Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

336367
Corte costituzionale 8 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l’accertamento del reddito del pensionato, o per la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, o attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato abbia trovato occupazione, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l’importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo dell’integrazione al minimo della seconda.

Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una somma indebita di restituirla, in quanto non necessaria a far fronte al soddisfacimento di bisogni primari.

Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata – apprestano un’ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l’INPS abbia chiesto la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale) restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili ai fini dell’IRPEF superiori ai 16 milioni di lire, possono ancora fruire dell’irripetibilità se nel 2000 quei redditi siano stati pari o inferiori a € 8.263,31.

La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

La prima riguarda i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i quali prevedono che nei confronti di chi abbia percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a 16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF inferiore o pari a 16 milioni di lire; se tale soglia è superata operano i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001, per cui il recupero può ancora essere precluso se il reddito del 2000 sia stato inferiore o pari a € 8.263,31.

La questione, a loro avviso, non è manifestamente infondata, sotto il profilo di un’irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (lesiva dell’art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell’entrata in vigore delle norme impugnate, l’ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, e i casi in cui – a parità di ogni altra circostanza, in particolare dell’epoca di erogazione dell’indebito, del godimento da parte del pensionato di un reddito superiore a 16 milioni di lire e dell’assenza di dolo – il recupero non sia stato ancora promosso al momento dell’entrata in vigore di tali norme, con la conseguente applicazione retroattiva di un regime di ripetibilità (sia pure limitata), con conseguente inadeguata tutela previdenziale dei percettori dell’indebito (lesiva dell’art. 38 Cost.).

Anche nel caso di specie – osserva il rimettente – v’è irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (e quindi violazione dell’art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l’ente previdenziale abbia agito per il recupero dell’indebito prima dell’entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della normativa previgente, e i pensionati nei confronti dei quali – a parità di ogni altra circostanza, ed in particolare dell’epoca di insorgenza dell’indebito, del reddito percepito superiore a 16 milioni di lire e dell’assenza di dolo – il recupero sia stato promosso dopo l’entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure limitata ai 3/4 dell’indebito.

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