Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abbandonando

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Un nuovo capitolo in tema di incompatibilità endoprocessuale: la Corte supera la "logica" casistica - abstract in versione elettronica

137267
Troisi, Paolo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Abbandonando il metodo casistico impiegato per oltre un decennio, la Corte Costituzionale ha ricavato, per via interpretativa, dal tessuto dell'art. 34 c.p.p., il principio per cui è incompatibile alla funzione di giudizio sul merito dell'accusa il giudice che abbia adottato, in una diversa fase processuale, provvedimenti cautelari personali. La scelta "esegetica" compiuta dalla Corte può costituire il punto di partenza per una rimeditazione del sistema delle incompatibilità endoprocessuali, che conduca al superamento della regola della "valutazione contenutistica" e valorizzi la distinzione tra le funzioni esercitate dall'organo giurisdizionale in ragione dell'evoluzione, per fasi e gradi, del procedimento penale.

Oltre il parlamentarismo? - abstract in versione elettronica

140769
Ferrara, Gianni 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La si può affrontare solo se, senza infingimenti e abbandonando i feticci delle ideologie della governabilità che fagocita la rappresentanza, del bipolarismo che sopprime la pluralità, del sistema maggioritario come soluzione di ogni problema, la si coglie esattamente nello svuotamento della rappresentanza, cioè del fondamento della democrazia moderna. Se si comprende che a risolverla non può che essere una rifondazione della rappresentanza che rispetti e rispecchi la pluralità delle domande, dei bisogni, dei progetti e delle culture politiche, che per la loro consistenza, identificano la Nazione italiana. Per quello che essa è irresistibilmente e sa eludere o infrangere ogni congegno di ingegneria istituzionale che le si oppone. Una rifondazione che ponga tale rappresentanza come presupposto, fondamento, legittimazione del governare, senza artifici, senza distorsioni ed estorsioni, immergendosi nella realtà sociale, senza che l'assolutismo della "governabilità" la schiacci delegittimandosi e risolvendosi nel suo opposto. Ne ha bisogno la democrazia italiana per potersi ricostituire e fronteggiare, con la forza della sua autenticità, le sfide del potere globale che la sovrasta e inverare la Costituzione nella condizioni storiche che si sono determinate.

L'obbligo di comunicazione preventiva all'iscrizione di ipoteca si applica nella procedura di espropriazione? - abstract in versione elettronica

141709
Lovecchio, Luigi 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La Corte, pur non abbandonando la propria tradizionale impostazione sulla natura propedeutica dell'ipoteca rispetto alla procedura espropriativa, giunge alla conclusione che la stessa non può comunque qualificarsi come momento dell'esecuzione. L'obbligo dell'invio della nuova comunicazione preventiva previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 nello specifico ambito della procedura ipotecaria non sembra a sua volta applicabile nella procedura di espropriazione immobiliare vera e propria. È tuttavia evidente come una simile ipotesi interpretativa appaia del tutto insoddisfacente, mentre appare preferibile ritenere che la comunicazione preventiva debba essere sempre notificata, sia in vista dell'iscrizione ipotecaria, sia in vista dell'espropriazione immobiliare.

L'utilizzo illecito di apparecchi della P.A. tra peculato e abuso d'ufficio - abstract in versione elettronica

144515
Pisa, Paolo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Le Sezioni unite hanno inquadrato l'utilizzo abusivo da parte di soggetti qualificati delle utenze telefoniche disponibili per ragioni d'ufficio nel peculato d'uso, abbandonando l'interpretazione che qualificava quasi automaticamente il comportamento illecito in termini di peculato ordinario. Recenti modifiche normative riaccreditano, tuttavia, la configurabilità (a determinate condizioni) dell'abuso di ufficio divenuto nel frattempo reato più grave rispetto al delitto punito dall'art. 314, secondo comma, c.p.

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