A fronte del consolidato indirizzo giurisprudenziale che esclude l'esistenza di poteri di iniziativa istruttoria in capo all'imputato in sede d'appello, qualora questi abbia abdicato in favore del giudizio abbreviato non condizionato ad una specifica integrazione probatoria, la sentenza in commento mette, per la prima volta, in discussione tali conclusioni. Confermando, infatti, le indicazioni dottrinali secondo cui nulla osterebbe all'ammissione, in seconde cure, di prove noviter repertae, indipendentemente dal tipo di richiesta (semplice o condizionata) formulata in sede di accesso al rito alternativo, la Suprema Corte restituisce alla parte che ne abbia fatto domanda, nell'atto di appello o nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., il pieno esercizio del diritto alla prova.
Con una sentenza additiva di principio, la Corte costituzionale ha individuato nella revisione il rimedio idoneo a consentire la riapertura del processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo che abbia ritenuto iniquo il giudicato interno. Tuttavia, avendo introdotto la decisione non già una norma immediatamente applicabile, bensì un principio che potrà costituire un punto di riferimento generale per la giurisprudenza, è indispensabile un intervento del legislatore che delinei dettagliatamente la fisionomia della nuova ipotesi di revisione, onde evitare ricostruzioni assolutamente discrezionali, che aprono irriducibili spazi di incertezza.
La "nuova" disposizione presenta inoltre l'innegabile pregio di evitare che sia la stessa Amministrazione finanziaria a "decidere" se sia stato o meno commesso un reato anche in presenza di reati comuni; essa potrà quindi contestare la deducibilità dei costi di cui trattasi qualora la fondatezza della sua tesi sia stata condivisa dal pubblico ministero il quale, a seguito della comunicazione inviatagli dagli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, abbia esercitato l'azione penale o, comunque, il Giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 c.p.p. Nonostante il "lodevole" intervento del legislatore abbiamo il fondato timore che la "nuova" disciplina non abbia risolto tutti i problemi. Le incertezze riguardano l'individuazione dei costi che potranno o meno essere ritenuti deducibili pur in presenza di costi correlati direttamente o indirettamente a delitti non colposi.
Chiunque abbia la capacità di agire, anziano o no, può fare testamento: ma è nella natura delle cose che ad un simile atto si indirizzino coloro i quali si appressano all'ultima fase della vita. Il testamento, nella disciplina codicistica, è tuttavia strutturato in modo tale da non poter essere impiegato dal testatore per affrontare gli aspetti dell'esistenza, economici ed affettivi, che lo riguardano nella sua condizione di anziano: il che discende dalla natura stessa dell'atto mortis causa, improduttivo di effetti prima che la morte del disponente abbia luogo. Si vedrà, però, come tale principio, attraverso l'apporto della dottrina e della giurisprudenza, sia stato in qualche misura intaccato. D'altronde è evento anch'esso tutt'altro che raro quello del logoramento delle facoltà intellettive dell'anziano, le quali possono pregiudicare la sua capacità di fare testamento: in proposito la giurisprudenza manifesta orientamenti senz'altro conservativi. Ed infine, un cenno merita almeno uno degli strumenti, catalogati come negozi transmorte, dei quali l'anziano può avvalersi per far fronte alle proprie esigenze.
Il fenomeno del mutamento di giurisprudenza rispetto ad arresti consolidati (overruling) è stato oggetto di recente analisi da parte delle Sezioni unite civili in funzione di tutela processuale della parte che abbia confidato nella pregressa interpretazione del Giudice di legittimità sull'applicazione delle norme di rito; l'impostazione teorica della decisione potrebbe rappresentare un primo passo per ricostruire l'overruling giurisprudenziale in termini di istituto di portata più generale, valorizzando a tal fine gli apporti provenienti dalla giurisprudenza penalistica della stessa Corte di cassazione e dalle Corti sovranazionali.
Il fatto che l'investitore abbia consentito al promotore di violare norme rigorose stabilite proprio a sua tutela non può certo essere utilizzato come argomento per limitare la colpa allorquando la condotta posta in essere dal promotore sia (anche astrattamente) riconducibile alla fattispecie della truffa ovvero, alternativamente, a quella dell'appropriazione indebita.
., abbia esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni, là dove ritenendo "direttamente applicabili" i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 265 del 2010, sembra allargare, oltre i limiti della ragionevolezza, il proprio potere interpretativo, fino a giungere alla disapplicazione di una disposizione ritenuta contra Constitutionem.
Il caso Cir-Fininvest si conferma come un punto di vista privilegiato per affrontare alcune tra le questioni più delicate e complesse del diritto civile: in questo scritto, l'attenzione si impernia sulla possibilità di affermare un autonomo spazio del giudizio di buona fede nelle trattative, e della conseguente responsabilità risarcitoria a carico della parte che abbia agito in violazione di quella regola, pure in presenza di rimedi impugnatori nominati ed ancora sull'esperibilità della tutela risarcitoria in presenza di una sentenza passata in giudicato, perché non impugnata con il rimedio processualmente congruo della revocazione.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite ha come effetto immediato quello di "immunizzare" il soggetto che abbia positivamente concluso il periodo di prova dai numerosi effetti pregiudizievoli legati all'applicazione della recidiva reiterata, nel caso di compimento di un ulteriore reato. Difficilmente attaccabili sul piano della "littera legis", le argomentazioni della Corte - specie se adeguatamente supportate da considerazioni sulla natura dell'affidamento in prova al servizio sociale - sembrano superare la prova di resistenza rispetto alle consistenti obiezioni che le possono essere mosse sia sul versante sistematico, sia su quello relativo alle negative ricadute sul principio di effettività della pena.
In particolare, mette in luce come il legislatore abbia voluto riaffermare le esigenze unitarie dell'azione amministrativa su tutto il territorio nazionale estendendo l'applicabilità della legge sul procedimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni. Tale volontà trova conferma nel fatto che, anche a prescindere dall'art. 29 della l. n. 241 del 1990, una serie di altre disposizioni recenti sottolineano la centralità della legge n. 241 del 1990 nell'ordinamento.
Il presente lavoro vuole verificare in che termini il fattore della cultura contabile abbia influenzato l'impostazione di presentazione dei dati economico-finanziari delle società, confrontando gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario di imprese statunitensi, britanniche e italiane.
Si osserva come la giurisprudenza inglese, in particolare, abbia elaborato una serie di criteri filtro per l'ammissibilità del LCN-DNA. Per converso, nella prima applicazione nota in Italia, il Tribunale non sembra avere mostrato pari attenzione per i limiti di attendibilità di questo tipo di prova genetica.
La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario, presuppone la volontà del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontà - che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilità a trattare - mentre è di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto, deve, invece, essere concretamente accertata ove la proposta sia pervenuta al destinatario tramite un terzo, in particolare dovendosi verificare se la trasmissione dell'atto sia avvenuta ad iniziativa di chi ha firmato il documento ovvero del terzo, all'insaputa di quello (fattispecie in tema di proposta contrattuale pervenuta tramite un mediatore).
TIA [Tariffa Integrale Ambientale] 1 abbia natura tributaria e che, pertanto, l'IVA non sia applicabile per la mancanza di un servizio prestato "verso corrispettivo". La dicotomia imposta/corrispettivo può essere superata attraverso un puntuale esame delle modalità seguite nell'applicazione della tariffa.
Ipotesi, questa, che ricorre allorché il de cuius abbia istituito erede soltanto taluno dei propri legittimari e/o un estraneo; ovvero abbia disposto di tutte le proprie sostanze con donazioni in favore di taluno dei legittimari e/o di un estraneo. c) La tesi La soluzione che sottrae il legittimario - che agisce in riduzione dall'onere di accettare con beneficio di inventario nell'ipotesi di pretermissione operata dal testatore e convincentemente fondata sulla assenza di una delazione attuale dell'eredità. Meno condivisibile è la predetta soluzione nell'ipotesi in cui il de cuius abbia disposto interamente delle proprie sostanze con donazioni. In tale ipotesi, essendo il legittimario chiamato alla successione ab intestato, l'azione di riduzione proposta nei confronti di un soggetto non chiamato come coerede è ammissibile soltanto se preceduta dalla accettazione beneficiata.
È una valutazione condivisa quella per cui l'innovazione tecnologica abbia inciso sul livello di professionalità dei lavoratori, ai quali viene richiesta unesecuzione del lavoro caratterizzata, sempre più, da capacità di autodeterminazione e autonoma capacità di risolvere i problemi. Se però ciò abbia comportato una diminuzione dello stato di soggezione del lavoratore rispetto al datore di lavoro è un punto certamente più controverso. Il rischio collegato a questa nuova visione del lavoro è che la richiesta di "autonomia" non sempre corrisponda ad uno spazio di espressione delle capacità del lavoratore, bensì si traduca in un indefinito aumento di impegno e responsabilità per il lavoratore. Tuttavia, nella misura in cui la professionalità viene ancorata a valori costituzionali di tutela della personalità e della dignità del lavoratore, essa appare prendere le forme di un'area da rispettare, e non solo da esigere, da parte del datore di lavoro.
Tuttavia va segnalato come per contro il RSPP, abbia anche l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure da adottare per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro. Quindi esiste una concorrente responsabilità del RSPP, allorché agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, ogni qualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare e che, non segnalandola, non ha consentito al datore di lavoro di adottare le necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. La mancanza di una sanzione penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non può portare a ritenere questi comportamenti omissivi scevri da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto, dovendosi distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue quindi la responsabilità concorrente del RSPP proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dellevento - dellinfortunio verificatosi proprio in ragione dell'inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitagli dalla legge.
In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p.
L'A. esamina la soluzione con cui le Sezioni Unite confermano una giurisprudenza consolidatasi negli ultimi tre lustri, che impone alla parte che abbia evocato in giudizio più persone di costituirsi nel termine di dieci giorni decorrenti già dalla prima delle più notificazioni effettuate. Le argomentazioni cui i Giudici di legittimità fanno ricorso, tuttavia, appaiono, a mente della funzione della costituzione in giudizio e del termine a tal fine assegnato all'attore, non del tutto persuasive.
.: la prima sostiene che essa abbia una natura extracontrattuale, ritenendo che il legislatore abbia inteso tutelare l'interesse pubblicistico di tutela dell'integrità fisica. La seconda concepisce il disposto in argomento come la previsione di una forma speciale di responsabilità contrattuale. c) Le implicazioni disciplinari dei due filoni interpretativi. La posizione giurisprudenziale individua un rapporto di specialità dell'art. 1669 c.c. nei confronti della disciplina generale dell'illecito aquiliano ex artt. 2043 ss. c.c. mentre, diversamente, il filone dottrinale colloca l'art. 1669 c.c. in un rapporto di specialità rispetto agli artt. 1667 e 1668 c.c. (a loro volta collocati in un rapporto di specialità nei confronti della disciplina generale dell'inadempimento contrattuale). La giurisprudenza ritiene che chiunque abbia subito un pregiudizio sia legittimato ad avvalersi dell'art. 1669 c.c., in ragione della sua natura aquiliana, mentre la dottrina sostiene che siano legittimati ad esperire la relativa azione esclusivamente i soggetti indicati dal legislatore, ossia il committente ed il suo avente causa. La giurisprudenza ritiene che possa essere responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. chiunque abbia avuto un ruolo nella costruzione dell'immobile dedotto in contratto, mentre la dottrina ritiene che sia soggetto alla responsabilità decennale solo chi rivesta il ruolo di appaltatore ai sensi dell'art. 1655 c.c. Sia la giurisprudenza che la dottrina ritengono sussistente una presunzione relativa di colpa in capo al contraente tenuto alla realizzazione dell'immobile, nel caso in cui venga dimostrata la sussistenza di un danno corrispondente ad una delle fattispecie delineate dall'art. 1669 c.c., nonché la sua riconducibilità ad una delle cause indicate dalla medesima disposizione.
In una articolata sentenza le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il quesito relativo alla revoca della custodia cautelare coercitiva che abbia raggiunto il limite dei 2/3 della pena inflitta con la sentenza di condanna non definitiva ed affermano che il provvedimento di cessazione della misura non può essere disposto in virtù di un criterio meramente aritmetico, prescindendo dalla valutazione giudiziale della persistenza o meno delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'iniziale applicazione.
Non è dato comprendere da quale norma tributaria esistente o istruzioni ministeriali la Corte di Cassazione abbia desunto una conclusione così innovativa, e soprattutto come operativamente parlando si debba realizzare in capo al soggetto italiano la tassazione dei redditi della stabile organizzazione per massa separata con le regole proprie dell'imposta sul reddito del soggetto non residente.
Ai fini della "definizione" una lite può considerarsi "pendente" solo qualora il contribuente abbia provveduto a notificare il ricorso, a prescindere dalla costituzione in giudizio nonché dalla presenza di eventuali vizi di inammissibilità del ricorso stesso. Fanno eccezione i casi in cui il contribuente abbia strumentalmente incardinato una lite al solo scopo di beneficiare del condono e senza avere alcun interesse alla pronuncia del giudice. La definizione di lite pendente nel contenzioso davanti le Commissioni tributarie deve, inoltre, fare i conti con la matrice amministrativistica del diritto tributario. Esiste infatti una sostanziale differenza tra la lite civilistica, caratterizzata da una parità processuale tra due parti che agiscono in regime privatistico, e il contenzioso tributario, che necessariamente risente della presenza di un'autorità che interviene nel rapporto giuridico d'imposta prima ancora del giudice.
E' infatti responsabile il "broker" che, pur senza concorrere direttamente all'operazione doganale, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci importate, qualora sapesse o avesse dovuto ragionevolmente sapere che l'introduzione delle merci nell'UE sarebbe stata irregolare.
Il decreto Monti ha ampliato l'ambito di applicazione della disciplina sulla conversione delle imposte differite attive in crediti d'imposta: da un lato è stata riconosciuta la conversione nei casi in cui il recupero delle imposte anticipate abbia generato delle perdite fiscali; dall'altro, è stato riconosciuto il credito d'imposta per imposte anticipate anche alle società in fase di chiusura dell'attività.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5382 del 2012, conferma il principio secondo cui, per dimostrare la sussistenza di residenza fiscale in Italia, e conseguentemente la soggettività passiva IRPEF in capo al contribuente, è sufficiente dimostrare che lo stesso abbia nel territorio il domicilio fiscale. A tal fine è sufficiente dimostrare che si abbiano nel territorio interessi economico-patrimoniali e familiari. Ancora una volta viene penalizzata la certezza del diritto a fronte di valutazioni soggettive e situazioni non preventivabili.
Non vi sarebbe, peraltro, alcuna violazione dei principi contenuti nella direttiva c.d. ricorsi n. 2007/66Ce, della non discriminazione tra le imprese al fine della deduzione di un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto e della paritaria accessibilità al ricorso per chiunque abbia interesse all'aggiudicazione di un appalto e abbia subito o rischi di subire un'asserita illegittima lesione della sua posizione.
Pur essendo il genitore naturale non convivente investito della potestà, il suo dissenso non avrebbe efficacia preclusiva in quelle situazioni in cui "effettivamente" egli non abbia stabilito o conservato un rapporto significativo col figlio.
Si conferma che occorre, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'intermediario, una connessione tra il danno subito dal terzo e l'incarico conferito al promotore, anche se questi ne abbia superato i limiti. c) Interruzione del nesso di occasionalità. Il nesso di causalità esistente, tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, non viene meno per il solo fatto che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro, con modalità difformi da quelle cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle.
Dopo aver sottolineato come la contrattazione collettiva c.d. separata e in deroga abbia sottoposto a forte tensione gli schemi tradizionali finora elaborati determinando l'emersione di nuovi, antitetici parametri di riferimento, l'A. richiama l'attenzione sul criterio maggioritario, introdotto dall'accordo interconfederale 28 giugno 2011.
L'A. mette in evidenza come la riforma, pur introducendo importanti novità sotto diversi punti di vista, non abbia intaccato i pilastri del sistema spagnolo di relazioni industriali.
In tema di restituzione di cose sequestrate, non può essere considerata al di fuori del sistema la previsione di un termine che inizi a decorrere senza che l'interessato ad impugnare il provvedimento di revoca della misura cautelare reale, astrattamente idoneo a produrre conseguenze nella sua sfera giuridica, ne abbia contezza. Ciò in quanto l'omessa notifica del predetto provvedimento al soggetto titolare del diritto di impugnazione non inficia il suo diritto di difesa, essendo comunque garantitagli la possibilità di proporre richiesta di riesame ovvero di appello entro dieci giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto.
Sulla scia degli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione anche la giurisprudenza di merito, finalmente, riconosce la "solidità" della circolazione dell'immobile che abbia nella sua provenienza una liberalità indiretta. Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Roma conferma la tutela solo obbligatoria dei legittimari pregiudicati da una liberalità non donativa, disattivando il rimedio restitutorio; la riduzione delle donazioni indirette non mette in discussione la titolarità dei beni in capo al donatario né incide sulla successiva circolazione degli stessi.
L'A. delinea il percorso della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale in materia di consegna del cittadino e del residente nel sistema del mandato di arresto europeo, evidenziando come la progressiva ricezione nelle decisioni delle Corti nazionali dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea abbia consentito di superare, anche attraverso declaratorie di illegittimità costituzionale, i contrasti determinati dalle previsioni contenute nella legge di recepimento.
La pronuncia della Cassazione in commento offre all'A. l'occasione per affrontare specificamente il tema della automatica pronuncia di addebito in capo al coniuge infedele che abbia, senza una valida ragione, abbandonato il tetto coniugale prima della domanda di separazione, attraverso un'analisi delle diverse opinioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono succedute dall'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, nonché per approfondire alcune tra le più discusse problematiche connesse all'addebito, quali quelle legate ai presupposti della sua concessione, nonché alla sua utilità pratica.
Altro arresto della Suprema Corte in materia da danno non patrimoniale da violazione dei doveri sponsali: confermato il buon diritto al risarcimento del coniuge tradito, ma solo se - oltre alla prova dell'adulterio - questi abbia dato dimostrazione della violazione di un diritto fondamentale e/o di un pregiudizio psicofisico, conseguenza della condotta offensiva altrui, specifica e connotata da particolare gravità lesiva.
., si configura solo a condizione che il creditore abbia tempestivamente allegato, con precisione e completezza assertiva, che l'infortunio sia avvenuto per una qualche ragione attribuibile a responsabilità dell'insegnante.
L'ex socio che abbia pagato debiti sociali maturati in epoca anteriore alla sua uscita dalla compagine sociale può esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili, nonché rivalersi nei confronti del cessionario se le pattuizioni del contratto tra loro stipulato lo consentono, ma non può agire in regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., né in via surrogatorio legale ex art. 1203, n. 3, c.c., nei confronti della società verso la quale non è creditore.
L'A. espone brevemente la disciplina dettata dal nuovo art. 101 l.fall. in relazione all'insinuazione c.d. ultratardiva condividendo la pronuncia annotata quanto all'esperibilità dell'opposizione ex art. 98 l.fall. contro il decreto del G.D. che abbia dichiarato de plano l'inammissibilità dell'insinuazione anziché del reclamo ex art. 26 l.fall.
Partendo dall'esame di un provvedimento del Tribunale di Verona, che ammette l'autorizzazione del sequestro conservativo nei confronti di imprenditore che abbia solo depositato l'istanza di ammissione al concordato preventivo, l'A., che condivide la soluzione del giudice veronese, ricapitola i contrasti giurisprudenziali in tema di rapporto tra sequestro conservativo e concordato preventivo.
., muovendo dalla figura dell'atto di destinazione e dei suoi effetti, osserva che la sua validità ed efficacia non dipendono dall'eventuale influenza che svolge sulla posizione dei creditori dell'imprenditore che abbia presentato domanda di concordato, dovendosi invece valutare se la proposta di concordato riceva o meno alterazioni a causa dell'atto medesimo. Gli effetti dell'atto di destinazione presuppongono la sua validità, la quale dev'essere valutata alla stregua delle regole generali sull'invalidità degli atti giuridici e dell'art. 1322 c.c.
., attraverso una valorizzazione degli argomenti sviluppati da un'autorevole dottrina, propone un parziale "ripensamento" dell'indirizzo interpretativo - accolto anche nella sentenza in commento - che attribuisce al curatore il potere di sciogliere il contratto preliminare fino alla stabilizzazione dell'effetto traslativo anche nel caso in cui il promissario acquirente, reagendo all'inadempimento della controparte insolvente, abbia proposto e trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Roma nella pronuncia su di un caso di compravendita di un immobile tramite agenzia, riconosce che il diritto del mediatore alla provvigione sorge non appena l'acquirente abbia notizia dell'accettazione della sua proposta di acquisto, comprensiva degli elementi essenziali dell'atto definitivo di vendita.
È escluso, in modo condivisibile, che tra tali condotte lecite si possa ricondurre quella, del tutto estranea alla normativa del settore, di chi abbia detenuto e abbattuto animali senza necessità e al di fuori di ogni canale ufficiale per la vendita. Qualche perplessità suscita la qualificazione del fatto come maltrattamento aggravato dalla morte, stante la volontarietà dell'uccisione degli animali.
La Cassazione, nel confermare una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello minorile in un giudizio dichiarativo della stato di adottabilità, stabilisce che l'obbligo dell'ascolto del minore è circoscritto al giudizio di primo grado sempreché il minore abbia almeno dodici anni o sia comunque capace di discernimento. L'A., nel commentare questo provvedimento, si interroga se sussista per il giudice d'appello l'obbligo di ascoltare il minore divenuto dodicenne dopo la conclusione del primo grado di giudizio.
Con la sentenza causa C-33/11 del 2012, la Corte di giustizia UE ha valutato l'esenzione applicabile alle cessioni di aeromobili, individuando un profilo oggettivo che rende ininfluente, ai fini dell'applicazione della non imponibilità, la qualifica del soggetto che abbia proceduto all'acquisto del mezzo.
Non si sa se la "riforma Fornero" abbia reso più flessibili o più rigide le forme d'entrata nel mondo del lavoro attraverso prestazioni d'importanza scarsa o comunque modesta. È probabile che il lavoro "a voucher" avrà sviluppo anche grande, mentre le prestazioni autonome un po' più importanti ("partite Iva") rischiano la paura della conversione. I contratti d'inserimento sono stati eliminati, ma in compenso sono stati introdotti i contratti a termine "a causali". I "tirocini", che erano stati appena legificati, in futuro potrebbero subire modifiche incerte.
. - sul presupposto che il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. abbia natura di processo di impugnazione a cognizione piena, destinato all'emanazione di provvedimenti idonei al giudicato, e che il modello normativo di riferimento sia quello dell'appello ordinario regolato dal codice di procedura civile, in quanto compatibile con la specialità del rito - dissente dalla tesi che la proposizione del reclamo produca un effetto devolutivo ''pieno'', integrale ed automatico, non senza segnalare i profili del possibile contrasto che, in subiecta materia, si va aprendo all'interno della giurisprudenza della Corte regolatrice.
[amministrazione finanziaria] in caso di mancato o ritardato esercizio dell'autotutela che abbia arrecato danno al contribuente
Avverso il comportamento dell'Amministrazione che non abbia posto in essere l'autotutela invocata secondo le regole della diligenza e della prudenza al fine di rimuovere gli effetti di un atto illegittimo, dovrà essere riconosciuta al contribuente la possibilità di promuovere un'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.