Gli elementi strutturali autonomi della c.d. autotutela nella privata dimora, invece, si sostanziano nella circoscritta realtà ambientale nella quale essa può trovare esercizio, nella proporzionalità presunta e nella specificità dei diritti, difendibili (integrità individuale e beni patrimoniali se, però, relativamente a questi ultimi non vi è stato abbandono del proposito criminoso da parte dell'agente e sussiste, altresì, un pericolo di aggressione fisica nei confronti della vittima).
Dopo aver messo in rilievo come, a suo parere, fossero ormai maturi i tempi per l'introduzione del divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione, l'A. osserva che la nuova formulazione dell'art. 111 Cost. dovrebbe imporre al giudice delle leggi il definitivo abbandono della filosofia ispiratrice per decenni delle sue decisioni, vale a dire la preferenza per un modello di processo inquisitorio garantito. Sostiene quindi, la piena compatibilità con i precetti costituzionali della scelta operata dalla legge n. 46 del 2006, attraverso l'analisi degli orientamenti della Corte costituzionale sulla natura del principio di durata ragionevole del processo, sulla profonda diversità tra pubblico ministero e parti private e sulla inesistenza di collegamenti tra l'obbligatorietà dell'azione penale e il potere di impugnazione. L'A. pone altresì in evidenza come, semmai, potessero nutrirsi forti dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina previgente e si sofferma, infine, sulle prospettate ipotesi di riforma del giudizio di appello.
Tali sentenze pongono una nuova prospettiva tutta incentrata sulla logica della identità e da inquadrare come risultato del cammino già intrapreso dalla famiglia, e consistente nel progressivo abbandono della direttiva solidaristica e altruistica, per assumere un modello individualista, improntato alle regole del mercato. Secondo questa impostazione si rivela essenziale - nell'ambito dei rapporti intrafamiliari - spostare il campo di indagine dal concetto di status a quello di identità: per le ricadute che esso determina sul piano delle tutele e dei rimedi approntati dall'ordinamento a protezione degli interessi meritevoli. Ciò comporta una inevitabile apertura del diritto di famiglia al diritto comune, con conseguente ingresso della responsabilità aquiliana nel delicato ambito dei rapporti personali fra i coniugi.