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Sentenza n. 1988

334395
Cassazione penale, sezione I 4 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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2. – Nell’esame del merito delle statuizioni contenute nella pronuncia impugnata assume priorità la verifica della fondatezza o meno delle censure rivolte contro il capo di sentenza concernente la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall’art.75 della l. 22.12.1975, n.685, dovendo, anzitutto, stabilirsi – in riferimento ai molteplici motivi di ricorso che investono tale accertamento – se, nell’affermare l’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti contestata al capo A) della rubrica, la Coorte di rinvio abbia compiuto una corretta valutazione delle prove e abbia dato esatta applicazione alle norme che configurano la predetta fattispecie criminosa.

., formulando i seguenti motivi: a) violazione della legge processuale per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l’effetto di precludere la rilevazione delle nullità verificasi nei progressi gradi del giudizio; b) inosservanza di norme processuali (artt. 240, 357, 416, 499, 514 c.p.p.) per il fatto che il p.m. aveva depositato annotazioni del p.g. del tutto anonime. che errano state poi lette dai testi, senza che potesse stabilirsi se trattavasi di atti da loro redatti ovvero documentazione di attività da loro effettivamente compiute; c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del M. all’associazione e alla commissione dei reati fine con riferimento, in particolare, all’episodio di via Salis del 28.4.1989; d) mancanza e illogicità della motivazione sulla omessa applicazione delle attenuanti generiche.

Orbene, considerato che non è richiesto che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza per la ragione che, se così fosse, basterebbe da sola a dimostrare la colpevolezza indipendentemente dalla chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e nella qualità e non suscettibili di spiritistica tipizzazione, che ne delimiti il campo di applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala ed altri; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli): in tale prospettiva, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da elementi di prova rappresentativa ma anche di elementi di prova logica (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino) e che essi possano essere costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, reputate intrinsecamente attendibilità, siano realmente autonome, nel senso che l’una non abbia condizionato le altre (mutual corroboration o convergenza del molteplice: Cass., Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri).

Pertanto, nell’ipotesi di successivo ricorso per cassazione, il sindacato è inevitabilmente limitato alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nel giudizio di rinvio e le nullità, le inammissibilità e le inutilizzabilità antecedenti restano prive di rilievo, con la sola eccezione del caso in cui esse siano state rilevate con la sentenza di annullamento e il giudice di rinvio abbia eluso l’osservanza dei principi in base ai quali la Corte regolatrice le aveva dichiarate: in quest’ultima ipotesi, tuttavia, nel nuovo giudizio di legittimità le predette nullità e inammissibilità sono suscettibili di ulteriore esame soltanto nella prospettiva della eventuale disapplicazione del dictum inerente alla prima sentenza di annullamento e, quindi, nell’ambito particolare della disposizione ex art. 627, comma 3 c.p.p. che impone al giudice di uniformarsi a tale sentenza per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Sentenza n. 7408

335468
Cassazione penale, sezione I 2 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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È controversa invece la questione sul carattere abnorme o meno del provvedimento coi quale il tribunale, rilevata d’ufficio la nullità, abbia disposto la restituzione degli atti al g.i.p. per la rinnovazione della citazione, così realizzandosi un’ipotesi di regressione del procedimento.

.; la seconda, se rientri nel poteri del giudice del dibattimento, che abbia annullato il decreto di giudizio immediato per omessa notificazione dell’avviso d’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, quello di restituire gli atti al g.i.p. perché provveda alla rinnovazione dell’atto nullo.

Sentenza n. 5188

335584
Cassazione penale, sezione VI 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
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Tale interpretazione si impone perché la norma abbia una possibilità concreta di applicazione, in quanto, in caso contrario, essa non troverebbe significativi spazi di operatività e finirebbe per non arrecare alcun giovamento alle indagini come, invece, si prefigge, giacché le operazioni di polizia giudiziaria che essa intende favorire, attraverso l’acquisizione di elementi di prova o l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. sopra richiamato, sarebbero gravemente condizionate dalla imminenza della scadenza del breve termine per la convalida, dovendo, comunque, dette indagini esaurirsi nell’arco di ventiquattro ore.

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