesiastiche dovendo necessariamente estinguersi per rimborso in un ristretto periodo di tempo, assicuravano che nello stesso breve periodo di tempo si sarebbe eseguito dallo Stato il pagamento del suo debito verso la Banca.

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O quelle misure che noi ammettiamo per fare che l'oro mobilizzandosi non esca dallo Stato sono inutili, e allora noi abbiamo perduto per intiero la riserva, e per conseguenza il biglietto scapiterà ancor più; ma se noi crediamo che queste misure valgono a fare restare l'oro in circolazione, allora è evidente che il mercato della carta venendo a restringersi, la carta circolante riescirà anche più esuberante per il campo più ristretto ove è limitato a circolare.

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Tutte le altre Banche, tanto tra loro stesse che di faccia allo Stato, sono nell'identica condizione; non vi ha perciò quella ragione che sussisteva allora di dare alle Banche il corso legale, non essendosi dato ai biglietti di alcuna Banca il corso forzoso, ed oggi che abbiamo un biglietto per esclusivo conto nostro, non abbiamo alcun interessa a dare alle altre Banche il corso legale.

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Diffatti, quando la garanzia ci era data dalla Banca Nazionale, noi le abbiamo dato in pegno per controgaranzia tanti titoli di rendita per quanto era la somma mutuataci. Oggi che la garanzia ci verrebbe data dal consorzio delle Banche, noi, per conseguenza logica, se credessimo a codesta garanzia, dovremmo dare alle medesime le stesse controgaranzie date alla Banca, cioè distribuire alle medesime le rendite impegnate presso la Banca Nazionale; ma noi ci siamo guardati bene dal far questo, cosicchè si verifica il curioso caso che, mentre noi domandiamo alle Banche una garanzia, poscia diffidiamo di dar loro in pegno una controgaranzia,

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Il criterio del capitale per limitare le emissioni di Banche già esistenti ed accreditate, e di natura fra loro assai diversa, quanto poco sia adatto, lo abbiamo già esposto; ciò per altro è confermato dalla stessa vostra legge, dappoichè essa stessa è costretta a modificare per ogni singolo caso l'applicazione che deve farsene.

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Certamente, signori, il giudizio di questo giornale è ingiusto, e noi abbiamo compiuti degli atti, anche in materia di finanza, che meriterebbero una più benevola attestazione; ma non è con parole, non è con programmi che noi potremo acquistare il favore del credito pubblico. Noi dobbiamo persuadere gli amici ed i nemici che nell'ordine finanziario come nell'ordine politico, gl'Italiani non hanno soltanto le audacie, ma hanno anche il vigore della giovinezza.

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Noi abbiamo tre grandi incognite nella spesa. Sino ad oggi erano due sole: quella del bilancio della guerra, e quella del bilancio dei lavori pubblici; ora si aggiunge a queste due incognite una terza, ed è quella del bilancio della marina. Io spero che il Ministero ed il Parlamento, nell'occasione della discussione dei provvedimenti finanziari, metteranno in pienissima luce le tre incognite, di cui ho-parlato, perchè a noi occorre avere innanzi intiero il programma delle nostre spese, non già soltanto delle spese di un anno, ma di quelle necessarie per le riforme dell'esercito, della marina e per le opere pubbliche che noi, nelle presenti condizioni del bilancio, possiamo e dobbiamo fare.

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L'“Economist” (troppo severo in verità verso di noi) dice: che i bilanci italiani hanno chiarezza soltanto apparente, perchè discutono ancora i giornali più competenti sull'entità delle entrate, e quel che è più sull'entità delle spese, e che, malgrado le cure eroiche dell'onorevole Sella, la piaga del disavanzo non è stata ancora medicata interamente; e soggiunge il giornale inglese: «oggi pare che sia impossibile medicarla, perchè abbiamo l'aggio, in Italia, che oscilla intorno al 20 per cento.»

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L'interesse si manifesta allora soltanto che occorre di fare una rimessa di fondi fuori della regione dove il biglietto ha corso; perchè noi abbiamo oggi un congegno di credito che, piaccia o dispiaccia all'onorevole nostro collega Lancia di Brolo, ha ricreato nella società moderna le divisioni monetarie che si avevano nel medio evo. Noi siamo tornati veramente al medio evo, quando usciamo da una piccola città con un biglietto d'una lira e non lo possiamo più spendere nella prossima città, quando il biglietto della Banca Toscana o Romana non è ricevuto in pagamento nell'Italia settentrionale. Ora noi, con questo progetto di legge, che cosa ci proponiamo di fare? Ci proponiamo di ricondurre, per quanto è possibile, l'unità nella circolazione. E riconduciamo (fino ad un certo punto almeno) l'unità di circolazione perchè la moltiplicità dei biglietti di piccolo taglio non sarà più ammessa. E qui giova ricordare come le foggie di questi biglietti sieno state numerosissime nel nostro paese; io stesso ne ho raccolto più di 700 varietà, formando così una specie di gabinetto patologico del corso forzoso.

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Noi abbiamo in Italia Banche che non cambiano affatto, Banche le quali cambiano limitatamente, Banche le quali cambiano quando vogliono, Banche che emettono il triplo della loro riserva, mentre altre possono raggiungere il quadruplo, Banche le quali hanno l'obbligo di tenere una riserva pei conti correnti, quando altre non hanno quest'obbligo; ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per tutti i programmi, per tutte le dottrine.

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Io credo, o signori, che, se voi diminuite del 15 per cento la circolazione cartacea, l'aggio, nell'attuale condizione delle finanze, cioè senza quei 50 milioni che il ministro di finanze vi ha chiesti, senza avere una determinazione delle spese più chiara e più stabile che oggi non abbiamo, senza avere mercati abbondanti di oro ed una regolata esportazione che ecceda l'importazione, l'aggio dell'oro diminuirà assai lievemente.

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Cosicchè noi abbiamo queste lunghe stazioni: si parte dalla proibizione dei contratti in oro, e dall'abolizione della vendita dell'oro, e si arriva alla convalidazione dei contratti in oro, si arriva in fine all'esercizio di Banche di emissione in oro.

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Tale legge toglierebbe infiniti imbarazzi al nostro commercio con l'estero, imperocchè l'estero, dovendo contrattare con noi che abbiamo la carta, dobbiamo pagare, oltrechè l'aggio, un maggior numero di punti sull'aggio corrente; e (notate questo) famigliarizzerebbe il popolo colla specie metallica e toglierebbe il pregiudizio che, restringendo a poco a poco la carta, vi sarebbe una scarsità di moneta.

Pagina 1193

Noi abbiamo nel nostro paese una specie particolare di miniere d'oro; per esplorarle che cosa occorre? Occorre convalidare i contratti in oro.

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Quando saranno legalizzati i patti in oro noi avremo sempre il modo di far venire l'oro dall'estero; quello che non abbiamo è quello di far venire la carta, perchè la carta è roba nazionale e l'oro è moneta universale.

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XI Legislatura – Tornata del 25 marzo 1874

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Biancheri 15 occorrenze
  • 1874
  • politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Se noi vogliamo procedere con passo sicuro e sopra un terreno sodo non abbiamo altro mezzo che quello di appigliarci all'espediente che abbiamo proposto, vale a dire del certificato, non di una indefinita e vaga moralità, ma di una moralità positivamente accertabile nella sola fiducia che il diritto possa ammettere la incolpevolezza davanti la giustizia sociale.

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Dunque al terzo paragrafo abbiamo tre emendamenti: due sono dell'onorevole Massei, che col primo vorrebbe vi si facesse la seguente aggiunta:

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Ora, o signori, se noi potessimo parificare la pratica che si richiede per le funzioni di avvocato a quella che si richiede per le funzioni di cancelliere, noi falseremmo interamente l'idea della avvocateria, quei principio fondamentale da cui siamo partiti nel disegnare il presente progetto di legge, principio che noi abbiamo creduto di enunciare come pensiero e guida della legge stessa, vale a dire la distinzione tra le funzioni di avvocato e quello di procuratore. Sono queste le ragioni potenti, lo creda l'onorevole ministro, che ci hanno fatto sorpassare al desiderio di concordare con lui anche a questo riguardo.

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Ora, quando la pratica che fanno gli ufficiali di cancelleria si congiunge agli altri requisiti che noi abbiamo proposto in generale per tutti gli altri aspiranti all'avvocheria, io credo che possa ritenersi come requisito sufficiente per ammetterli nella classe degli avvocati.

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Noi già abbiamo votato il paragrafo terzo, e quindi stabilito che una pratica ci ha da essere. Questo risponde, a parer mio, alla maggior parte delie obbiezioni che testé faceva l'onorevole Nanni, il quale diceva di trovare sufficiente guarentigia, quante volte un giovane ha riportata la laurea in una Università.

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Ebbene, noi abbiamo già riconosciuto in principio, se non in tutte le sue conseguenze, che la professione degli avvocati è distinta da quella dei procuratori. Con questa distinzione dunque noi abbiamo inteso che realmente gli avvocati sono destinati principalmente allo studio delle questioni del diritto. Che se un esame pratico si può richiedere, come in molte provincie attualmente si richiede, ai procuratori, io non credo che vi sia la stessa ragione per richiederlo a coloro che si dedicano esclusivamente a fare gli avvocati, a coloro i quali non hanno un grande bisogno di conoscere tutte le pratiche speciali del foro, ma a cui basta lo studio teorico e la sapienza, di cui non può darsi esperimento cogli esami, di farne applicazione ai fatti della vita.

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Negli altri ordini amministrativi noi abbiamo ad ogni tratto introdotto ancora il principio del concorso per esame; quindi, quando questo è il diritto comune, non posso persuadermi che esso debba venir meno per gli avvocati.

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Abbiamo nei nostri ordini amministrativi molte di queste Commissioni, le quali sono elette poi da Consigli comunali, da Consigli provinciali, e queste Commissioni attendono a sorveglianza di studi e ad altre pubbliche necessità.

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In quanto alla capacità pratica, poc'anzi noi abbiamo votato il comma di questo articolo in cui vi è la disposizione di avere atteso alla pratica forense, per un tempo determinato, e però mi sembra che il richiedere un esame teorico-pratico, significhi moltiplicare gli ostacoli senza necessità ad una carriera che in fin dei conti deve essere liberamente esercitata e deve avere le maggiori possibili facilitazioni perchè si possa essere in grado di esercitarla.

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Noi abbiamo voluto fare una applicazione omogenea ai principii del diritto costituzionale nostro; abbiamo detto: considerate nella difesa una funzione sociale importante alla amministrazione della giustizia? Se sì, voi dovete costituire quest'ordine in un modo indipendente, autonomo, che risponda da sè in modo assoluto di fronte agli altri poteri.

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L'ordine degli avvocati deve rispondere giuridicamente degli atti suoi; abbiamo riconosciuto al privato il diritto di agire in giudizio contro di lui per gli ingiusti rifiuti di inscrizione; abbiamo riconosciuto al Ministero pubblico il diritto di agire per la riparazione della legge violata dalle iscrizioni illegali; a tale responsabilità si attiene evidentemente il diritto nell'ordine di essere egli solo chiamato a esaminare i titoli dei suoi membri e quelli dei candidati. È una responsabilità che non potrebbe essere divisa senza taccia, in certo qual modo, di inconseguenza.

Pagina 2646

Dirò immediatamente che le ragioni che determinarono quest'ultima a circoscrivere all'ordine degli avvocati la facoltà di comporre la Commissione esaminatrice, sono quelle stesse che hanno presieduto alla disposizione, già accettata dal ministro e dalla Camera, per la quale noi abbiamo ricusato l'omologazione dell'albo per parte del potere giudiziario.

Pagina 2646

L'onorevole Mancini propone che si escluda il presidente del tribunale; ma allora abbiamo soli quattro che restano a formare…

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Nel punto in cui l'esame dell'articolo 14 è arrivato, mi trovo sopra opposto terreno, essendosi manifestata nelle diverse proposte annunziate la tendenza alla conservazione con determinarsi quali professioni debbono dichiararsi incompatibili, e quali compatibili con l'avvocheria; perciò stimo prudente consigliò tacere sulla questione in astratto, dandomi pure carico della ristrettezza del tempo che abbiamo per espletare la discussione della presente legge, mentre ogni articolo dà luogo ad osservazioni.

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Egli stesso ha già osservato che, quanto alla prima proposta, non occorrerebbe che la Càmera se ne occupi, perchè la legge che abbiamo oggi, chiamando a far parte della Commissione del gratuito patrocinio il presidente della Camera di disciplina degli avvocati, è chiaro che dovrà farne parte, dopo l'attuazione della legge che discutiamo, quegli che in questo progetto si appella presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Ma, quanto alla seconda, io penso che contenga una innovazione più grave di quello che crede l'onorevole Varè.

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XI legislatura – Tornata del 2 giugno 1874

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Biancheri 2 occorrenze
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A me non piace di fare questioni di interesse locale, ma debbo osservare che a Napoli, che è la seconda dogana del regno, non abbiamo una grue, mentre Genova ne ha cinque, ed in questo momento ne reclama una sesta, e Venezia pure ne ha.

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Nel capitolo 126 del bilancio in corso abbiamo ancora una somma di sei milioni da pagare, e le liquidazioni non verranno nel corso dell'anno in modo da esaurire questa somma.

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