Nonostante il fatto che, sotto il profilo formale, i ruoli connessi al recupero coattivo delle pene pecuniarie irrogate a seguito di decreto penale di condanna siano emessi dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli importi dovuti non sono ammessi alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289/2002, stante la speciale natura delle somme in oggetto, il cui abbandono totale o parziale dovrebbe essere disposto con le modalità previste per l'indulto dall'art. 79 Cost..
Pertanto, l'effettiva funzione solutoria o ripristinatoria dei versamenti affluiti sul conto potrà essere accertata soltanto ex post, con conseguente abbandono dell'abituale distinzione fra conto scoperto e conto passivo. In tal modo, si è notevolmente depotenziato l'istituto revocatorio, sterilizzandosi gli effetti previsti derivanti dall'applicazione dell'art.67 legge fallimentare a ciascuna rimessa, atomisticamente considerata. Nel contempo, però, la riforma rischia di risolversi in un boomerang per gli istituti di credito, imponendo la revoca non soltanto degli accrediti che abbiano comportato un rientro dallo sconfinamento, ma anche delle rimesse che, sia pure avvenute nei limiti dell'apertura di credito, non siano state seguite da successivi prelievi e abbiano pertanto costituito un rientro per la banca.
Emerge qui il tradizionale capitolo medico-legale delle "lesioni personali" che impegna nella diagnosi e nella prognosi, tenendo presente che è maltrattamento anche l'abbandono (o trascuratezza): il riferimento è agli articoli 581 (percosse), 582 (lesione personale), 583 (circostanze aggravanti), 590 (lesioni personali colpose), 591 (abbandono di persone minori o incapaci), 593 (omissione di soccorso) del codice penale.