La situazione di abbandono, infatti, sussiste in quanto i minori sono privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi. Il quarto comma stabilisce espressamente che il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o altri parenti: l'art. 16 (in sostituzione dell'art. 17 l. 184/1983) consente alle parti e al pubblico ministero di proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti. d) Il procedimento di adozione, art. 14. Al fine di acquisire tutti i dati necessari alla valutazione e alla tutela dell'interesse del minore il giudice deve compiere alcuni accertamenti attraverso l'audizione di determinati soggetti, tra i quali i genitori. Secondo quanto stabilito dall'art. 14, infatti, lo stato di adottabilità è dichiarato solo se genitori e parenti non si sono presentati senza giustificato motivo o se, dalla loro audizione, è emerso il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale o la non disponibilità a ovviarvi. L'omissione di tali valutazioni determina la nullità della procedura.
., a ben vedere, non ha comportato il definitivo abbandono della riserva di legge contenuta nella norma medesima: il nuovo concetto di danno non patrimoniale che ne è risultato, invero, presuppone pur sempre la violazione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, essendo insufficiente la lesione di un semplice diritto soggettivo. c) Inammissibilità di un danno biologico "in re ipsa". Non è condivisibile la tesi, accolta da alcuna giurisprudenza, della ammissibilità di un danno biologico "in re ipsa" conseguente all'accertato superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni, occorrendo la prova di uno specifico danno riconducibile, pur sempre, all'onnicomprensivo danno biologico per menomazione dell'integrità psicofisica. Ne consegue che la prolungata esposizione ad immissioni rumorose intollerabili non determina, in assenza di detto accertamento e sempre che il fatto non costituisca reato, la ricorrenza di un danno risarcibile corrispondente alla degenerazione delle qualità della vita, non assurgendo la tranquillità familiare a interesse della persona costituzionalmente rilevante.
La rottamazione dei ruoli coattivi precedenti al 2000 introdotta dalla legge di stabilità 2013 rappresenta un paradossale premio ai contribuenti insolventi, a causa dell'inefficienza del sistema della riscossione coattiva, e rischia di essere l'ennesimo danno per i comuni, nell'ambito del travagliato rapporto con Equitalia, per iniziare a risolvere uno dei principali problemi legati al preventivato abbandono del settore delle entrate locali da parte dell'Agente della riscossione, che è appunto rappresentato dalla enorme mole di crediti inesigibili accumulatisi nell'ultimo ventennio.
Infine, si analizza il caso speciale della dichiarazione della perdita dello stato clericale per abbandono di 5 anni.
Responsabilità precontrattuale e abbandono ingiustificato delle trattative: un rapporto da "genus" a "species"
L'A. prende spunto da questa pronuncia per trattare dello stato di abbandono del minore. In particolare, analizza i presupposti dello stato di abbandono e la possibilità che tale stato possa essere colmato da altri familiari, diversi dai genitori biologici.
Riflessioni di in tema di stato di abbandono del minore
., prendendo lo spunto da una recente sentenza della Corte di appello di Napoli, ricostruisce l'assetto della giurisprudenza, di legittimità e di merito, sui presupposti della declaratoria dello stato di adottabilità dei minori in stato di abbandono, con particolare riguardo per le condizioni patologiche dei genitori e per le cause di forza maggiore transitorie che hanno determinato lo stato di abbandono.
Nell'annotata sentenza viene ripreso ed applicato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la scelta tra esecuzione della disposizione testamentaria e abbandono della disponibile, anche nel caso riguardi beni immobili, può essere esercitata oralmente o anche avvenire tacitamente, potendo poi essere provata con testimoni e presunzioni. Nel commento si esprime adesione all'orientamento che riconosce al legittimario la possibilità di esercitare la scelta senza particolari formalità, sottolineando tuttavia il carattere recettizio dell'atto di scelta e la conseguente necessità che lo stesso sia comunicato ad un soggetto determinato possa nuocere alla certezza dei rapporti giuridici.
Pare impostata a giusti criteri di equità la scelta che, in sede di conversione, il legislatore del D.L. n. 69/2013, decreto "del fare", ha dimostrato di voler intraprendere in termini di controlli: non nuovi obblighi, ma "razionalizzazione" di strumenti già disponibili con il conseguente abbandono di "adempimenti" doppi o troppo pesanti in termini di rapporto costi (per il contribuente)/benefici (per l'Erario). Tuttavia, il nuovo approccio che si va delineando non è del tutto "gratuito". Nel senso che, in disparte la modifica attinente agli Intrastat, concessa "a prescindere", il "minor carico adempimentale" accordato agli operatori passa per l'impegno da parte degli stessi a fornire un "regolare flusso informativo" dei propri affari "su base quotidiana". Quindi, non eliminazione "tout court" del debito informativo del contribuente verso il Fisco, ma "ottimizzazione e semplificazione" del sistema, accompagnata (e resa possibile) da un impegno stretto del primo a contraccambiare questo beneficio attraverso una "collaborazione day by day" con il secondo.
Stato di abbandono e diritto del minore a rimanere presso la propria famiglia d'origine
La pronunzia s'inscrive nel consolidato indirizzo giurisprudenziale, in base al quale il diritto del figlio a crescere nella famiglia biologica non è riconosciuto in astratto: la situazione di abbandono, presupposto della dichiarazione di adottabilità, può sussistere anche laddove una famiglia vi sia ma non sia in grado di accudire il fanciullo e di prestare le cure necessarie all'armonioso sviluppo della sua personalità. La sussistenza dello stato di abbandono deve essere valutata caso per caso e sotto la guida dell'interesse del minore.