Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Questioni politico religiose

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Rosmini, Antonio 1 occorrenze

L' effetto che immediatamente produssero queste leggi, in aperta contraddizione alla Religione si fu l' indebolimento d' ogni affetto domestico, e si vide in breve tempo triplicato il numero degli infelici bambini abbandonati dagli snaturati loro genitori (2). Tali disposizioni di quel governo civile contrariavano bensì direttamente la Religione, però con quelle forme legali che coprono, in qualche modo, lo spirito d' impietà che vi si racchiude. Ma ben presto questo spirito, tenendosi già sicuro della vittoria, si manifestò apertamente con caratteri più ributtanti dell' immoralità, mediante una serie di decreti e di leggi che sono troppo conosciuti, e provano ad evidenza come l' ateismo, di quelle leggi provenisse non già soltanto da freddi principii di diritto, o da un ateismo del legislatore puramente speculativo, ma da un odio profondo ad ogni religione; e basterà per tutte indicare la legge con la quale i legislatori pretendevano abolire il pregiudizio intorno alle concezioni illegittime, e a tal fine concedevano una ricompensa alle figlie che avrebbero avuto il coraggio di allattare i loro bambini in pubblico (3). Ognuno sa che il matrimonio civile del 1791 facendo continui progressi, nel corso di soli due anni (1793) giunse al tempio della ragione. E uno di que' legislatori del matrimonio civile e dell' abolizione del culto cristiano cattolico in Francia, il Chaumette, con molta semplicità spiegò che era la nova Dea, la ragione, che si voleva unicamente adorare. Riconducendo in trionfo alla Convenzione l' invereconda femmina ch' era stata posta in sull' altare nella chiesa di Nostra Donna, e rendendo conto del novo rito: « Colà », disse il Chaumette, « abbiamo abbandonati idoli inanimati, per seguire la ragione, per seguire quest' imagine animata, capolavoro della natura! ». Tale era la ragione, la dea di quei famosi legislatori. E uno storico del giusto mezzo trova veramente deplorabili queste scene, rappresentate senza raccoglimento e senza bona fede (4). Fu necessario che Massimiliano Robespierre, trascorsi pochi mesi dall' istituzione del culto della ragione, ammonisse questi invidiati legislatori civili, che l' ateismo era aristocratico. Allora si risolsero di distruggere l' opera della loro legislativa sapienza, riabilitando, in virtù della stessa autorità dello Stato, l' Ente Supremo. La legge civile che vuol esser atea, non arriva che ad essere incoerente; così si punisce e confonde da se medesima. E` dunque provato ad evidenza dalla storia, quanto onorati e puri sieno i natali del matrimonio civile, che può senza controversia vantare d' esser legittima prole dell' odio di ogni religione e della morale, di questo odio che nei momenti del suo trionfo rende i civili legislatori, letteralmente, de' mentecatti e de' furiosi. Chi vuol conoscere la natura del seme, esamini l' erba che da lui nasce. Ma le aberrazioni dello spirito umano non hanno lunga durata; il mondo va ogni giorno più aprendo gli occhi, ammaestrato dall' esperienza e dalla riflessione sull' empietà, sulla immoralità profonda, sull' abiezione, sul danno sociale, sulla dissennatezza del matrimonio civile: pur ora l' Olanda, dove era stato introdotto dall' armi francesi, lo scancellò dalle sue leggi, almeno pe' cattolici: la Francia stessa, esperta de' funestissimi effetti di questo nuovo matrimonio di sua invenzione, si va ogni dì più convincendo del suo antico errore: già anche gli scrittori laici di quella nazione apertamente lo impugnano (5), e di questi giorni stessi una numerosa petizione, presentata a quel Senato, ne domanda l' abolizione (6). E il Piemonte? Il buon senso del Senato piemontese ha mandato a vuoto il tentativo dei retrogradi che volevano regalarci questa merce straniera del 1791, e si spera che niun altro tentativo di tal sorta verrà a disonorare e ad affliggere un popolo così sveglio e religioso. Noi ci proponiamo di cercare in che cosa consista la libertà di coscienza. Lo faremo con il separare prima di tutto le interpretazioni false di questo acclamato principio, le interpretazioni mancanti di sincerità. Dimostreremo che mediante queste interpretazioni subdole e sofistiche, la libertà di coscienza è divenuta una coperta e uno strumento d' interessi egoistici e di passioni irreligiose e immorali; il che è quanto un dire, che quello che molti chiamano libertà di coscienza non è tale, ed è anzi il contrario. Rimossa poi questa libertà di coscienza finta e bastarda, facilmente apparirà da sé qual sia il vero significato di questa espressione libertà di coscienza , intesa non meno secondo il diritto, che secondo la logica. E non intendiamo punto parlare di que' legislatori o governi civili, che invocando la libertà di coscienza nelle loro leggi e nei loro atti, non si curano di velare l' insincerità del loro procedere, e di più hanno la vanità di far trasparire ad un tempo e la loro falsità e la loro incredulità, dichiarandosi per la libertà di coscienza. La prima volta che in Francia si promulgò una legge che stabiliva la libertà di coscienza, fu al tempo della Convenzione, e sotto questa legge di libertà fu abolita la religione! E` troppo noto come il procuratore del comune di Parigi, Chaumette, spasimante della libertà di coscienza, prese un bel giorno ad inveire contro la pubblicità del culto cattolico, e sostenne che questo era un odioso privilegio, che si doveva abolire; e infatti quel Comune nel giorno 14 ottobre 1793 decise, sempre appellando alla libertà di coscienza, che i ministri di qualunque religione non potessero più esercitare il loro culto fuori dei templi, instituì ancora nuove cerimonie funebri profane da sostituire alle sacre; e ne' cimiteri, rimossi tutti i simboli religiosi, fece collocare la statua del sonno, con altre disposizioni di simil genere. Di poi alcuni legislatori e governatori di quel tempo andarono in persona a sedurre il miserabile Gobel, vescovo costituzionale, e lo persuasero a rinunziare solennemente all' esercizio del culto; e nella farsa che se ne fece davanti alla Convenzione, il presidente della medesima al discorso del rinunziante rispose con tutta gravità che [...OMISSIS...] . E lo storico del giusto mezzo aggiunge, che rispose accortamente (2). Il qual fatto fu seguito dall' abolizione della religione, e da tutte quelle abbominazioni che rimangono e rimarranno nella storia siccome un indelebile commentario della maniera in cui veniva intesa da quei governatori riformatori la libertà di coscienza. Il principio della libertà di coscienza professato a questo modo non può formare l' oggetto di una seria discussione, e la menzogna della legge e de' legislatori s' affaccia tanto chiara e tanto impudente, che non ha bisogno di essere svelata. In altri non pochi di quelli che vogliono comparire come fautori della libertà di coscienza, c' è un' altra maniera di mancanza di sincerità più imprudente e s' involge in artificiosi sofismi; e questa stessa ha diversi gradi. Prima di descriverla, noi protestiamo di riconoscere che in taluni di tali uomini l' incoerenza di cui danno manifesta prova quando parlano di libertà di coscienza, non è neppure totalmente insincerità; c' è mescolato indubitatamente dell' ignoranza, del pregiudizio, dell' irriflessione. Infine quando noi nominiamo l' insincerità degli uomini, intendiamo non altro che l' insincerità dei sistemi. Crediamo perciò che molti di tali sistemizzatori possano essere utilmente richiamati al vero concetto della libertà di coscienza, e che meritino d' essere invitati a considerare le contraddizioni in cui cadono, forse senz' avvedersene, quando prendono a ridurre all' atto questo principio. Tale è l' intento che noi ci proponiamo nello svolgere la presente questione. Tre di questi fallaci e ingannevoli sistemi intorno alla libertà di coscienza ci si presentano, che noi chiameremo: il sistema legale, il sistema filosofico e il sistema utilitario. Gioverà meglio il far conoscere qual sia il carattere proprio di ciascuno di questi sistemi per mezzo di esempi, non solo perché vedendolo in atto più facilmente se ne raccoglierà l' indole, ma ben anco affinché niuno creda che noi forse gl' inventiamo e non sieno sistemi reali esistenti nella pratica de' governi e nelle teorie de' governanti. Il sistema legale, il più decente nelle forme e il più coperto, sedusse uomini d' altra parte rispettabili. L' esempio che sono per darne ne somministra la prova. Nella seduta del 10 giugno, anno corrente 1.53, nella Camera de' deputati di questo Stato, il ministro di grazia e giustizia, rispondendo all' interpellanza d' un deputato savoino, fece questa dichiarazione: [...OMISSIS...] Niente di più esplicito. Ma rimane a conoscersi l' interpretazione di questo principio ancora indeterminato; e l' interpretazione non si fa aspettare, perché lo stesso ministro ce la dà non meno esplicita in queste parole: [...OMISSIS...] Qui il ministro vuole che nessuno sia costretto, né impedito a fare un atto religioso, ma però ad una condizione, che quest' atto non sia proibito dalle leggi civili. Suppone dunque che la legge civile possa impedire o proibire un atto qualunque che emani dalla fede religiosa de' cittadini: e questa è l' assoluta e piena libertà religiosa di coscienza ch' egli loro promette. Ecco che cosa s' intende nel sistema legale quando si dice d' ammettere pienamente, interamente ed in tutte le sue conseguenze il principio della libertà di coscienza: s' intende quella porzione che non viene loro tolta dalla legge civile. All' opposto, la questione della libertà di coscienza consiste appunto nella ricerca: « Se la legge civile possa proibire o impedire un atto che emani dalla fede religiosa de' cittadini ». Chi suppone che la legge possa far questo, in generale non ammette per fermo la libertà di coscienza, stabilisce bensì l' intolleranza e il dispotismo insieme con la pazza onnipotenza della legge civile. E` anche evidente che una tal legge, se riguarda la vera religione, è assolutamente empia; e se riguarda religioni false, è almeno riguardata come empia da que' cittadini che la professano. Tutta la questione dunque viene stranamente falsata, ed è pur necessario restituirle la sua vera forma, che non può essere altra che questa: Si ricerca « se la religione sia anteriore e superiore alla legge civile, o se la legge civile sia anteriore e superiore alla religione »; ovvero « se le leggi di Dio si debbano conformare alle leggi degli uomini, o viceversa se gli uomini debbano conformare le loro leggi a quelle di Dio »; e di conseguente, quando le due leggi riuscissero contraddittorie, « se le leggi di Dio debbano essere rispettate e ubbidite a preferenza delle leggi degli uomini, o se le leggi civili degli uomini debbano essere rispettate e ubbidite a preferenza delle leggi di Dio ». Per verità, se la libertà di coscienza consiste in questo solo, che « niun cittadino possa mai essere né costretto, né impedito a fare un atto qualunque non proibito dalle leggi, che emani dalla sua fede religiosa », egli è evidente, che non ci può essere niuna legge civile, qualunque sia, che offenda il principio della libertà di coscienza, e che perciò la legge civile è sempre, per sua propria essenza, liberalissima. A valutar bene a solo colpo d' occhio questo sistema legale della libertà di coscienza, gioverà ricorrere ad un esempio estremo, poiché il principio, essendo generale, vale ugualmente pei casi estremi, che pei più moderati. Ricorriamo dunque a Nerone. Quando questo Imperatore (e lo stesso si dica degli altri governi, non pochi di simil tempra, che furono al mondo) proibì sotto pena di morte il Cristianesimo, c' era ancora in quegli Stati un' intera e perfetta libertà di coscienza? Secondo il sistema legale surriferito bisogna rispondere di sì: perché anche allora « niun cittadino era impedito a fare atto qualunque non proibito dalle leggi, che emanasse dalla sua fede religiosa ». E` vero che i cristiani non potevano fare gli atti che emanavano dalla loro fede religiosa; ma questi atti non essendo legali, poiché erano proibiti dalla legge civile, andavano esclusi dalla libertà religiosa, secondo i legisti di cui parliamo: godevano però i cittadini cristiani di quel tempo pienamente e interamente e in tutte le sue conseguenze, della libertà di coscienza, perché niuno di essi poteva essere costretto o impedito a fare un atto qualunque di quegli altri non proibiti dalle leggi che emanassero dalla loro fede religiosa! Che se non avevano altra fede religiosa che quella i cui atti erano proibiti dalle leggi civili, quei magistrati di allora potevano dire come i magistrati d' adesso: « Noi non abbiamo facoltà di ricercare o l' incredulità o lo scetticismo di nessuno ». Egli è dunque evidente, se non vogliamo corbellare la gente, quando parliamo di libertà di coscienza, che con questa questione si tratta unicamente di sapere se le leggi civili debbano essere subordinate al principio della libertà di coscienza, o se la libertà di coscienza debba essere subordinata alle leggi civili. Poiché conviene scegliere, i legisti (già s' intende, non tutti, ma quella specie di cui parliamo) scelgono che il principio della libertà di coscienza sia subordinato alla legge civile, non sofferendo che cosa alcuna sia superiore all' autorità di questa terribile legge. Ma è pur cosa maravigliosa, che chiamino principio quel che è subordinato alla legge civile, e che ci facciano tali leggi che hanno i principii non di sopra, ma di sotto. I legisti di questa sorte sono stati sempre uguali in tutti i secoli e sotto tutte le forme di governo. Gli avvocati d' Enrico V e di Federico Barbarossa partivano dallo stesso principio da cui partono oggidì gli avvocati degli Stati costituzionali e delle repubbliche, che dettano le loro leggi atee; soltanto che allora s' attribuiva alla volontà d' un legislatore individuale quello che ora s' attribuisce alla volontà collettiva d' alcuni legislatori. Questa volontà può sempre tutto indipendentemente da principii: da essa sola emana esclusivamente il diritto, l' obbligazione: [...OMISSIS...] Noi intanto crediamo che basti la più piccola dose di buon senso per intendere, che il collocare la libertà di coscienza in questo, che « niun cittadino possa mai essere né costretto né impedito a fare un atto qualunque che emani dalla sua fede religiosa, con la restrizione che questo atto non sia proibito dalle leggi », non è un dichiararsi a favore della libertà di coscienza, ma è soltanto pronunciare una celia. Escluso il sistema legale, vediamo qual sia il filosofico (già s' intende nel senso abusivo della parola), e cerchiamo se in questo secondo sistema ci abbia più sincerità che nel primo. - In uno Stato ci sono o ci possono essere anche di quelli che non hanno alcuna credenza religiosa, o che non vogliono almeno professarne nessuna. Da questo i filosofi, di cui parliamo, si credettero giustificati a dedurre, che la legge civile, acciocché riesca formata secondo il principio della libertà di coscienza, debba regolarsi in modo che, rimanendo identica per tutti, possa convenire a tutte egualmente le credenze, come pure a tutti i sistemi d' incredulità. Ma come arrivare a questo intento? Essi risposero: con la legge atea, della quale noi ragionammo nella questione precedente. I detti filosofi non si dettero, non si vollero dare la menoma pena di esaminare se sia possibile una legge alla condizione che le imponevano; ma, parlando sempre in astratto, assicurano sulla loro fede i popoli, che una legge, quando è atea, adempie perfettamente alla condizione indicata. Noi abbiamo dimostrato che non diedero in questo gran prova di sagacità, poiché s' avvera appunto il contrario; dimostrammo di più, che una legge di tal sorta è solo favorevole a quella classe di cittadini che non professa credenza alcuna, o che è indifferente a tutte; e allo stesso tempo che offende da molte parti la coscienza di tutte le altre classi de' cittadini che hanno una credenza, e che perciò essa è una legge di privilegio per gli increduli. Noi ripeteremo qui solo una osservazione, e questa si è, che quel definire la questione così in astratto, trasse in inganno anche persone non prive al tutto di fede religiosa, ma inette a cercare il fondo delle questioni. Quando la Francia, facendo ritorno al culto cattolico, abolì quelle leggi che erano state dettate dall' odio della Religione e a nome della libertà di coscienza, si esaminò se doveva essere abolita con esse anche la legge sul divorzio [...OMISSIS...] I giureconsoli che presero parte alle conferenze tenute per la compilazione del Codice di Napoleone, non erano certo più gl' increduli furiosi del 93: pure mantennero il divorzio, ingannati da quell' illusorio princìpio della libertà di coscienza, nel senso che gli avevano assegnato i filosofi della rivoluzione. « Il vero motivo », dissero, « che obbliga le leggi civili ad ammettere il divorzio, è la libertà dei culti. Ci sono dei culti che autorizzano il divorzio; ce ne sono degli altri che lo proibiscono. La legge dunque (ecco le conseguenze che ne cavano) deve permetterlo, affinché quelli la cui credenza l' autorizza, possano farne uso ». Questo argomento, ridotto a forma generale, si può esprimere così: La legge civile per rispettare la libertà di coscienza deve adattarsi a quelli che credono meno. E questa è appunto la massima che conduce all' ateismo totale della legge. Poiché tra tutte le gradazioni di credenza c' è anche quella in cui ogni credenza svanisce, e perciò la legge si dovrà adattare propriamente a quelli che non hanno alcuna credenza, e così dovrà essere essa stessa atea. Se nella gravità di quella discussione intorno al divorzio avesse trovato grazia la logica, questa avrebbe mostrato a que' legisti che la conseguenza che essi deducevano dall' esserci nello Stato dei culti che autorizzavano il divorzio, era assai più estesa della premessa; poiché dall' esserci dei culti che autorizzavano il divorzio si può trarre benissimo la conseguenza, che la legge per la libertà di coscienza permetta a coloro che professano quei culti il divorzio, ma non si può trarre la conseguenza universale, che dunque lo permetta a tutti, anche a coloro che professano dei culti che non autorizzano punto il divorzio e che lo condannano. I legisti ricorreranno qui probabilmente al male inteso e mal applicato princìpio dell' uniformità della legge civile, del quale noi ci proponiamo di trattare a parte in un' altra questione. Qui ci basta di riconvenirli, che non fu dunque il princìpio della libertà di coscienza, com' essi dichiararono solennemente, quello che suggerì loro la legge universale sul divorzio, ma un altro princìpio tutto diverso. E così appunto sogliono fare i legisti: vi dicono di partire, nella formazione delle loro leggi, dal princìpio della libertà di coscienza, e poi, quando voi li riconvenite della falsità del loro asserto, vi scambiano le carte in mano, e vi dicono di essere partiti da un princìpio tutt' altro, come nel caso nostro, dalla pretesa necessità, che le leggi civili sieno uniformi per tutti quelli che professano culti diversi ed opposti. Dicendo ciò cotesti filosofi legali, sembra che non si accorgono della necessità almeno che hanno di accordare un princìpio con l' altro, seppur vogliano persuaderci che essi li seguano entrambi. Uniformità di leggi per tutti i culti diversi e libertà di coscienza sono esse cose conciliabili? Noi abbiamo anzi dimostrato che sono princìpii perfettamente contraddittori. Se le leggi civili, abbiamo detto, potessero astenersi da disporre intorno a tutto ciò che ha qualche relazione anche lontana con le religiose credenze, la cosa sarebbe possibile, e però quelle leggi che non involgono relazione alcuna coi vari culti, possono benissimo essere uguali ed uniformi per tutti i cittadini. Ma poiché ci sono sempre molte altre leggi civili che involgono diverse relazioni con gli oggetti religiosi, perciò il princìpio dell' uniformità delle leggi cade in aperta contraddizione con quello della libertà di coscienza; e in tutto questo genere di leggi non è mai possibile conciliare i due princìpii, ma l' uno o l' altro deve essere abbandonato. E così fecero i legisti della Francia trattando e adottando le leggi sul divorzio. Ma quale dei due princìpii abbandonarono? Furono forse sinceri? ci dissero chiaro e da galantuomini che il princìpio dell' uniformità delle leggi li obbligava a sacrificare quello della libertà di coscienza? Io crederò, per diminuire il loro torto, che prima di mentire a noi, abbiano mentito a se stessi, e che perciò non si sieno accordi della falsità che profferivano. Ma il fatto si è, che l' unico princìpio, di cui fecero pompa nei motivi della legge, fu quello della libertà di coscienza, cioè quello che andavano ad immolare; e dell' altro, cioè della materiale uniformità delle leggi, che era il solo che veramente mantenevano, non fecero una sola parola. Il primo era popolare e riscuoteva facilmente l' applauso; conveniva dunque far passare sotto gli auspizi di questo princìpio una legge che da tante parti lo violava. Tale è la sincerità de' filosofi legali. E che la legge che permette a tutti i cittadini il divorzio osteggi la Religione Cattolica che lo proibisce e offenda la libertà religiosa dei cattolici, è facile di vederlo: Quella legge agli occhi della Religione Cattolica contiene un' eresia, e perciò insulta il dogma cattolico col dichiararlo falso, poiché la legge dice assolutamente e universalmente: « il matrimonio è dissolubile »; il dogma cattolico dice: « non è dissolubile »(5). La legge dunque non era già indifferente alla Religione, ma si fondava sopra un princìpio d' empietà agli occhi della Religione Cattolica. Questo offendeva tutto il corpo dei cittadini cattolici, quando la libertà di coscienza esige che la propria religione rimanga incolume, e da tutti, specialmente dal legislatore, rispettata [...OMISSIS...] ; Due coniugi cattolici divorziati, e passati ad altre nozze col favore della legge, si pentono del fatto che hanno commesso, giusta i princìpii della Religione che professano. Questa religione impone loro, come obbligazione gravissima, di dividersi l' uno dalla supposta moglie, l' altra dal supposto marito. Ma non ci sono cause per ottenere dalla legge un altro divorzio. La legge obbliga la moglie ad abitar col marito, ed obbliga il marito a ricevere presso di sé la moglie «( Cod. del R. d' Italia , 214) ». La legge dunque impedisce a questi cristiani cattolici di adempire alle più gravi obbligazioni che impone loro la fede religiosa che professano, e li obbliga a permanere in uno stato condannato dalla propria coscienza. C' è dunque sincerità in legislatori di questa sorta, quando vi fanno delle leggi che torturano crudelmente la coscienza cattolica, e poi vi danno per motivo di tali leggi la libertà dei culti, la libertà di coscienza? Avranno mentito, a se stessi, lo replichiamo, ma in qualunque modo si spieghi, la menzogna è innegabile; Due cattolici divorziati, poniamo per mutuo consenso, risentendo i giusti rimorsi della propria coscienza, vogliono ricongiungersi. Questo è un loro sacro diritto, è un atto altamente morale. La legge civile vi si oppone (6). Che se si riuniscono, devono farlo in onta della legge, e i loro figli sono considerati illegittimi. I diritti dunque che vengono loro in conseguenza della religione che professano, sono distrutti da quella legge civile del divorzio, ed il loro esercizio aggravato d' incomodi e danni gravissimi. Ora, come noi vedemmo, la libertà di coscienza sincera e non mentitrice, importa che coloro che professano una religiosa credenza possono liberamente esercitare i loro religiosi diritti. Di nuovo adunque hanno pronunziata una manifestissima falsità i legislatori del Codice Napoleonico, dicendo che dal princìpio della libertà dei culti erano stati obbligati a stabilire la legge del divorzio. Tale è la sincerità e la lealtà del sistema filosofico della libertà di coscienza. Gli autori di quel Codice l' avevano ereditato dai così detti filosofi della rivoluzione, e non fa maraviglia che non è la prima volta che i legisti bevano grosso in punto di princìpii (7). Il princìpio della libertà di coscienza non comparisce solo sulla bocca dei legisti e dei filosofi che arrivano al governo; comparisce financo sulla bocca dei politici utilitari. Parrà strano a prima vista, che costoro, che non hanno princìpii fissi di sorta alcuna, professino in certe circostanze il princìpio della libertà di coscienza. Ma il mistero è spiegato, quando si distingua il dire dal fare, e una professione sincera da una professione ingannatrice. Ecco in qual modo si distingue il sistema utilitario dal legale e dal filosofico. Quando gli utilitari sono al potere, essi cercano di guadagnarsi quei partiti ne' quali credono di poter trovare una forza maggiore, senza riguardo all' onestà, alla giustizia, alla moralità, alla religione, che sono cose che non hanno per essi realtà, o se ci danno qualche peso, le considerano sempre come subordinate all' utilità. Ora, egli avviene quello che noi vediamo co' nostri occhi, che il partito più violento si compone di quegli uomini che non hanno religiose credenze, o non ne hanno abbastanza per raffrenare le loro passioni, l' orgoglio sopratutto, e lo spirito di dominazione. Questi arditi brigatori e faccendieri sono temuti oltremodo per la loro attività sempre inquieta e intraprendente. I governi utilitari dunque si mettono dalla loro parte, fanno loro delle concessioni e così la fazione incredula riesce infine facilmente ad essere quella che più di tutti influisce nella formazione delle leggi e negli atti del governo stesso. Non avendo dunque gli utilitari un princìpio proprio, prendono i princìpii da quei partiti a cui s' associano, e il più delle volte ne' tempi nostri s' associano, come dicevamo, al partito irreligioso, che essendo più violento, facilmente è stimato anche il più forte. Nel che va spesso errato il calcolo degli utilitari, calcolo difficilissimo a farsi bene. La libertà di coscienza dunque degli utilitari, o è una promessa che non viene mantenuta, come quella de' due sistemi precedenti, o è una libertà effimera e accidentale, perché è quella, né più né meno, che viene loro imposta dai partiti su cui s' appoggiano. Riassumendo, tre sono dunque le false ed incoerenti interpretazioni del princìpio della libertà di coscienza: 1) Quella de' legali che definiscono la libertà di coscienza, la libertà di fare quegli atti religiosi, che non sono proibiti dalla legge civile; 2) Quella de' così detti filosofi, che definiscono la libertà di coscienza, quella che consiste nell' ateismo della legge; 3) Quella degli utilitari, che non amano definizioni, e che perciò non hanno definizione alcuna, ma consiste in promettere, quando torna conto, libertà di coscienza, e poi governare secondo l' opportunità a seconda di quel partito, qualunque sia, in cui si credono consistere la forza maggiore. Con l' aver noi indicate queste tre principali contraffazioni della libertà di coscienza, noi abbiamo risposto negativamente alla nostra questione. Ma crediamo d' aver fatto con ciò solo buona parte del cammino. Poiché il lettore, rimosse quelle libertà di coscienza illusorie, facilmente può da se stesso arrivare a trovare in qualche modo la libertà vera che andiamo cercando. Pure per approfondire e sviluppare da' suoi diversi lati il vero concetto della libertà di coscienza, dovremmo metterci in altre questioni che con questa della libertà di coscienza si complicano; il che ci proponiamo di fare in appresso. Per ora ci contenteremo di conchiudere indicando i due caratteri principali che deve presentare il vero sistema della libertà di coscienza, i quali sono: 1) Che la legge civile non s' opponga mai né direttamente né indirettamente alla coscienza religiosa dei cittadini; 2) Che la libertà di coscienza conceduta dalla legge civile sia tale e tanta, quale e quanta può essere acciocché la legge non si contraddica. Questi caratteri essenziali riceveranno lume e sviluppo dalla trattazione delle seguenti questioni. Che i cittadini sieno uguali davanti alla legge è princìpio santissimo. Ma noi abbiamo veduto già, rispondendo alle questioni precedenti, quanti equivoci si possano prendere intorno all' intelligenza dei princìpii. La loro universalità, quel ch' è più, e le parole indeterminate con le quali s' esprimono, danno luogo a varie interpretazioni delle quali una sola è vera e l' altra è falsa. Al nostro tempo non mancano i princìpii, ma le società civili sono tuttavia sofferenti e non trovano riposo, perchè i princìpii si sono divulgati senza darsi cura di determinarne esattamente il valore. Laonde, i partiti appassionati ed irreligiosi, approfittandosi sofisticamente della loro indeterminazione, se ne prevalsero per ingannare ugualmente i popoli ed i governi. Quello che resta a fare, e che è desiderabilissimo che si faccia da tutti, si è riprendere in mano i princìpii che già si sono dichiarati, rimovere da essi l' indeterminazione dei significati, fissarne il vero ed unico senso, rendendoli intelligibili alle moltitudini sin qui corbellate. Quando il popolo stesso intenderà il significato legittimo di quei solenni princìpii, che gli si fanno tuttodì risuonare all' orecchio come altrettante parole magiche, finirà il giuoco de' mariuoli, sieno questi governanti o demagoghi, e la società entrerà nella strada d' un vero e veramente umano progresso. « I cittadini sono uguali in faccia alla legge »: che cosa significa? Questo, al solito, non si dice mai. Tutt' al più si traduce quel principio in altre parole egualmente indeterminate, come a dire: « le leggi debbono essere uniformi per tutti i cittadini ». La indeterminazione tanto dell' una quanto dell' altra formola, per poco che si considerino, è manifesta. La prima, dicendo che i cittadini debbono essere eguali in faccia alla legge, non dichiara in che consista quest' eguaglianza, e pure c' è indubitatamente una disuguaglianza anche in faccia alla legge: perché la legge stessa non giudica eguale colui che è innocente e colui che è ladro; ma mette in carcere questo secondo e lascia in libertà il primo: e così essa pronunzia, che questi due cittadini non sono eguali in faccia a lei. La seconda formola dice che le leggi civili debbono essere uniformi per tutti i cittadini; e qui del pari resta indeterminato di quale uniformità si parli. Infatti, se si prendesse la cosa alla lettera, tutti i cittadini dovrebbero essere soggetti a tutte le leggi; e così ne verrebbe l' assurdo, che le leggi civili non potessero essere fatte mai per una singola classe di cittadini, e che riguardassero soltanto a quello che hanno di comune e di uguale tutti affatto i cittadini. Si dirà, a cagion d' esempio, che le leggi fatte per regolare l' agricoltura, sieno uniformi tanto per gli agricoltori quanto per quelli che né lavorano, né posseggono terreni? O che le leggi che regolano l' esercizio della medicina debbano valere anche per quelli che non sono medici, e perciò non sono uniformi per tutti i cittadini, ma riguardano solamente una classe di essi, e tengono conto della disuguaglianza delle altre classi? Essendo tutto questo assurdo, è evidente per lo contrario, che gli indicati princìpii sono nelle loro espressioni indeterminati, e che involgono dell' incertezza nel modo in cui si possono intendere. Or bene, eccovi lo spirito d' irreligione e di sofisma che abusa di questa indeterminazione, e che si prevale di essa per condurre i legislatori e le leggi a favorire l' empietà, e a vessare ingiustamente i cittadini che professano la religione. Invece di fare quel che c' era da fare, cioè spiegare prima di tutto e determinare bene il senso di quelle formole, i filosofi politici, animati da quello spirito, ne deducono francamente la conseguenza che la legge civile non debba aver nessun riguardo a quelle differenze che nascono tra' cittadini dal professare alcuni una religione e alcuni un' altra, e alcuni nessuna religione, argomentando così: Le leggi civili debbono essere uniformi per tutti i cittadini. Ma non potrebbero essere uniformi, se esse tenessero conto delle diverse comunità religiose, e provvedessero a ciascuna di esse in separato, quando volgono relazioni con oggetti religiosi. Dunque le leggi civili, benché involgano relazioni con oggetti religiosi, debbono essere uniformi per tutti i cittadini, qualunque religione professino o non professino. Su questa argomentazione si fondò da' filosofi politici, noi lo vedemmo nelle questioni precedenti, la teoria del matrimonio civile. Dovendoci essere, a giudizio di costoro, delle leggi anche sul matrimonio uniformi per tutti i cittadini, ne venne di conseguenza che la legge dovesse stabilire un matrimonio estraneo ad ogni credenza religiosa; e in tal modo s' ottenesse in Francia (che ebbe però assai pochi imitatori) di stabilire per tutti, anche per la gran massa dei cittadini che non hanno rinunziato alla fede, cioè per la immensa maggioranza, quello che a tutta ragione si può definire: « Il matrimonio privilegiato de' pochi increduli ». La legge civile infatti non riconosce altro matrimonio. Così questa legge uniforme, favorevole esclusivamente agli increduli, e gravosa, ingiuriosa ed ostile a tutti gli uomini religiosi, pei quali il matrimonio è sacro, costituisce un vero privilegio sotto coperta d' uniformità. Que' filosofi dunque e que' legislatori, che credono di avere stabilito un argomento insuperabile nel sillogismo testé riferito, non s' accorgono e non vogliono accorgersi dell' incoerenza, in cui poi cadono, quando nella formazione dell' altre leggi non seguono più quel principio d' uniformità, inteso in un modo così assurdo. Poiché, riducendo, la questione alla sua generalità, noi domandiamo loro: si devono o non si devono osservare dal legislatore nella formazione delle leggi le differenze che dividono i cittadini in classi distinte? Se rispondono di sì, perché dunque pretendono che le leggi non abbiano riguardo alle differenze religiose, che pur dividono anche esse in differenti classi i cittadini? Se rispondono di no, perché dunque nella formazione di moltissime leggi hanno essi continuamente riguardo alle differenze che distinguono appunto i cittadini in diverse classi? E, per vero dire, sono assai poche quelle leggi che riguardano tutti egualmente i cittadini. Queste si riducono unicamente a quelle che non hanno altro oggetto se non l' uomo o il cittadino, senz' altra considerazione. Ma tutte l' altre leggi regolano e dispongono di condizioni speciali de' cittadini, e però riguardano esclusivamente certi gruppi di essi, gruppi o classi formate da certe loro differenze, a ciascuna delle quali ha minuto riguardo la legge. La legge civile, a ragion d' esempio, considera la differenza dell' età; quindi attribuisce diritti ed obblighi diversi alle diverse età; attribuisce ai minori d' età obblighi e diritti diversi che ai maggiori; punisce meno severamente quelli che non hanno passato un certo numero di anni di quelli che l' hanno passato; classifica dunque i cittadini secondo la differenza dell' età, e non pretende che le stesse leggi valgano per tutti ugualmente. La legge civile considera la differenza di sesso, e molte leggi ci sono che, fatte per l' uno dei due sessi, non possono valere per l' altro. Attribuisce ai maschi doveri e diritti civili e politici, che non attribuisce alle femmine. La legge civile considera la differenza delle professioni e delle arti; e ciascuna classe de' cittadini risultante da queste differenze è regolata da leggi sue proprie. La legge civile considera la differenza del sapere; fa leggi pei professori, per gli scolari, per le accademie degli scienziati. La legge civile considera la differenza dell' avere i cittadini impiego o no dallo Stato, e tra gli impiegati distingue i civili dai militari; ciascun dicastero ha i suoi propri regolamenti e le sue leggi. La legge civile considera la differenza delle fortune, quella della nobiltà di stirpe o personale, e innumerevoli altre differenze, che sarebbe lungo d' annoverare. Se dunque la legge civile è obbligata a considerare per la necessità stessa del suo fine, tutte le altre differenze dei cittadini, perché non sarà obbligata a considerare la differenza della religione? Perché questa sola differenza sarà disprezzata e negletta dalla legge civile, e riguardo a questa sola si metterà avanti il principio che la legge civile deve essere uniforme per tutti i cittadini, e non limitata ad una sola classe di essi? Perché solo in questo caso si teme che, se la legge civile si limita ad una classe, ella costituisce un privilegio? Quasiché la massima parte delle leggi civili non fossero necessariamente fatte per classi distinte, o quasiché fosse un privilegio il dare a tutti il suo, e non fosse anzi privilegio la legge universale, quando riesca utile a pochi e dannosa ed offensiva a molti? Come se dovendosi decretare l' uniforme per un esercito si pretendesse che la misura dell' abito si dovesse desumere dalla statura minima assegnata al soldato, e ciò per non creare un privilegio a favore de' soldati di statura più alta. Certamente ci sarebbe in tal caso l' uniformità materiale della legge, e lo Stato non somministrerebbe più braccia di panno all' un soldato che all' altro; ma la legge non si rimarrebbe d' essere stoltissima, e costituirebbe veramente un ridicolo privilegio a favore dei soldati più piccoli. In un modo somigliante, se quelle leggi che involgono relazioni con le credenze religiose e con i doveri e diritti che procedono dalle medesime, si vogliono fare materialmente uniformi, e per ciò stesso riguardare come non esistenti le differenze religiose, si avranno leggi d' uguale stoltezza, ingiuriose ed offensive a tutti i credenti, e favorevoli ed utili a quei pochi che avessero totalmente rinunziato ad ogni fede religiosa, e che sarebbero i privilegiati. Forse si risponderà che il legislatore non considera la differenza della religione, perché egli non vuol perscrutare i pensieri e le opinioni degli uomini: che le differenze religiose non sono differenze esterne; e che le altre differenze a cui la legge ha riguardo, essendo esterne, sono tali che distinguono gli uomini secondo la vita sociale. Certamente non mancherà e non è mancato chi risponda a questa maniera. Ma si può egli credere che una tale risposta sia di buona fede? Quando sia così, ella ci rivela la più crassa ignoranza di ciò che costituisce una religione. E infatti le religioni non sono soltanto opinioni interne, benché le interne e invisibili credenze ne sieno il fondamento: come anche in ogni altr' ordine di cose le interne opinioni e i sentimenti invisibili dell' animo sono il fondamento delle operazioni umane. Che cosa è dunque la Religione? La Religione è una credenza che produce un' esterna e visibile società; in ispecie la Religione Cattolica, l' unica vera e compiuta, è la grande società fondata da Gesù Cristo, la quale, oltre la fede, ha una organizzazione visibile, de' magistrati visibili, distribuiti in una certa gerarchia, e composta da un sorprendente numero di soci, sparsi sopra tutta la terra, che tutti si riconoscono come appartenenti al medesimo corpo sociale, aventi le stesse obbligazioni, gli stessi diritti, un culto esterno comune, un codice di leggi disciplinari, dei tribunali e dei giudizi. Tale è la Religione Cattolica. Incominciando dal simbolo, che è il segno esterno della fede, e che tutti sono obbligati di professare esternamente in faccia a tutti i governi civili, e anche a tutti i tiranni del mondo, sigillandolo con il proprio sangue, se l' empietà delle leggi civili a ciò li riduca: tanti altri sono i segni esteriori e visibili, tante le differenze profonde che separano questi credenti da tutti gli altri uomini, che presi insieme, tutti questi segni formano la maggiore e più complessa delle differenze esterne che possono mai separare una classe d' uomini da un' altra, una classe di cittadini da un' altra, né v' ha cosa che possa distinguere i cittadini tra loro, in tutta la loro vita e in tutte le loro abitudini, e in tutto il modo di operare, anche riguardante le cose umane, quanto questa credenza religiosa, da tutti quelli che la professano. Perché dunque il legislatore civile, che fa le leggi speciali per tante altre società di commercio e d' industria, società di lettere e di scienze, società di beneficenza e di carità, chiuderà poi gli occhi in faccia a questa sola, la più grande e la più importante di tutte, anche per gli interessi temporali, e dirà: Io non la vedo? Perché o affetterà d' ignorare o pretenderà d' essere obbligato a lasciar da parte una differenza così visibile, che è come città fabbricata sul monte, così luminosa, che è come il sole che illumina il mondo, una differenza che risulta da tanti doveri e diritti, costumi e azioni? Perché sarà così schifiltoso da adattare le sue leggi a questa immensa classe de' cittadini per non offenderla e danneggiarla con le sue leggi ne' più cari interessi di lei, e qui solo tutt' ad un tratto gli nascerà scrupolo di non forse creare a suo favore un privilegio, quand' egli pure adatta senza alcuno scrupolo, l' altre leggi all' altre classi e società, e tien conto, secondo il dovere, delle diverse condizioni in cui i cittadini si trovano, e delle varie loro differenze? Se la legge civile è istituita all' utilità de' cittadini, e non a soddisfare a chimeriche e incoerenti teorie, ella è obbligata certamente a rispettare tutti gli interessi religiosi dei cittadini medesimi; e quindi a considerarli, per non mettersi a cimento co' suoi ordinamenti di pregiudicarli. Non ha dunque il legislatore che due sole vie d' esser coerente a sé medesimo, o di proibire e condannare la Cattolica Religione (e lo stesso dicasi d' un' altra qualunque) o, ammettendole, di conformare ad essa le sue proprie leggi. Nel primo caso, non si parli dunque di libertà di coscienza; nel secondo caso soltanto questa libertà è salvata. La ragione dunque, che importa di necessità la coerenza, non si trova punto dalla parte de' legislatori di cui parliamo, e di cui è infetta l' Europa. Non è in un qualche ragionamento che si possa trovare il fondamento del loro sistema, ma nelle loro disposizioni d' animo e ne' loro istinti. Alcuni di essi non si persuadono che la Religione sia qualcosa di serio. Essendo essi indifferenti, o credenti freddi e trascurati, si persuadono che anche tutti gli altri cittadini non ne facciano gran conto, e sieno disposti facilmente a transigere, quando la legge civile viene a cancellare, se non direttamente, almeno le conseguenze, qualche linea del Codice religioso. Quindi, con tanto più piacere inseriscono nelle loro leggi qualche elemento d' empietà, inquantoché sembra loro con ciò di fare una bravata, e d' ostentare nello stesso tempo la potenza e l' autorità dello Stato, mettendola al di sopra delle cose divine ed umane. Schiavi del rispetto umano (segno di una gran debolezza di carattere morale), si mettono così al sicuro di non apparir troppo religiosi e un tantino increduli. E` questo un gusto delicatissimo alla loro vanità! Fatti uomini leggeri da questa loro tutta individuale disposizione (quando altramente potrebbero essere uomini serii), applauditi dagli increduli o settari di professione, a cui s' accordano tutti quelli che vogliono ficcarsi negli impieghi e procacciarsi onori governativi, con merito e senza merito, si trovano infine aver perduto totalmente di vista lo scopo vero della legge, la giusta e ragionevole soddisfazione di tutti i cittadini, per cui dovrebbe esser fatta. Costoro straziano i popoli e guastano le nazioni. Contro l' aspettazione poi, incontrano fermo ostacolo nelle coscienze, onde o sono rovesciati da' loro gradi, o, essendo scaltri e proteiformi, cedono senza convertirsi. Del resto, a coloro che s' immaginano poter le leggi civili indirettamente modificare la Religione Cattolica e abituare i cittadini cattolici a far senza di qualche suo articolo, come si tentò con il progetto di legge sul matrimonio civile, io direi: Disingannatevi; imparate a conoscere che cosa sia questa Religione: ella è un tutto solo, e questo è più duro del diamante: voi potrete con le vostre ugne graffiarlo quanto volete, ma non potrete farne saltare la più piccola scheggia, né manco un atomo. Infatti la Religione, per la sua propria essenza, o è tutto o è nulla: i cattolici lo sentono, e il volere che essi vi cedano un briciolo della loro religione, è impresa così pazza, come pretendere che ve la cedano tutta. E sta qui appunto un altro pregiudizio di certi civili legislatori: sono contrariissimi (a udire le loro proteste) a voler distruggere la Religione, ma si contentano che essa si adatti in qualche piccola cosa alle leggi civili dello Stato, e ciò per il pubblico bene. All' incontro la Religione Cattolica è di natura sua così inflessibile, sapete voi perché? perché è divina. Sembrando loro impossibile che la cosa sia così da vero, scherniscono come fanatici coloro che non si adattano alle loro voglie discrete. Ma tant' è: o conviene abolire il Cattolicismo con la legge civile, o conviene che questa legge s' inchini a lui riverente, lo rispetti in tutte le sue parti; se no, la legge cozzerà e si spezzerà contro lo scoglio: quelli che lo professano, il Cattolicismo, sanno d' essere in questo superiori alla legge civile, e superiori a tutta la forza da cui è circondata: poiché questa Religione è essenzialmente libera anche sotto il ferro, ed ella sola dà al suo seguace la vera indipendenza e il coraggio dell' uomo libero. Uno dei più grossolani equivoci è certamente quello che prende il volgo delle rivoluzioni, quando gli si fa risuonare agli orecchi la parola libertà . Per lui la libertà è la facoltà illimitata di fare tutto ciò che gli attalenta, di soddisfare agli impulsi delle sue passioni senza ostacolo d' alcuna autorità, di non essere obbligato ad alcun ordine nel suo operare. E` consentaneo che coloro i quali in un dato stato vogliono distruggere l' ordine stabilito, s' approfittino di questa viziosa disposizione d' una gran parte della plebe, e facciano risuonare a' suoi orecchi questa parola vaga di libertà, senza darsi alcuna sollecitudine di determinarla; anzi tenendola sempre a bella posta sull' indeterminato. Se ella venisse determinata ad un senso razionale, sarebbe finito l' incanto, e la magica verga si spezzerebbe nelle mani dei prestigiatori. Per questo è impossibile ragionare co' rivoluzionari di professione, e sperare di indurli a distinguere la libertà dalla licenza, considerando essi come mezzo opportuno al loro intento la confusione stessa de' concetti. Tutto questo non ci può sorprendere. Ma c' è una cosa che deve cagionare giustamente maraviglia, ed è, che non tutti quelli che prendono la licenza per la libertà , rivolgono per questo nell' animo di rovesciare i governi stabiliti: meraviglia ancor maggiore dee produre, che ce ne sieno degli altri che con quella confusione tanto volgare e tanto immorale credano di stabilirli; e sopratutto che anche non pochi di questi stessi che presiedono a' governi, almeno nella pratica, si mostrino di un tale avviso. Una persuasione così fatta genera una politica abbietta e dispregevole; si crede guadagnare al governo l' affetto del popolo abbandonandolo alla licenza e promovendola con mille modi indiretti sotto il magnifico nome di libertà; ma i governi immorali non solo si discreditano nell' opinione de' savi, ma il popolo stesso più si corrompe, e dispregia quel governo che gli fornisce i mezzi di corrompersi. Che se si cerca il fondo di questo sistema politico della licenza, si riconoscerà che i governi licenziosi, lungi dal mirare co' loro atti a stabilire la libertà, mirano veramente ad edificare il dispotismo: partono da una segreta persuasione che sia più facile dominare un popolo corrotto e sfibrato, a cui in pari tempo sia dato ad intendere che è libero, perché è libero il vizio di spaziare impunito, in parte anche onorato. Questa perfidia s' è più volte praticata tanto da' governi assoluti, quanto da' governi costituzionali e dalle Repubbliche, ché la forma del governo non impedisce punto che i governanti e i governi possano andar privi d' ogni moralità. Solamente che i primi non possono coprire la licenza sotto il mantello della libertà: è un previlegio de' secondi l' abusare ipocritamente di questa parola per trasformare il vizio in diritto pubblico. D' altra parte a questa maniera d' operare de' governi licenziosi, che per abuso di parole si dicono liberi, si rattaccano molte questioni: questioni di morale, questioni di diritto, questioni di religione e di politica. Che cosa è la licenza? - Ecco già una questione grave di morale, e può essere anco di religione, su cui si può disputare e si può non intendersi. Ha il governo civile il diritto di reprimere la licenza? o una qualche parte almeno di ciò che costituisce la licenza? - Ecco un' altra questione di diritto, che divide parimenti le opinioni. Può il governo reprimere la licenza, ogni licenza, senza mettere a rischio o la tranquillità o la sicurezza dello Stato? - Ecco una terza questione di politica, o di prudenza governativa, la cui soluzione varia indefinitamente secondo le indefinite circostanze in cui si trova la società civile. Ma qualunque sia la maniera di risolvere queste diverse questioni, conviene prima di tutto convenire in questo, che la licenza e la libertà sono cose diverse e che non conviene attribuire all' una il nome dell' altra, non conviene credere, o mostrare di credere, di far progredire la libertà quando si fa progredire la licenza. Ora la confusione delle idee nel mondo è pervenuta a tal segno, che su questo stesso è difficile ad intendersi « se esista della licenza », se differisca d' essenza dalla libertà, e l' una sia l' opposto dell' altra. Infatti, come possono concedere che si abbia una licenza opposta essenzialmente alla libertà, coloro che non riconoscono l' essenza della morale e tutto riducono ad un calcolo d' utilità? Egli è evidente, che agli occhi di costoro la licenza non può differire dalla libertà, se non per essere in certe circostanze inopportuna e disutile: non ci vedono costoro nessun male intrinseco ed assoluto: tutti credono dover valutare dagli effetti che la licenza produce. E da quali effetti? Non certamente da effetti moralmente buoni, o moralmente cattivi, ché la questione si volgerebbe in circolo, ma dagli effetti piacevoli o dolorosi, da vantaggi o svantaggi temporali, i quali si possono avere nella vita presente, da effetti utili e disutili alla potenza del governo e all' economia pubblica. Egli è dunque evidente che per tutti quegli uomini che non riconoscono la Morale, e non vedono altro che l' utilità e la disutilità nelle azioni umane, non ci può essere azione alcuna che non sia essenzialmente licenziosa e assolutamente malvagia. Epperò, se costoro hanno in mano le redini de' governi, non possono avere scrupolo a promulgare leggi licenziose e a pretendere disposizioni immorali, quando ci trovino il tornaconto, o credano secondo il loro calcolo di trovarcelo: né si può entrare con cotestoro in discussione su ciò, perché disconoscono la prima e fondamentale distinzione del bene e del male, sulla quale s' appoggia la dignità e la nobiltà del vivere umano e la sua viltà e ignobilità. Il nostro discorso adunque non può indirizzarsi a questi. Altro non possiamo dir loro, se non: ritornate ad essere uomini: se il vostro imbrutimento nasce da errore d' intelletto, istruitevi e vi sarà facile convincervi, che esiste una morale che non è l' utilità, e che quella è d' un valore assoluto, a cui niun vantaggio temporale è comparabile. Se poi, rinunziando alla morale, avete rinunziato anche alla ragione, e negate l' autorità morale unicamente perché non la volete, non ho alcun rimedio a suggerirvi; il libero arbitrio appartiene a voi, non a me; ma a chi ve l' ha dato appartiene il dimandarvene conto. Vi fo soltanto riflettere, che, se voi negate l' esistenza della legge morale e di una conseguente obbligazione morale, abdicate tutti i suoi diritti. Poiché come potete imporre altrui la obbligazione di rispettarli, quando negate ogni obbligazione? Dovete dunque convenire che voi non avete più diritti, perché non esiste più la natura del diritto, quando non ci sia di contro l' obbligazione morale che lo protegga; né voi potrete più lamentarvi, che gli altri uomini seguendo la vostra dottrina si levino la vita, l' onore, la roba, ecc., ogni qual volta il calcolo dell' utilità (ché nessun altro può fare per essi) li consiglia di operare in questa maniera. Vi resterà la forza: ma n' avreste sempre abbastanza per difendervi? Questo è quello che è dubbioso, specialmente se la dottrina che voi professate sia abbracciata da chi è più forte di voi. Lasciati adunque da parte costoro, noi vogliamo ragionare, come abbiamo cominciato, con uomini onesti, di buona fede, che non solo riconoscono l' esistenza d' una morale, ma l' apprezzano al di sopra di tutte le cose. Esistendo agli occhi di questi l' autorità, superiore ad ogni autorità, della legge morale, esiste per essi l' obbligazione e il diritto, la virtù e il vizio, la libertà e la licenza. Con costoro si può dunque proporre e discutere la questione: « che cosa è la libertà, che cosa è la licenza? ». La libertà, per contrapposto alla licenza, non può essere che il libero esercizio di tutte le facoltà umane regolato dalla legge morale. La licenza all' opposto è bensì in qualche modo un esercizio delle facoltà umane, ma non regolato dalla legge morale, anzi a questa opposto. Tutto quello adunque che è vizioso nell' umana attività, è licenza e non libertà: tutto quello che è lecito e virtuoso, appartiene alla libertà. Questi princìpii non possono esser addotti in controversia da quelli che ammettono l' ordine morale, né sono mai stati dubbiosi pel senso comune. Se dunque noi vogliamo partire da questi semplici princìpii, ci riuscirà facile rilevare quale sia la natura dei governi liberali, e quale la natura de' governi licenziosi che fanno uso riprovevole del nome di libertà per venirci. Poiché que' governi, che con le leggi e con le loro disposizioni lasciano i cittadini liberi ad operare quanto naturalmente è lecito e buono, questi, qualunque sia la loro forma, o monarchia, o aristocratica, o democratica, o mista, sono a tutta ragione governi liberali, e quanto più li lasciano liberi a ciò e meno dànno loro impacci di leggi e di decreti, tanto più sono liberali. Que' governi all' incontro, di nuovo qualunque sia la loro forma, che nella formazione delle loro leggi, e in tutti i loro atti seguitano la massima, che c' è tanto più di libertà in un popolo, quanto maggiore gli si lascia facoltà, e maggiore gli si dà occasione di ubbidire alle passioni e di sfogarsi ne' vizi: que' governi, di conseguenza, che con le dette leggi ed atti stabiliscono quasi un diritto universale l' essere impunemente licenzioso (il che provoca la pubblica licenza), questi, liberali falsamente si chiamano, ma sono veramente licenziosi. Egli è pur singolare a vedere che nell' animo di molti s' è confitta questa assurda opinione, che ci possa essere un diritto del vizio. Il vizio non può essere oggetto d' alcun diritto, assolutamente parlando, perché il diritto è cosa morale, non un semplice fatto: il diritto è una facoltà di operare protetta dalla legge morale, il vizio all' incontro è ciò che la legge morale condanna. Ma qui nasce un dubbio, che è quello che complica la questione e la rende difficile; poiché gli uomini viziosi difendono la loro libertà di peccare impunemente in due modi. Alcuni con la fronte alta vi dicono: noi siamo in diritto di fare quello che vogliamo. Alcuni altri, più cauti, dicono: l' operare viziosamente non può costituire un diritto, lo accordiamo, ma neghiamo che il governo civile abbia alla sua volta il diritto d' impedire l' operar vizioso e immorale; e però reclamano questa pretesa libertà. Questa è la seconda questione che ci proponevamo. Ai primi adunque crediamo superfluo rispondere, poiché quando dicono: noi abbiamo il diritto di operare tanto il bene quanto il male, scambiano manifestamente il diritto col fatto: che abbiano la libertà naturale d' eleggere il bene o il male non è che un fatto; non è e non può essere per modo alcuno un diritto: converrebbe confondere tutte le nozioni per dire il contrario. Se si ammette che l' operare il male sia proibito dalla legge morale; con ciò stesso si riconosce che non può essere. O dunque non ammettono l' esistenza della legge morale, e in tal caso non esiste più diritto alcuno, come dicevamo, ma dei puri fatti; o ammettono l' esistenza d' una tale legge, e in tal caso il diritto non può essere che una facoltà d' operare protetta dalla medesima, e però una facoltà d' operare il lecito. La potenza dunque che ha l' uomo di scegliere il bene ed il male, è un fatto naturale, che contiene un diritto, ma che non è tutta diritto nel suo esercizio; poiché operare il bene essendo approvato dalla legge morale, acquista con ciò la dignità di diritto; ma operare il male non ha in sé alcuna dignità morale, e però non può costituire diritto alcuno. Rispondiamo adunque ai secondi, a quelli che concedono a noi, che non si può dare un diritto assoluto del male, ma tuttavia vogliono stabilire un diritto relativo del male, cioè un diritto di non essere molestati dal governo a cagione del loro operare vizioso: onde in questo senso chiamano l' impunità del vizio, diritto di libertà civile. Interviene in questa questione un singolare equivoco. Volete voi dire, noi dimanderemo a costoro, che il vizio non possa essere represso dall' autorità de' governi civili, purché esso abbia qualche cosa di rispettabile, per un titolo insomma inerente al vizio stesso? Ovvero, volete dire che l' autorità del governo ha i suoi limiti, determinati dal fine della sua istituzione, e che la sua autorità a cagione di questi limiti non può arrivare fino alla repressione del vizio? La prima di queste due cose è così apertamente stravagante, che non fa bisogno di parlarne; convien dunque che vi appigliate alla seconda. Ora che cosa prova la seconda? Che cosa prova e che cosa viene a dire la proposizione, che il governo civile ha un' autorità ristretta entro certi limiti determinati dal suo fine? Null' altro, se non che il governo civile non avrà forse autorità di stabilire pene per tutti gli atti viziosi, potendovene essere di quelli che al fine della società civile non s' oppongono, almeno direttamente, ovvero che non si possono sopprimere senza cagionare un male maggiore. Ma poiché ci sono indubitatamente anche quegli atti viziosi ed immorali, i quali nuociono gravemente alla società civile ed al suo fine; per ciò appunto è da dire, che il governo civile abbia l' autorità e il diritto di reprimerli e di punirli. La questione in tale modo cangia di natura, e non si tratta più di sapere « se il governo possa e deva reprimere ciò che è vizioso, senza offendere la libertà »; ma si tratta di determinare entro quali limiti questo diritto del governo civile sia naturalmente ristretto, ristretto dico, non già da un sognato diritto di libertà che possa avere l' uomo a peccare impunemente, ma dallo stesso fine del governo, che ne determina le incombenze e i poteri. Ora questa è la seconda questione che noi accennavamo intorno al diritto e al dovere de' governi civili, di reprimere la licenza: tentiamone la soluzione. Ma prima qual è, ci si dice, la soluzione della questione nel sistema utilitario? parlo di quella che logicamente deriva da questo sistema. Sarà forse favorevole alla licenza? Può essere, ma certo è contraria alla libertà. Non esistendo più né morale né giustizia, per l' utilitario (poiché di tutte queste cose tien luogo la sola utilità) consegue che anche il governo civile, non possa prendere a sua direzione altra norma o regola, che la sola utilità. L' utilità checché si dica, è sempre ed essenzialmente personale, poiché colui che preferisce l' utilità altrui alla propria, non seguirebbe la norma della utilità, ma della virtù. Onde gli utilitari al governo devono di necessità considerare l' utilità propria come fine, l' altrui come mezzo, che è il carattere del dispotismo. Ma supponiamo che gli uomini del governo per una felice incoerenza si propongano a fine l' utilità pubblica; anche in questo caso ne verrà che il sistema penale, come ogn' altra disposizione governatica, sarà regolato unicamente secondo il calcolo dell' utilità. Quando la sia così, alla legge o ai giudici sarà facoltativo di sottoporre a pene anche degli innocenti, se parrà che questo sia utile. Così infatti presso certe nazioni utilitarie si puniva di morte il generale che perdesse una battaglia, benché senza la menoma sua colpa. Le vite dunque e le sostanze de' cittadini, ammessa una tale dottrina, sono subordinate a' calcoli utilitari, più o meno approssimativi degli uomini che governano. Ora da una parte quest' è il più orribile e barbaro dispotismo, dall' altra è la più obrobriosa servitù e il più profondo avvilimento della dignità umana. Per compenso questo governo tirannico potrà essere a sua voglia licenzioso, purché da' suoi calcoli utilitari risulti proficua la licenza. Il diritto penale filosofico senza alcuna base di giustizia era divenuto in fatti la dottrina comune, prima che Pellegrino Rossi, e qualche altro scrittore italiano, di nuovo lo rimettesse sulla sua base naturale ed eterna, rovesciata da sensisti e da quello spirito d' empietà e di immoralità che guastò profondamente ne' tempi recenti, più o meno, tutte le università e i governi d' Europa. Sembra già tempo di guarire da questa vertigine, di ritornare ai princìpii di giustizia e d' onestà, non meno che di ragione. Secondo questi princìpii esiste nello Stato un diritto di punire che non può applicarsi che ai colpevoli: è un diritto rivolto appunto a reprimere la licenza e a proteggere la libertà... (2).

Giacomo l'idealista

663183
De Marchi, Emilio 1 occorrenze

Prega l'Addolorata e abbi davanti che nelle nostre afflizioni Dio è presente: anzi, non è mai cosí vicino a noi, come quando ci sembra che ci abbia abbandonati. Il tuo Giacomo. Mai filosofo s'era abbassato tanto, fino a invocare in suo aiuto il nome della Madonna addolorata! mai sapiente s'era tanto rimpicciolito per farsi perdonare il peccato d'esistere! Ma è pur forza riconoscere che dovendo parlare ad un'umile creatura della terra, poco gli potevano servire le ingegnose argomentazioni degli stoici e i sillogismi della coerenza scientifica. La bontà ha questo di superiore, che non disdegna, quando occorre, di essere irragionevole e incoerente. Il cuore ha detto un filosofo corazzato di matematica, ha delle dimensioni e delle ragioni, che la ragione non conosce. Fu questo medesimo sentimento di umile convinzione, che lo persuase qualche giorno dopo a scrivere alla contessa Magnenzio una lettera, che egli considerò quasi come il suo testamento morale: "Mio zio - le diceva - mi ha fatto sapere che la S. V. Ill. desidera avere da me una parola che le manifesti i miei sentimenti e i miei propositi di fronte ai fatali avvenimenti che hanno colpito la mia povera esistenza. Sarebbe ormai un vano orgoglio per parte mia, se volessi opporre un glaciale silenzio alle domande angosciose di una madre, che per antiche ragioni ho l'obbligo di riverire, e che la comune sventura rende oggi agli occhi miei ancora piú degna di rispetto. Mi pare che le mie stesse sofferenze vadano rimpicciolendosi come ghiaccio che si scioglie in un'acqua mortale e profonda. Non sarò mortodel tutto, ma sento il freddo della morte salire da tutte le parti e circondarmi il cuore. Ho scritto a Celestina parole, che mi uscirono spontanee, ma che non saprei ripetere per paura di me stesso, come non ho saputo rileggerle al momento che mi sgorgavano dalla penna, mentre una nuvola pregna di lagrime circondava la mia testa. Se mi lascio trascinare da qualche atto che ha apparenza di perdono, non mi lodi come di una prova di forza morale; ma consideri quel che faccio e quel che dico come la conseguenza dello stato di atonia e d'incapacità, in cui sono ridotto da questi mali troppo crudeli. Credo che anche il mio povero cervello non sia in grado di connettere e di formulare gli elementi di una risoluzione. Come un vinto ferito a morte, accetto tutti i patti e tutte le catene nella convinzione che l'umiliazione non potrà durar molto, e che io non potrò vederne la fine. Non posso non volere io solo e per un inutile intento ciò che è desiderio di tutti quelli che mi vogliono bene. Avrei troppo poco rispetto e troppa poca pietà verso i miei stessi dolori, se respingessi con insolente asprezza la carità di questa medicina. Ho accettato un umile posto provvisorio a Pallanza, dove mi recherò subito dopo le feste di Natale. Avrei voluto partir subito, se di tempo in tempo un resto di febbre non mi avvertisse di usare prudenza, e mi curo non per troppa voglia di guarire, ma per il timore di rimanere troppo tempo invalido a consumare la carità di questa povera mia gente, che non posso sacrificare al mio risentimento. Al mio disinganno basto io, e bene ho fatto a sacrificargli tutte le illusioni, che andavo raccogliendo in un fascio di carte, a cui non potevo piú credere. Perché avrei pubblicato le menzogne di un sogno? Se la cenere è tutto quello che resta in fondo di ogni verità, tanto fa non credere alla fiamma .". - E mentre scriveva queste parole, si compiaceva di carezzare il presentimento che l'eccesso del patimento l'avrebbe presto dispensato dal cercar altre ragioni, riducendolo all'ultima, che comprende tutte le altre.

Teresa

678463
Neera 1 occorrenze
  • 1897
  • CASA EDITRICE GALLI
  • prosa letteraria
  • UNIFI
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Non un grido d'uccello, non un fruscìo d'ali, non un canto di villanella; dovunque il silenzio altissimo del mezzogiorno, il silenzio dei campi abbandonati, della natura riposante, dei boschi muti e misteriosi. Teresina rinnovò la sua domanda: - C'è molto? E questa volta la zia rispose: - Poco. Quando, a Marcaria, abbassarono il ponte levatoio, e la carrozza passò l'Oglio su quell'arnese irrugginito, poco mancò che Teresina non gridasse per la meraviglia. Lì veramente ci voleva suo fratello Carlino. Quanto a lei, aveva un'idea molto vaga ed incompleta dei ponti levatoi, né la sua fantasia limitata poteva suggerirle fantasmi medievali; ma le parve tuttavia una cosa strana, degna di essere ricordata quando avrebbe fatto, a casa, il racconto del suo viaggio. Lo zio l'aspettava, immobile, seduto sovra una poltrona, colle gambe distese attraverso una seggioletta di paglia. Era un vecchione alto e robusto, con folti capelli ispidi, occhi furbi e bocca sensuale. Guardò subito la nipote, istintivamente, coll'occhiata rapida e sicura dell'antico donnaiolo. Sua moglie gli si fece dappresso, con molta premura, domandandogli come stava, e se le gambe andavano bene. Egli fece udire un sordo brontolìo, dimenando il capo, intanto che colle mani si palpava le ginocchia. Teresina, con uno slancio di bontà, gli gettò le braccia al collo, e baciandolo, a caso, incontrò le labbra gelide del vecchio; subito si ritrasse ma egli gettò un lieve grido di piacere, guardandola cogli occhi luccicanti, ringraziandola; finché un sordo richiamo del suo male gli fece riportare le mani ai ginocchi, crollando il capo. - Ho fatto bene a condurla? - chiese la zia Rosa, a voce bassa. Accennò di sì. - Prospero è in buona salute; così pure sua moglie e tutti i figli. Mi hanno detto di salutarti. Nuovo accenno del capo. - Questa poverina non ha mai veduto nulla, fa una vita da vecchia in casa sua; sai le idee di Prospero. Il vecchione sollevò il capo, improvvisamente, chiedendo: - Quanti anni ha? - Sedici compiuti. Quelle parole: "sedici anni", si fermarono nell'aria, come sospese sulla testa dei due coniugi, che si guardarono un momento, colpiti dalle stesse riflessioni. La zia Rosa sospirò, placidamente, colle mani abbandonate sul grembo. Suo marito fece una smorfia rabbiosa, e tornò a fregarsi i ginocchi, coll'occhio fisso e le labbra pendenti. Intanto Teresina era corsa all'uscio, che da quella stanza terrena metteva nel giardino. Era uno sprazzo di luce, di verde, di rosai fioriti; un bel bracco dormiva al sole, due gattini novelli scherzavano con un fuscellino. Teresina sorrise, sorrise al sole, ai fiori, alla propria giovinezza che si irradiava su ogni oggetto circostante. Si sentiva forte, aveva appetito, aveva nelle gambe un formicolìo di vita esuberante, i polsi le martellavano deliziosamente, con un ritornello gaio, pieno di promesse. Quando la zia la chiamò, ella corse a salti, come un capriolo, compromettendo la gravità del suo abito a strascico, che portava per la prima volta, tanto felice, tanto felice che se le avessero detto di volare, ne avrebbe fatto subito la prova. - E cosí? Ti annoi? - interrogò la zia Rosa, col suo accento benevolo di vecchia mamma - questa è una casa un po' triste per una giovinetta. - No, no, oh no. Così protestava Teresina, sinceramente, gustando la gioia, nuova per lei, di un riposo assoluto - guardandosi attorno, curiosa, in quella gran stanza vuota, un po' fredda, un po' ammuffita, dove le figure calme dei due vecchi sembravano sopravvivere a una quantità di memorie distrutte. - Questo è il banco, - disse la zia additando un grosso banco di quercia annerito - il banco del negozio. - Ah sì? - Questo è il divano dove il mio penultimo figlio, Giovanni, stette infermo sette mesi. - Poverino! - Quel quadro, vedi, quel quadro ricamato, la Madonna dei dolori? Fu il lavoro per gli esami della mia povera Giudittina, l'ultimo anno che stette in collegio. - Bello! - Osserva le mani; solamente per le mani lavorò due mesi e mezzo. - Ooh! Davvero? E Teresina rimase estatica davanti a tutti quei ricordi, dolcemente commossa; finché lo zio, puntellandosi a stento sui braccioli della poltrona, fece atto di levarsi. - Sarà ora di andare a tavola; il tocco è suonato, e questa ragazza deve aver fame. Poi le gettò un'occhiata indefinibile, borbottando fra le labbra sdentate ... - Sedici anni!

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