Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto.
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
Tuttavia se il libero accesso ad un mercato é presunto in base al comma 3, e qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui é stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
La Cassazione ribadisce che il principio che un titolo di credito (art. 1988 c.c.) che abbia perduto efficacia cartolare può essere fatto valere come promessa di pagamento con la conseguente inversione dell'onere della prova, soltanto nei rapporti diretti tra traente e prenditore, ovvero tra girante ed immediato giratario. In ogni altro caso il detentore del titolo dovrà fornire la prova in ordine alla sussistenza del rapporto causale sottostante. Tale conclusione si giustifica in quanto l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto fondamentale, efficace soltanto tra le parti dello stesso.
., la relativa delibera di approvazione deve ritenersi affetta da nullità, come tale impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il limite di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. L'interesse ad agire, con specifico riferimento al bilancio d'esercizio, è quello alla corretta informazione in merito alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, al fine di consentire al socio di esercitare in maniera consapevole e corretta i diritti di natura patrimoniale e di natura amministrativa che derivano dal suo status.
La circostanza che il Comune abbia facoltà di riconoscere, nei confronti di particolari categorie svantaggiate, una maggiore detrazione ICI per l'abitazione principale, non esclude che il beneficio possa essere subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti agevolativi. In tal caso, per fruire della detrazione non sarà sufficiente la sola appartenenza alla categoria svantaggiata, dovendo il contribuente attivarsi per documentare anche la possidenza degli altri presupposti richiesti.
Nel caso di accesso presso lo studio di un professionista, culminato con l'acquisizione di documentazione relativa ad un suo cliente, l'interesse non va rivolto alla tutela del domicilio, ma alla tutela del segreto professionale, articolata su due livelli: la necessaria partecipazione del professionista alle operazioni di accesso, ispezione e ricerca e la possibilità di esaminare documenti relativi ai clienti (in merito ai quali il professionista abbia opposto il segreto professionale) solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
., il quale punisce il comportamento processuale della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, condannandola al risarcimento danni. Nonostante sia la dottrina ad invocarne con forza l'applicabilità, in virtù del rinvio alle norme del codice di rito contenuto all'art. 1 del d.lg. n. 546/92, occorre osservare che la disposizione riguarda entrambe le parti processuali, rendendo così possibile, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, la condanna della parte privata che abbia agito in malafede.
Nel rito delineato dal d.lg. n. 5/2003, la possibilità che il convenuto - il quale, in comparsa di risposta, non abbia proposto domanda riconvenzionale, chiamata in causa di terzo o eccezioni in senso stretto - notifichi all'attore l'istanza di fissazione d'udienza facendo maturare le preclusioni ex art. 10 prima che quest'ultimo abbia potuto replicare tramite la memoria ex art. 6, sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Attesa la difficoltà di risolvere tale problema con un'interpretazione restrittiva del potere di proposizione immediata dell'istanza di fissazione d'udienza da parte del convenuto, va, allora, vagliata la possibilità di offrire all'attore un adeguato spazio per l'esercizio del contraddittorio tramite un'interpretazione correttiva - in parte qua - del sistema delle preclusioni del rito societario, dovendosi, altrimenti, auspicare un intervento manipolativo del Giudice delle Leggi.
L'A. illustra gli indirizzi seguiti - nel triennio 2003/2005 - dai giudici delle sezioni specializzate italiane sulle questioni pregiudiziali di competenza per materia e per territorio, sui rapporti tra le azioni di contraffazione ed invalidità dei titoli di privativa, sui possibili conflitti con le sezioni ordinarie spiegando in che misura il codice della proprietà industriale abbia tenuto conto di tali indicazioni nella formulazione "allargata" della pertinente normativa.
Una simile esclusione, in una con il regime di impugnazione dei provvedimenti di diniego della definizione, può, difatti, indurre a ritenere che la sospensione abbia trovato applicazione soltanto dal 22 febbraio 2003, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 282/2002.
Nell'articolo l'A. prende spunto da una controversia risolta da una commissione tributaria regionale, per esaminare le problematiche concernenti l'addizionale sul consumo di energia elettrica sollevate con particolare riguardo alle figure del Consorzio e del'autoproduttore e di come abbia interagito la normativa sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica con le norme tributarie.
Con le decisioni in rassegna viene affrontato il controverso tema della natura delle spese processuali sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento: dopo un'analisi delle diverse tesi interpretative rappresentate in materia vengono prospettate differenti soluzioni: la Cassazione, mutando il precedente orientamento, afferma che le spese non possono in nessun caso essere ammesse in prededuzione, né hanno natura concorsuale, mentre il Tribunale di Monza aderisce all'orientamento che riconosce la qualifica privilegiata ai sensi degli artt. 2755 2770 codice civile, purché l'attività difensiva del creditore ricorrente abbia contribuito in maniera rilevante al rigetto dell'impugnazione.
Occorre valutare se in questo ambito il legislatore della riforma abbia superato il tradizionale limite della disponibilità dei diritto controversi ovvero permanga la tradizionale limitazione, peraltro richiamata espressamente dall'art. 34 del decreto medesimo.
., dopo aver ripercorso il dibattito sui principali nodi interpretativi che la normativa sulla DIA ha posto fin dalla sua originaria formulazione (natura giuridica, ambito applicativo, natura del termine entro cui esercitare il potere di controllo, ammissibilità dell'esercizio del potere di autotutela), verifica se il d.l. n. 35/2005 conv. dalla l. n. 80/205, in uno con le prime pronunce giurisprudenziali applicative, abbia fatto chiarezza su tali questioni.
Nel caso di preliminare di permuta, qualora intervenga il fallimento di uno dei contraenti, il curatore può esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto ai sensi dell'art. 72 Legge fall. soltanto se nessuno dei beni oggetto di scambio reciproco sia stato trasferito in proprietà dall'uno all'altro contraente, senza che possa spiegare rilevanza in contrario la circostanza che, prima della dichiarazione di fallimento, il contraente in bonis abbia trascritto la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 codice civile e abbia anche ottenuto una sentenza favorevole non ancora passata in giudicato.
Laddove, a sostegno della domanda giudiziale di annullamento dell'atto impositivo, il contribuente abbia dedotto gli effetti di un contratto, il giudice può dichiararne la nullità "incidenter tantum", anche nel giudizio di legittimità (nella fattispecie è stata dichiarata la nullità, per effetto di causa, del contratto con il quale una società non residente ha costituito a favore di società di capitali residente in Italia il diritto di usufrutto di azioni).
Emerge pertanto palese la necessità di analizzare la relativa normativa, soprattutto per comprendere se e come la riforma abbia, da un lato, risolto le questioni giuridiche sollevate, dall'altro, offerto, o meno nuove "chiavi di lettura" sul punto.
Il socio che non vi abbia contribuito risulta estromesso dalla compagine sociale, perdendo definitivamente il suo status socii.
., dopo aver analizzato se e in che termini la riforma abbia inciso sulla fase esecutiva del concordato preventivo, ne esamina la natura giuridica e la portata con particolare riferimento al provvedimento di omologazione, alle società, agli organi, ed alle operazioni di liquidazione.
Nel trattare il decentramento di funzioni amministrative viene immediato pensare come questo processo abbia storicamente caratterizzato i percorsi dell'ordinamento istituzionali del nostro Paese. In realtà, riservando solo un accenno ai profili storici delle tematica oggetto dell'intervento, è utile sottolineare come ogni processo storico concernente la materia del decentramento sia caratterizzato da un elemento di crescita del Paese, ciò consente di affermare che l'implementazione delle politiche di trasferimento delle funzioni amministrative si è sempre sostanziata in una crescita del modo di "fare Stato" operata attraverso la razionalizzazione delle attività e delle amministrazioni pubbliche.
Il compenso del professionista, al quale un ente territoriale abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, può essere condizionato all'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'opera stessa. Questo in sostanza. il principio affermato dalle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18450 del 9 settembre 2005. L'articolo prende in esame i due contrapposti indirizzi giurisprudenziali che si sono andati affermando con riguardo alla legittimità della clausola della convenzione che legittima il pagamento del professionista all'ottenimento di finanziamenti da parte dell'ente territoriale.
L'A. ripercorre i precedenti della Corte Costituzionale, chiamata a risolvere questioni di legittimità sollevate in relazione ai termini e agli avvisi necessari a richiedere i procedimenti speciali, e si sofferma poi sulle decisioni dei giudici riminesi, evidenziando come ci si trovi di fronte ad un sistema che non prevede alcuna tutela per il caso in cui il diritto di difesa non abbia trovato la sua completa realizzazione.
Mettono inoltre in evidenza l'importanza di stabilire attentamente, in sede peritale medico-legale, in quale fase della sua evoluzione il tumore abbia effettivamente appalesato sintomi e segni atti a consentirne l'identificazione sul piano clinico. Nel complesso contesto diagnostico differenziale, gli AA. definiscono i profili dell'imperizia e della negligenza. Conclude il lavoro una rassegna di giurisprudenza.
Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 bis comma 2 e 204 bis comma 1 Codice della strada, la Consulta propone un'interpretazione compatibile con i precetti costituzionali, affermando che il conducente può ricorrere al giudice di pace per contestare la decurtazione dei punti dalla patente di guida anche nel caso in cui il coobbligato abbia già definito la contestazione con il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Permangono, tuttavia, ulteriori profili di incostituzionalità dell'art. 204 bis, sui quali la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi.
L'A. sostiene che la suprema Corte, nella decisione in esame, abbia correttamente ritenuto abnorme il provvedimento del giudice con il quale è stata dichiarata la nullità dell'atto con cui il p.m. ha esercitato l'azione penale ex art. 409 comma 5 c.p.p. e si sofferma sulle norme di cui agli artt. 409 e 415-bis c.p.p., sulla lettura congiunta di tali disposizioni e sull'intervento della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità dell'art. 415-bis c.p.p.
L'A. si sofferma in conclusione sui risultati prodotti dalla legge, notando criticamente come questa abbia consentito agli anziani di mantenere il proprio lavoro, ma non abbia realizzato l'obiettivo di incrementare le opportunità di nuove assunzioni di lavoratori non più giovani.
L'A. si chiede se e in che misura "il progetto" non abbia in qualche modo tradotto in dato positivo la serpeggiante rivisitazione della nozione di subordinazione che era in atto. L'A. si sofferma sul requisito della specificità del progetto, indagando in cosa si distingua il lavoratore a progetto dal lavoratore subordinato e conclude occupandosi della natura della presunzione di cui all'art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276/2003.
L'autore evidenzia come il livello degli investimenti operati dagli enti locali abbia influito sullo stock di debito pubblico dello Stato.
L'esigenza di garantire al ricorrente ex legge Pinto un trattamento identico a quello riconosciutogli dalla Corte Europea di Strasburgo giustifica l'estensione del rimedio anche a favore degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio del quale lamenta la non ragionevole durata e sia deceduta prima dell'entrata in vigore della legge Pinto. Qualora, invece, abbia trovato applicazione l'art. 6 legge Pinto, il giudice italiano non potrà liquidare le spese giudiziali relative al procedimento europeo interrotto, dal momento che queste non possono essere considerate danno patrimoniale connesso all'irragionevole durata del processo.
., pur condividendo la ricostruzione sistematica, pone in rilievo come, nella vicenda in esame, il Tribunale abbia applicato la norma in maniera eccessivamente restrittiva senza effettuare una ponderata valutazione in ordine alla effettiva possibilità di fornire la prova liberatoria richiesta dal precetto codicistico.
Al fine di stabilire se il contraente abbia agito "per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" occorre verificare se la conclusione di quel particolare contratto sia o non atto della professione come lo è per la sua controparte.
Il contributo esamina come la delibera n. 34/06/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia definito il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso ed abbia concretamente declinato i principi e gli obblighi previsti dalle Direttive comunitarie e dal Codice delle comunicazioni elettroniche in capo all'operatore dominante. L'approfondimento delle scelte adottate dal Regolatore viene preceduta da un sintetico esame delle metodologie introdotte dal Quadro regolamentare europeo del 2003 per le analisi dei mercati rilevanti e per la definizione delle misure, nonché da una articolata panoramica dei provvedimenti amministrativi e giurisprudenziali in materia che evidenzia il significativo ruolo che hanno progressivamente assunto anche le decisioni dell'Autorità antitrust e dei giudici civili in sede d'urgenza nella definizione delle regole del mercato. Infine si esaminano le scelte regolamentari adottate e si evidenziano alcuni rischi ed opportunità che potranno derivare, nella prospettiva di uno sviluppo industriale del mercato, dalle scelte che saranno adottate nelle ulteriori linee guida di implementazione la cui emanazione è stata rinviata dall'Autorità a valle dei tavoli tecnici previsti dalla delibera in esame e che includono fondamentali aspetti tecnici e regolamentari dei rapporti interoperatore.
Le sentenze qui in commento consentono anche di valutare se la riforma del 2003 abbia introdotto fattispecie di nuova incriminazione o se sia limitata a modificare il trattamento sanzionatorie la descrizione degli elementi costitutivi di fattispecie già penalmente rilevanti, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della successione di leggi nel tempo ex art. 2 comma 3 c.p.
Ancorché la forte pressione dei mass media e del parallelo dibattito politico-giudiziario abbia richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica soprattutto sui profili connessi alle (pur indubbie) novità nella disciplina sulle prescrizione dei reati, non pare errato affermare che il vero perno sistematico di quasi tutte le nuove disposizioni introdotte dalla legge "ex-Cirielli" debba essere individuato nella mutata configurazione della recidiva.
L'A. sottolinea come questo orientamento abbia il merito di avere fatto un passo avanti nella tutela dei terzi titolari di un diritto di garanzia peraltro in una scarsa tutela nel procedimento di prevenzione dei diritti di tutti i terzi in genere, come più volte ha denunciato la dottrina.
., la risarcibilità del danno da perdita di chance dipende dalla sussistenza della prova che il soggetto abbia la possibilità di conseguire un risultato favorevole e che con ragionevole certezza se ne possa avvalere. La determinazione del quantum, invece, avviene secondo criteri equitativi che tengono conto della percentuale di possibilità di ottenere il bene.
L'imputato, a sua richiesta, deve essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale irrevocabile emessa nei suoi confronti, se non risulta che abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento penale a suo carico, a prescindere da ogni valutazione sulla sua responsabilità nell'essersi posto in tale stato di ignoranza.
La riforma dei servizi ispettivi ha portato con sé l'introduzione di uno strumento di tutela dei lavoratori, autonomi e subordinati, tanto dirompente negli effetti pratici quanto inedito dal punto di vista giuridico: la diffida accertativa che, una volta validata dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro, acquisisce efficacia di titolo esecutivo non a favore della pubblica amministrazione che lo ha formato, ma a favore del lavoratore di cui l'ispettore abbia accertato un credito pecuniario. Molti sono i dubbi posti dal nuovo istituto, sia da un punto di vista operativo sia da quello della compatibilità con i vincoli costituzionali e di sistema: il seguente contributo cerca di fornire soluzioni interpretative sotto entrambi i profili.