La tutela dei disegni e modelli comunitari non registrati potrebbe inoltre determinare un progressivo abbandono delle azioni di imitazione servile, a vantaggio di azioni fondate sulla contraffazione dei disegni e modelli non registrati. Problema ancora aperto è quello della tutela d'autore dell'industrial design, verso la quale è riscontrabile un atteggiamento di generale diffidenza della nostra giurisprudenza. L'esclusione della tutela d'autore delle opere anteriori all'attuazione della direttiva appare infine criticabile e di dubbia costituzionalità.
Gli AA. ripercorrono le fasi che hanno portato dalla presunta abrogazione di un tributo di spettanza delle Province alla reviviscenza della norma che ne prevedeva il definitivo abbandono. Si tratta, dunque, di un complicato intreccio di norma che lascia aperti numerosi interrogativi ai quali non è agevole dare una risposta in mancanza di una norma chiarificatrice.
La Cassazione conferma la condanna per calunnia del marito che denuncia la moglie per abbandono del tetto coniugale, pur sapendo che questo era avvenuto per giusta causa. L'A. prende lo spunto da tale pronuncia per analizzare la configurazione giuridica e la dubbia attualità di tale reato contro l'assistenza familiare.
I presupposti ai quali la giurisprudenza ancora l'operatività dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. sono tali da condurre al diniego della sua applicazione pratica: questa resistenza al riconoscimento della circostanza predetta si é mantenuta costante nel tempo, nonostante il progressivo abbandono del criterio causale condizionalistico quale parametro di tipicizzazione concorsuale della condotta di partecipazione, la cui adozione é stata tradizionalmente individuata come il motivo giustificativo di tale disapplicazione. Il recupero della effettività della statuizione normativa di cui all'art. 114 c.p., da ricercarsi nell'ambito delle condotte di partecipazione non necessaria, é l'unico strumento di diritto positivo che consente di mitigare il rigore del trattamento sanzionatorio nel quale, in forza dell'art. 110 c.p., incorrerebbe anche il concorrente che ha realizzato un contributo di minimo rilievo.
La valutazione di tali elementi riguardanti aspetti tutt'altro che secondari circa problematiche di fine vita, porta alla seguente considerazione: sebbene il "testamento biologico" venga presentato come semplice strumento di "allargamento" del consenso/dissenso informato che nulla ha a che vedere con l'eutanasia, in realtà questo strumento si offre come veicolo per introdurre nell'ordinamento giuridico logiche eutanasiche, favorendo pratiche di abbandono delle persone fragili e, dunque, incoraggiando scelte rinunciatarie. A questo punto si impone una domanda: di quale "autodeterminazione" si tratta?