Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
Viene sottolineata la tendenza a un cambiamento nelle caratteristiche dei soggetti suicidi, con un abbassamento dell'età e con un rischio maggiore nei soggetti di sesso maschile, mentre non si evidenziano modificazioni per le altre variabili in esame.
La riforma del diritto societario ha "rimodulato"il diritto della minoranza (rectius: dei soci) di richiedere la convocazione dell'assemblea di s.p.a. all'organo amministrativo ex art. 2367 c.c. Sul piano disciplinare, le principali differenze rispetto al testo ante-riforma dell'art. 2367 c.c. sono: da un lato, l'abbassamento della soglia di capitale sufficiente per richiedere la convocazione assembleare; dall'altro, l'introduzione di limiti all'azionabilità di tale congegno allo scopo di prevenire eventuali abusi.
Ciononostante, il diritto comunitario risulta ancora attardato sulla tradizionale concezione formale della materia. Così, il principio di legalità è inteso in senso funzionale ed è volto a garantire essenzialmente l'equilibrio dei poteri, non la tutela dei privati. Le garanzie procedimentali sono assicurate in modo pieno ai pubblici poteri e limitato ai privati. La tutela giurisdizionale, infine, risulta pregiudicata dall'incertezza circa l'individuazione del giudice competente, la legittimazione ad agire e la definizione dei termini di impugnazione, nonché dall'atteggiamento di self-restraint del giudice comunitario rispetto alle determinazioni della Commissione. Di qui, il rischio concreto di un generale abbassamento delle garanzie generalmente riconosciute ai singoli. La materia esaminata consente, peraltro, una riflessione generale sull'originalità del rapporto autorità-libertà nell'ordinamento comunitario. In questo contesto, esso appare, da un lato, più limitato, perché il braccio esecutivo della Commissione è costituito dalle amministrazioni nazionali, e, dall'altro, più complesso, in ragione del carattere composito dell'ordinamento stesso.
Non di rado si registra un abbassamento della professionalità nel settore della magistratura, in quello dell'avvocatura e in quello dell'apparato dei collaboratori dell'una e dell'altra. A ciò si aggiunga che, nella quotidianità dell'amministrazione della giustizia, molto spesso contano le statistiche e quindi il bruto ammontare del lavoro svolto, anziché il rispetto vero dei diritti fondamentali dell'uomo, che vanno garantiti quali cardini di un "giusto processo penale regolato dalla legge", ai sensi dell'art. 111 della Costituzione; e ciò vale soprattutto per la giustizia penale. Di certo a rendere complessa l'attuazione della giurisdizione penale è il perdurante permanere in un unico contesto giudiziario delle problematiche penalistiche insieme a quelle che ruotano attorno alle aspettative patrimoniali di tipo civilistico della parte civile e delle vittime del reato in senso lato, nonché il proliferare di una legislazione farraginosa e caotica, per nulla sorretta dai principi tradizionali della scienza della legislazione. L'esperienza della giustizia penale costituisce il precipitato del sistema di valori di una società; se questo sistema si vanifica perché la maggioranza dei consociati opta per forme di esistenzialismo anche nel quotidiano, aumenta l'insieme delle condotte devianti rispetto alla codificazione formale delle norme.
Opposte invece le spinte nell'ambito della subordinazione, che esprimono un abbassamento rispetto ai livelli di tutela ordinari. Quanto al lavoro intermittente, infatti, la disciplina ordinaria in tema di licenziamento sembra sterilizzata in conseguenza della previsione che esclude la titolarità dei diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati durante il periodo di disponibilità. Previsioni di simile tenore sono contenute anche nella disciplina del lavoro ripartito. All'esito della sua analisi, l'A. conclude sottolineando la necessità di decifrare all'interno del diritto vivente i segnali della creazione di una sorta di continuum nel quale il gradiente della tutela viene dislocato al di là della stretta qualificazione ontologica del rapporto.
Il contributo, mediante l'analisi degli articoli (300 e 311 ss.) della Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente o Testo Unico ambientale), opera una breve rassegna delle novità in tema di danno ambientale e del conseguente rimedio risarcitorio, stigmatizzando una accentuata disorganicità del dato normativo, che ha determinato un generale abbassamento dei livelli di tutela rispetto alla previgente disciplina ex art. 18 l. n. 349/1986.
In relazione ad un sottolineato errore dell'impianto motivo della decisione in commento, ci si chiede se, piuttosto che di un caso isolato, erroneamente trattato, si possa ravvisare, nella giurisprudenza corrente sui recessi a tutela reale, una tendenza a far prevalere un giustizialismo attraverso un notevole abbassamento, se non stravolgimento, delle normali garanzie probatorie.
Il confronto con queste ultime ha portato alcuni interpreti a ritenere che la Proposta determinasse un abbassamento di tutela per il consumatore. In realtà, un intervento di questo tipo comporterebbe anche alcuni vantaggi, che fanno da contrappeso alla diminuzione delle garanzie.
Con la conversione del D.L. n. 138/2011 (Manovra-bis 2011) è stata chiara la scelta del legislatore a favore dello strumento penale e processual penale per la realizzazione del contrasto all'evasione, attraverso la previsione di pene più alte, più tempo per la repressione penale, pene ineludibili, abbassamento della soglia di rilevanza penale. La maggior attenzione del legislatore (anche penale) non ha bisogno di giustificazioni o di spiegazioni. Qualche perplessità può nutrirsi però sull'effettività e sui tempi del recupero delle somme da parte dell'Erario. L'effettività di un sistema penale risiede nella capacità di disincentivare la massa dei contribuenti dal commettere illeciti e non certo nella quantità dei condannati che andranno realmente in carcere; quanto ai tempi, l'aver puntato sulla sanzione penale impone di dare seguito all'accertamento processuale degli illeciti e dei responsabili.
a) Il diritto delle persone e della famiglia e le nuove tipologie familiari nell'esistente giuridico. La convivenza coniugale e quella di fatto hanno per lungo tempo rappresentato il concetto aggregativo di molteplici istanze di tutela e di esigenze affettive. Pur rimanendo intatto il problema della garanzia degli interessi sottesi, esse hanno perso quel notevole valore evocativo e di sintesi. La realtà si è fatta a tal punto complessa, che lo studio del diritto di famiglia attiene a un'articolata e complessa molteplicità di situazioni interpersonali: indefinibili, soggette a modificazioni continue, talvolta evanescenti, sino a coprire l'area e lo studio di quel campo più esteso, che comprende il diritto delle persone e della famiglia ed evidenziare un'importante diversificazione del modello tipico di riferimento. Gli indici normativi e la prassi giurisprudenziale attestata consentono di confermare la necessità di un riconoscimento giuridico di questi nuovi contesti familiari e di sostenere l'auspicio di un processo riformistico, con interventi miti e una legislazione aperta e per principi, attraverso i quali i rapporti personali acquisiscano giuridica rilevanza e la necessaria tutela, a prescindere dai legami della biologia e dai limiti formali del diritto, ma per vincoli affettivi e sociali, dove la famiglia non sia tanto e solo il luogo dell'attestazione di uno status, quanto quello dell'affermazione dell'identità. b) Approcci mediativi e cultura della conciliazione L'analisi del panorama nazionale induce a riflettere sui nuovi strumenti di tutela nei più recenti contesti familiari e che riguarda, trasversalmente, le molteplici tipologie sopra individuate. Il "processo di famiglia" è una struttura complessa, formata di istituti giuridici, di prassi municipali e di relazioni informali tra i soggetti attori, nella quale i paradigmi dell'efficienza (banalmente riconducibile al problema dei costi della giustizia), del giusto processo (ossia dei tempi della giustizia) e del principio del contraddittorio non possono esplicarsi con le stesse modalità con cui avviene in altri settori del diritto e, segnatamente, del diritto civile. Tratto tipico e criterio ermeneutico del contesto giuridico familiaristico è quello della tutela e della promozione dei minori e dei soggetti più deboli della compagine familiare; ciò è ben evidenziato, considerando che, nella crisi familiare, il problema' dei costi e dei tempi della giustizia e affiancato da un ulteriore tipologia di costi: i costi emotivi e individuali dei soggetti coinvolti e i costi sociali del welfare, relativi alle strutture di sostegno e di supporto, necessarie per condurre la famiglia verso e attraverso gli equilibri successivi alla crisi. c) La riduzione dei costi individuali e il sostegno dei costi del welfare nella crisi familiare: il caso dell'affido condiviso. L'innalzamento a livello nazionale del numero di procedure giudiziali di separazione e divorzio, l'abbassamento della durata dei matrimoni, dell'età dei coniugi che accede al processo, l'abbassamento dell'età dei minori coinvolti e il numero significativo dei minori stranieri residenti (accompagnati o meno) costituiscono dati oggettivi, che incoraggiano alla spinta verso una cultura conciliativa, potenziando - anche nella fase della crisi familiare e della gestione condivisa della prole - gli strumenti esistenti (il giudice tutelare e la relazione con i servizi) e promuovendo una proficua collaborazione interdisciplinare, volta alla creazione di protocolli di intesa, di linee guida di applicazione virtuosa, di tavoli di lavoro permanente fra i diversi componenti del contenzioso familiare. Affinché il complesso di istituti giuridici e di prassi informali, il reticolo di rapporti e di strumenti di supporto possa condurre verso scelte (in senso lato) giudiziali, che siano realmente condivise e alla effettiva riduzione dei costi emotivi e individuali dei soggetti coinvolti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5640 del 2012, afferma alcuni principi di diritto di estremo rilievo per tracciare i confini della circolazione del materiale probatorio tra il procedimento tributario e quello penale (e viceversa) e per delineare un livello di equilibrio che salvaguardi l'autonomia dei procedimenti senza sacrificare totalmente l'obiettivo di evitare un contrasto di epiloghi. I giudici ribadiscono così che accertare il superamento o meno della soglia di rilevanza penale è compito riservato al giudice penale, non delegabile in alcun modo all'Amministrazione tributaria, per cui non può a tali fini, assumere rilevanza decisiva l'eventuale abbassamento dell'imposta dovuta a seguito della definizione dell'accertamento con adesione. Solo dopo aver effettuato tale fondamentale premessa, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, il ridimensionamento dell'imposta al di sotto della soglia di rilevanza penale potesse portare al venir meno del "fumus commissi delicti", in quanto il Procuratore della Repubblica non aveva allegato alcuna circostanza di fatto per dimostrare che l'imposta evasa raggiungeva la soglia di punibilità.
Successivamente, l'A. de scrive l'impatto dei fallimenti finanziari sul mercato del lavoro, soffermandosi, in particolare, sui Paesi avanzati dell'area OECD in cui si è registrato un incremento del tasso di disoccupazione ed un abbassamento dei salari reali, con effetti a lungo termine. L'excursus porta l'A. a concludere per la fallacia della fiducia cieca nel mercato e a fare proprio il pensiero espresso da Keynes nel 1938 in occasione della Grande Depressione, ovvero la necessità di una regolamentazione del mercato ad opera della contrattazione collettiva e delle istituzioni. Invero, la contrattazione collettiva riduce la disuguaglianza economica ed innalza il potere d'acquisto della forza lavoro, le istituzioni, fungendo da contrappeso alle forze del capitale, sviluppano ed attuano regole che consentono alla finanza di operare per l'economia reale.
È stato inoltre considerato il profilo qui in esame riferibile alla "pubblicità sociale", secondo cui il soggetto da cui promana deve porre in essere delle cautele ulteriori, vista la particolare delicatezza dei temi trattati che, avendo rilievo sociale, determinano normalmente un abbassamento della soglia critica dei destinatari. Anche un comunicato della SIAE al pubblico che sollecita il versamento dell'equo compenso può essere considerato una "comunicazione commerciale".
La riforma punta alla riduzione della spesa pubblica, da un lato, con un drastico abbassamento del livello di tutela e, dall'altro lato, con un deciso incremento dei costi addossati alle imprese, in relazione sia al welfare pubblico, aumentando la contribuzione sia a quello negoziale, totalmente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Se questa è la riforma attesa da quindici anni sarebbe meglio attendere ancora
La crisi del concetto di subordinazione ha focalizzato l'attenzione sul lavoro autonomo e su nuove forme dello stesso, ma se i mutamenti socio economici impongono un cambiamento della porta d'accesso all'area delle garanzie, essi non devono necessariamente determinare un abbassamento delle tutele esistenti. Mentre l'ordinamento spagnolo con la legge n. 20 del 2007 ha dato una definizione di lavoratore autonomo dipendente attribuendo gli una specifica disciplina, nell'ordinamento italiano esistono esclusivamente alcune proposte di riforma e riflessioni dottrinali dedicate al lavoro svolto in situazione di dipendenza economica. Il presente lavoro si propone di analizzare progetti e riforme dei due ordinamenti e di riflettere su alcuni aspetti controversi.
In particolare, dopo averne richiamato i tratti essenziali, osserva come la richiamata proposta, nell'appiattirsi sui ben noti principi della giurisprudenza di Strasburgo, compresi quelli espressi dagli arresti più controversi e non introducendo significativi elementi di novità, finisca per consolidare quelle eccezioni alla presunzione d'innocenza e al diritto al silenzio che, nel tempo, potrebbero paradossalmente condurre a un abbassamento delle ben più elevate garanzie interne.
A livello internazionale, l'OCSE [Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico] ha da tempo avviato un' intensa azione contro la corruzione nelle transazioni economiche, considerando la stessa come elemento distorsivo della concorrenza e come fattore di abbassamento degli standard civili e politici degli Stati. A livello nazionale, nella prima relazione sulla lotta alla corruzione, pubblicata nel febbraio 2014 dalla Commissione Europea e tendente a descrivere la natura e il livello di corruzione di ogni Stato membro, si afferma che "( ... ) in Italia i legami tra politici, criminalità organizzata e imprese, e lo scarso livello di integrità dei titolari di cariche elettive e di governo sono tra gli aspetti più preoccupanti, come testimonia l'alto numero di indagini per corruzione". Considerata l'importanza di tale questione, l'obiettivo del presente contributo è quello di individuare azioni e procedure specifiche attuate dalle imprese sul tema della prevenzione degli atti di corruzione. Procedendo nell'analisi delle società quotate alla Borsa Valori di Milano, l'indagine empirica compiuta è volta nello specifico a comprendere se le imprese quotate nazionali attuino misure specifiche per la prevenzione della corruzione, da quando eventualmente operino mediante tali modalità, nonché analizzare come è stata inquadrata tale fattispecie all'interno del Modello ex D.Lgs. 231 del 2001, al fine di individuare eventuali "best practices" operative.
Non è chiaro, inoltre, se la sua introduzione è destinata a promuovere un abbassamento stabile del costo del lavoro per la nuova occupazione stabile.
La flessibilità e la leggerezza nel campo del lavoro produce gravi contraddizioni sociali e si concreta in un costante e progressivo abbassamento del livello delle tutele relative alla stabilità del posto di lavoro, alla sicurezza dei prestatori di lavoro sotto il profilo psico-fisico nell'ambiente di lavoro. L'A. pone in rilievo, infine, la preoccupazione per una dilagante legittimazione dei rapporti di lavoro precari e nel ricorso troppo frequente ad apparenti rapporti di lavoro autonomo sviliti e sottopagati e nel venir meno del rispetto della dignità e della professionalità della persona sul posto di lavoro.