L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato prende nuovamente posizione sul dibattuto problema dei ricorsi incrociati escludenti, reciprocamente proposti dal ricorrente principale e da quello incidentale, abbandonando l'idea che sia possibile l'accoglimento di entrambi quando da ciò possa derivare l'eliminazione di tutti i concorrenti e la conseguente ripetizione della gara. Nella contesa fra le due parti è il ricorso incidentale che, se fondato, deve avere la meglio in quanto pone una questione pregiudiziale afferente la sussistenza della legittimazione ad agire del ricorrente principale. La decisione affronta temi di cruciale importanza per il processo amministrativo come quelli della natura dell'interesse strumentale e del ricorso incidentale dettando principi di sistema la cui rilevanza va oltre il caso deciso.
Si critica pertanto il recente orientamento delle Sezioni Unite, che, abbandonando il criterio della certezza quale requisito formale del titolo, ne giudica possibile l'integrazione con tutto quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice.