Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il Tribunale di Torino si pronuncia favorevolmente sulla legittimazione ad impugnare le delibere consiliari da parte dell'amministratore che abbia votato formalmente a favore ma con riserva di azione e si sofferma sulla composizione del comitato esecutivo di società bancarie.
. - per il quale "il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire, sente in ogni caso il suo difensore" - la Suprema Corte ha risposto affermativamente, ribadendo il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell'arrestato all'udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell'arresto e alla celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 558 c.p.p.
Conclude infine con l'affermazione, opportunamente argomentata, che la pronuncia della Grande Camera abbia apportato un mutamento più apparente che reale nell'ormai consolidato assetto interpretativo.
Il proprietario del fondo, sul quale siano realizzate, da chi ne abbia legittimamente il possesso, opere destinate ad incidere negativamente sull'ordinato assetto del territorio o ad alterare i valori del paesaggio, risponde del reato commesso dal committente o dall'esecutore delle stesse a titolo di concorso eventuale, a condizione che emergano nel suo comportamento elementi sintomatici dell'interesse da lui direttamente nutrito per la realizzazione delle opere medesime e/o che denotino la concreta intenzione di agevolare l'altrui agire illecito.
[codice delle assicurazioni private] risulta di particolare importanza laddove essa applica, al fine di risolvere la questione di legittimità costituzionale che le era stata sottoposta, il principio di irrisarcibilità del danno che non abbia superato il livello della tollerabilità, dando continuità all'orientamento delle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26972-5 dell'11 novembre 2008 anche con riferimento all'affermazione di sussumibilità del danno morale all'interno della nozione di danno biologico.
Nella prima parte dello scritto, è affrontato il problema dell'interpretazione dell'espressione "questioni di carattere pregiudiziale" di cui all'art. 105 del regolamento di procedura (che, se erroneamente ritenute dal giudice di primo grado, comportano la rimessione della causa al primo giudice): l'A. ritiene che esse ricomprendano tutte le ipotesi in cui la Sezione regionale della Corte dei conti non abbia esaminato il merito della controversia (ossia la sussistenza o meno della responsabilità amministrativa), ivi comprese le questioni preliminari di merito, come l'eccezione di prescrizione. Nella seconda parte, si tenta di individuare la "regula iuris" per il caso in cui il giudice di primo grado abbia deciso il merito senza rilevare, erroneamente, l'insussistenza di un presupposto processuale. La risposta è nel senso che si applichi, in via analogica, l'omologo istituto del processo civile, con la peculiarità che il rinvio al primo giudice deve essere effettuato in tutte le ipotesi di mancato rilievo di una delle questioni di carattere pregiudiziale di cui all'art. 105 cit., ad eccezione della prescrizione e del difetto di giurisdizione.
L'imputazione del dolo eventuale richiede un'attenta indagine delle motivazioni individuali e la valutazione di una pluralità di indicatori, al fine di verificare se l'agente, accettando non un generico rischio bensì un determinato evento lesivo, abbia preso una consapevole decisione per la lesione del bene giuridico.
La Suprema Corte decide sulla responsabilità del notaio per l'omessa visione dei registri immobiliari prima del contratto definitivo di compravendita, confermando la necessità di un nesso di causalità giuridica tra la condotta inadempiente ed i pregiudizi subiti: i danni risarcibili al cliente non includono le somme che egli abbia pagato prima della stipulazione del contratto definitivo.
., non è necessario che costui abbia impugnato latto lesivo, ma è sufficiente che abbia sollecitato la P.A. [Pubblica Amministrazione] a rimuovere il provvedimento in autotutela.
L'A. scandisce le prerogative dell'istituto della restituzione in termini mettendo in rilievo che esso può essere negato solo a chi abbia avuto effettiva conoscenza del processo a proprio carico e manifestato, anche mediante fatti concludenti, di non volere intervenire e, quindi, nella sostanza di rinunciare (anche in modo implicito) al diritto ad essere presente. In ogni caso, grava sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta assunzione dell'incarico conferitogli.
La sentenza afferma che la banca che non abbia impedito a terzi di introdursi illecitamente nel conto corrente "on line" di un cliente è responsabile, a titolo contrattuale, per aver cagionato un danno a quest'ultimo e, pertanto, va condannata al relativo risarcimento. Detta responsabilità viene ricondotta alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza, in linea con l'evoluzione tecnologica, che consentano al cliente un utilizzo ragionevolmente privo di rischi del servizio telematico. La decisione offre l'occasione per una ricognizione aggiornata sul tema della responsabilità della banca per la fornitura del sistema di "home banking" alla clientela.
Il presente lavoro esamina il nuovo intervento della Corte di cassazione sul delicato tema della fondatezza di un provvedimento di sequestro preventivo disposto sulla strumentazione informatica e sui beni presenti in un Centro Trasmissione Dati per presunte violazioni dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, l. n. 401/1989, nella particolare ipotesi in cui il "bookmaker" estero (e per il tramite di esso il Centro Trasmissione Dati) abbia aderito alla c.d. sanatoria, procedimento previsto dalla legge finanziaria 2015, assestando un (ulteriore) duro colpo alla legittimità della normativa italiana in tema di scommesse e giochi d'azzardo.
Il saggio analizza le novità introdotte dalla legge 92/2012 in materia di contratto di lavoro "part time" e di contratto di lavoro intermittente, rilevando come il legislatore abbia cercato, con interventi correttivi, di limitare un uso improprio delle due fattispecie, senza, però, eliminare la necessaria flessibilità di utilizzo che le contraddistingue.
A questo riguardo l'A. ritiene che la sentenza della Consulta 46/2010 abbia fatto emergere una consapevolezza nuova circa l'assetto di protezione continua acquisito dal sistema, e circa l'esigenza di approccio differenziato per infortuni sul lavoro e malattie professionali, in relazione alla loro diversa specificità fenomenica. Esamina i riaggiustamenti giurisprudenziali elaborati nel tempo dopo altri dirompenti interventi della Corte costituzionale e sostiene che il problema va risolto su un piano non di pura logica concettuale, bensì di logica funzionale alla concreta attuabilità del nuovo diritto riconosciuto dalla Corte. Conclude che il termine prescrizionale della nuova malattia inizia a decorrere, in coerenza con la qualificazione e l'impostazione della Corte, quando questa abbia raggiunto il minimo indennizzabile del 16%.
Nonostante la riforma del diritto societario del 2003 abbia dato voce alle istanze di finanziamento dell'impresa organizzata in forma azionaria, quotata e non, l'interpretazione della disciplina sulle azioni di risparmio non si è ancora adattata del tutto al nuovo quadro sistematico, dato che permangono, anche nella prassi, applicazioni che dovrebbero oramai considerarsi superate. Tale è il punto di osservazione da cui la presente disamina muove, con l'intento di suggerire un'analisi delle azioni di risparmio che sia più coerente con le istanze sottese al moderno diritto societario e finanziario e con le esigenze degli operatori del mercato.
Lgs. n. 23/2011, evidenziando come, da un lato, gran parte delle stesse risultino oggi superate e, dall'altro, come la recente riforma abbia sostanzialmente trasformato le imposte in oggetto in un diritto fisso in tutto assimilabile alle previgenti tasse ipotecarie e tributi speciali catastali.
Nel commento l'A. ripercorre gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina in materia di legittimazione straordinaria ad agire ex art. 1421 c.c. sottolineando come la Suprema Corte abbia, in merito alla norma in questione coniato la definizione di "interesse legittimante" e si sofferma sull'ipotesi di un superamento della distinzione tra le nozioni di legittimazione ad agire ed interesse ad agire concludendo tuttavia in merito all'opportunità del mantenimento della stessa distinzione a fini sistematici.
"Pacta sunt servanda", ma non può pretendere il pagamento della penale chi per primo abbia trasgredito gli impegni assunti
Anche se molti reati tributari possono essere commessi solo da soggetti passivi un professionista può incorrere in responsabilità per i medesimi a titolo diretto in quanto abbia presentato una dichiarazione quale rappresentante del contribuente. Altrimenti, egli può concorrere in detti reati con il cliente, secondo le regole generali del diritto penale; tuttavia, i confini di una legittima attività di consulenza non sono chiari come sarebbe auspicabile.
Il lavoro tende ad esaminare se e come il pensiero filosofico di tradizione sciita abbia influenzato il sistema costituzionale iraniano. Partendo, quindi, dall'esperienza costituzionale del 1906-1907 fino alla revisione costituzionale del 1989 della vigente Costituzione, si è cercato di delineare come si sia evoluta la forma di governo, il diverso ruolo che il diritto religioso ha assunto all'interno dellordinamento iraniano e quali limiti siano stati previsti all'azione del governo.
Si propone una lettura alternativa della questione, dalla quale emerge l'esigenza di un confronto fra gli studiosi che abbia ad oggetto questioni fondamentali come il metodo della ricerca e il rapporto fra diritto e morale.
Gentili, tuttavia, sembra negare la possibilità di una teoria descrittiva, avalutativa e weberianamente disinteressata, che abbia ad oggetto privilegiato le altre forme di scienza giuridica e i loro risultati.
Si evidenzia che la competenza assembleare può essere derogata dallo statuto, il quale può già indicare i futuri liquidatori, e si ammette, in linea con parte della giurisprudenza, che il tribunale possa provvedere direttamente alla loro nomina ove l'assemblea abbia già dato prova di inerzia.
., introdotta dalla sentenza costituzionale n. 371 del 1996, sussiste anche per il giudice del dibattimento che, in separato procedimento, abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato". Le Sezioni unite sono pervenute a soluzione affermativa: ma tuttavia "nel caso di specie è stato escluso che ricorra il suddetto caso di incompatibilità".
La posizione dell'Agenzia è apprezzabile anche perché, con buon senso e pragmatismo, non ritiene ostativo il decorso del termine per la presentazione del modello, purché la scelta originaria non abbia già prodotto effetti.
Secondo il Supremo Collegio, non può dirsi viziata la decisione del giudice del merito, il quale, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Si rivela corretta, invero, la decisione basata sulla impossibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare e affidare a un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica dello stesso, valutata, soprattutto, la complessità delle decisioni, anche quotidiane, imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio, peraltro caratterizzato da rilevanti partecipazioni azionarie.
La Corte di cassazione ha ritenuto che il nipote "ex filio" di persona deceduta per colpa altrui non abbia diritto per questo fatto né al risarcimento del danno patrimoniale, né a quello del danno non patrimoniale, a meno che non convivesse con la vittima. A fondamento di tale decisione sta un'argomentazione principale: quella secondo cui il rapporto tra nonno e nipote non sarebbe preso in considerazione dall'ordinamento giuridico, se non in modo indiretto e mediato. Si tratta di una decisione che desta serissime perplessità: sia per gli assunti teorici su cui si fonda, sia per le conseguenze pratiche cui conduce.
Con l'entrata in vigore della legge n. 219/2012 e del d.lgs. n. 154/2013, è stato definitivamente "ratificato" nel nostro ordinamento il diritto all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, "in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano". La nuova normativa ha inoltre fissato le modalità con le quali il giudice deve procedere all'ascolto stesso. Dalla giurisprudenza successiva all'entrata in vigore dell'ultima riforma (pur se resa in controversie nelle quali, "ratione temporis", si applicava ancora la normativa previgente), è possibile enucleare alcuni principi fondamentali sul "nuovo" ascolto.
Discende, pertanto, l'opportunità di verificare, più in generale, se la predetta riforma, concernente, altresì, l'affidamento della prole, abbia inciso sull'usufrutto giudiziale.
Le due pronunce in commento si soffermano sulla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso all'assegno sociale in favore del coniuge separato che abbia volontariamente rinunciato all'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, ponendosi così in un volontario stato di bisogno. Il presente scritto si propone di esaminare la fattispecie avendo riguardo alla gradualità degli obblighi di assistenza ed alla natura prettamente residuale dell'intervento assistenziale a carico della collettività.
Nonostante il parere dell'Agenzia delle entrate, espresso con risoluzione n. 2/E del 2012, sia i giudici tutelari, in sede di liquidazione del compenso per l'amministratore di sostegno, che la Commissione tributaria provinciale di Trieste, ritengono che l'equa indennità non abbia natura retributiva, neppure nel caso in cui l'incarico sia stato affidato ad un professionista e, pertanto, non sia assoggettabile ad IVA, salvo nella parte in cui costituisca specifica remunerazione per l'eventuale attività professionale prestata.
Detto percorso prevede un utilizzo massivo delle banche dati, permettendo a chi abbia omesso, più o meno volontariamente, informazioni rilevanti ai fini tributari di rivedere la propria "dichiarazione". La nuova strategia finalizzata alla promozione della "tax compliance" deve comunque avvenire nel pieno rispetto della garanzie costituzionali, quali la tutela della privacy.
La III sezione civile della Cassazione afferma la non cumulabilità di indennizzo contrattuale, cui è tenuta la compagnia assicurativa in virtù di polizza infortuni, e risarcimento del danno da fatto illecito da parte del terzo che abbia causato un infortunio non mortale. La sentenza richiama il principio, fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 10 aprile 2002, n. 5119, della non cumulabilità degli indennizzi assicurativi, qualora l'infortunato abbia sottoscritto una pluralità di polizze infortuni, e lo estende all'ipotesi in cui si verifichi un cumulo tra indennizzo e risarcimento. La decisione costituisce illogico corollario di quanto affermato nel 2002 e fornisce ulteriori argomentazioni a supporto della tesi del divieto del cumulo. Le ragioni espresse dalle sentenze e soprattutto alcuni passaggi meritano però di essere considerati in chiave critica, perché non appaiono del tutto convincenti il presupposto da cui esse muovono - l'assimilazione della polizza contro gli infortuni non mortali all'assicurazione contro i danni - e le radicali conclusioni cui pervengono, senza tener conto della natura dell'interesse assicurato con la polizza infortuni.
I giudici affermano altresì che laddove la capogruppo abbia posto in essere una attività di dominio contraria ai principi codicistici sarà responsabile nei confronti dei soggetti tutelati e potrà fallire se incapace di far fronte agli obblighi risarcitori con il suo patrimonio.
La sentenza annotata affronta la "vexata quaestio" se il locatore che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, abbia o meno diritto a conseguire anche il risarcimento del danno conseguente all'anticipata risoluzione del rapporto di locazione. Al quesito la Cassazione risponde basando la relativa disamina sull'art. 1453 c.c., il quale stabilisce che la parte può scegliere se chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto per inadempimento, salvo in ogni caso il diritto a richiedere anche il risarcimento del danno comprensivo del mancato guadagno, se ed in quanto costituisce conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c., dell'inadempimento del conduttore.
Malgrado non lo abbia esplicitato, sembra che il Tribunale riminese - d'ufficio e senza alcuna eccezione di parte, trattandosi di causa contumaciale - abbia fatto applicazione dell'art. 13 della Convenzione, giungendo a riconoscere gli effetti del trust solo dopo averne verificata la meritevolezza.
., di iniziare o proseguire azioni cautelari contro l'imprenditore che abbia proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
L'A. osserva adesivamente come la sentenza commentata abbia dato rilevanza alle circostanze del caso per la valutazione del danno subito dalla vittima, e conseguentemente applicato un moltiplicatore ai valori tabellari.
L'incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 371 del 1996 sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario dello stesso reato. La Corte di cassazione, SS.UU., n. 36847 del 2014, tuttavia, precisa che il concorso necessario è l'unica ipotesi in cui può verificarsi il pregiudizio derivante dalla sentenza di patteggiamento dei concorrenti e quindi l'incompatibilità del giudice; negli altri casi il rimedio è la ricusazione.
Nella sentenza in rassegna il Supremo Consesso annulla la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, affermando come la giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 104/2010 ("formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni") sia onnicomprensiva e come tale prevalga anche laddove l'accordo impugnato abbia ad oggetto controversie "concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi" relative a concessione di servizi pubblici (riconducibili come tali nella giurisdizione ordinaria ex art. 133, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 104/2010).
La delusione della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. comporta il risarcimento del danno solo laddove il promittente non abbia adempiuto alla sottostante obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso. Se il promittente abbia, invece, adempiuto a tale obbligazione ma ciò comunque non ha consentito al promissario di ottenere il risultato promesso, per rifiuto del terzo, si renderà attuale l'obbligo di corrispondere l'indennizzo. Nell'ipotesi in cui siffatta promessa è inserita in un più complesso schema negoziale di cui viene a condizionarne la funzionalità, come nel caso di specie un preliminare di vendita di immobile da costruire, il suo inadempimento non può considerarsi irrilevante nella realizzazione della prestazione principale e può determinare risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione principale.
., condividendo la necessità del rispetto del principio di effettività e completezza delle iscrizioni nel Registro delle imprese, posta a fondamento della decisione annotata, approva la scelta del giudice di Milano di disporre ai sensi dell'art. 2190 c.c. l'iscrizione d'ufficio del lodo irrituale che abbia per oggetto l'accertamento della titolarità di quote sociali e suggerisce il ricorso alla tutela cautelare atipica, sebbene in contrasto con la prevalente giurisprudenza, per ottenere l'emissione di un provvedimento che consenta di iscrivere anche le domande giudiziali ed arbitrali potenzialmente dirette ad avere influenza su circostanze oggetto di obbligatoria iscrizione nel Registro.
Ai fini della "deducibilità" delle "spese di regia", s'impone di verificare se l'"attività" svolta dalla "capogruppo" abbia contribuito (o possa contribuire, in ottica prospettica) a conferire o meno agli altri membri del gruppo, beneficiari di tale attività, un "vantaggio" inteso a migliorarne, direttamente od indirettamente, la "posizione economica" o "commerciale" ovvero a far conseguire al gruppo una qualche "utilità" di cui vengono ad avvalersi le singole società che ne fanno parte. Va, inoltre, segnalato come la stessa Corte abbia in precedenza riconosciuto la diretta applicabilità del principio di "proporzionalità" delle "sanzioni IVA", come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, senza necessità di dover promuovere una nuova rimessione alla Corte europea. Su questo profilo la Suprema Corte, invece, è attendista e rinvia alla motivazione che adotterà sul punto il giudice di rinvio.
L'art. 6 del D.lg. 23 del 2015 ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di offrire al proprio dipendente cui egli abbia intimato il licenziamento di conciliare la controversia relativa all'impugnazione del recesso mediante l'offerta di una somma di denaro che il legislatore esenta da contribuzione e imposizione fiscale. L'A. analizza i tempi e le modalità con cui l'offerta deve essere formulata, nonché i contenuti, necessari ed eventuali, che il verbale di conciliazione, da sottoscriversi in una delle sedi indicate dall'art. 2113 c.c., deve o può avere.
Aderendo ad un ormai consolidato orientamento ermeneutico, la Corte di Cassazione ha colto l'occasione per ribadire come il giudice nazionale, nonostante abbia il dovere di uniformarsi ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, possa discostarsene, "in misura ragionevole". La pronuncia in esame offre così lo spunto per compiere un approfondimento sui criteri, di matrice giurisprudenziale, elaborati per la determinazione del "quantum" dell'equa riparazione derivante dalla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
L'equilibrata soluzione che il giudice di legittimità indica ha come fulcro il contraddittorio endoprocedimentale: l'Amministrazione finanziaria può emettere l'atto impositivo sulla base dei soli strumenti standardizzati soltanto qualora il contribuente non abbia aderito all'invito a partecipare al procedimento oppure abbia allegato elementi che non siano idonei a modificare il quadro istruttorio.