In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033 del codice civile, che legittima 1’azione di restituzione sulla base del solo fatto oggettivo dell’assenza di causa di pagamento, ha voluto eccezionalmente e in via transitoria abbandonare questo principio, bilanciando tale scelta con l’adozione di quello delle condizioni di reddito e di parziale irripetibilità per i percettori di redditi meno elevati.